Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA10 luglio 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202501325/2025

Provvedimento N. P-Fi/l/q/2022/101867 Del 23/10/2023 Della Prefettura Di Firenze Recante Revoca Del Nullaosta Alla Conversione Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale della Toscana contro il provvedimento n. P-Fi/l/q/2022/101867 emesso dalla Prefettura di Firenze in data 23 ottobre 2023, con il quale l'autorità prefettizia ha revocato il nulla osta precedentemente rilasciato per la conversione del suo permesso di soggiorno. La revoca rappresentava un provvedimento amministrativo di conseguenze significative per la posizione giuridica dello straniero, poiché comportava l'impossibilità di procedere alla trasformazione del titolo di soggiorno in una categoria diversa da quella precedentemente autorizzata. Il ricorrente aveva contestato tale revoca ritenendola illegittima e lesiva dei suoi diritti, invocando la violazione dei principi procedurali e sostanziali che disciplinano i provvedimenti in materia di soggiorno degli stranieri sul territorio italiano. Il ricorso verteva quindi sulla legittimità amministrativa di un atto che incideva direttamente sulla condizione di permanenza regolare del ricorrente in Italia.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno e della sua conversione è disciplinata dal testo unico sull'immigrazione, il decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale prevede i presupposti legittimi per il rilascio, il rinnovo e la conversione dei permessi di soggiorno secondo diverse categorie. Il nulla osta rappresenta una valutazione preliminare e vincolante, mediante la quale l'amministrazione si esprime sul possesso dei requisiti sostanziali necessari per effettuare la conversione richiesta. La revoca di un nulla osta costituisce un atto amministrativo vincolato che può essere adottato soltanto quando ricorrono specifiche cause tassativamente previste dalla legge, quali il venir meno dei requisiti che hanno fondato il provvedimento originario oppure la commissione di comportamenti che ne rendano contraria la permanenza. La procedura di revoca deve rispettare principi di correttezza amministrativa e deve fornire al destinatario la possibilità di interloquire, secondo quanto disposto dalla legge n. 241 del 1990.

La questione giuridica

Il punto controverso affrontato dal giudice amministrativo attiene alla legittimità della revoca disposta dalla Prefettura: il ricorrente sosteneva che la revoca fosse priva di adeguata motivazione oppure fondata su presupposti inesistenti, oppure che fossero stati violati i diritti procedurali dell'interessato nel corso del procedimento amministrativo. In sostanza, la controversia ruotava attorno alla verifica del rispetto, da parte della pubblica amministrazione, dei vincoli normativi e procedurali cui soggiace ogni provvedimento di revoca di un atto amministrativo favorevole. Era altresì discusso se il venir meno delle condizioni originarie potesse essere accertato secondo le modalità seguite dalla Prefettura ovvero se fosse necessaria un'istruttoria più penetrante e sollecita del diritto di difesa del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale, dopo aver esaminato gli atti della causa e il contesto fattuale, ha rilevato che nel corso del giudizio la situazione si è trasformata, rendendo superflua la decisione nel merito della controversia. Questo mutamento della situazione di fatto ha determinato l'applicazione della causa di estinzione del giudizio denominata "cessazione della materia del contendere". Tale cessazione ricorre quando il provvedimento impugnato è stato nel frattempo revocato, quando i diritti del ricorrente sono stati riconosciuti per altra via, o quando circostanze sopravvenute hanno eliminato l'effettiva lesione lamentata. Il giudice ha quindi deciso di dichiarare cessata la materia del contendere, procedura amministrativa che comporta l'estinzione del ricorso senza che sia pronunciato un giudizio nel merito sulla legittimità del provvedimento impugnato, ma che comunque determina la caducazione dell'atto in questione dalle conseguenze pratiche.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione seconda, ha dichiarato con sentenza del 10 luglio 2025 cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto contro il provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno. Tale dichiarazione implica la conclusione del giudizio senza affrontare la questione di merito, ma con l'effetto pratico che la revoca non produce più conseguenze lesive per il ricorrente. La decisione comporta l'estinzione del ricorso e, di norma, la compensazione delle spese processuali fra le parti, salvo diverse valutazioni del giudice in ordine alla responsabilità dell'amministrazione nel determinare la sopravvenuta mancanza di interesse.

Massima

Quando nel corso di un giudizio amministrativo la situazione fattuale muti così da eliminare l'effettiva incidenza lesiva del provvedimento impugnato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, determinando l'estinzione del ricorso pur senza decidere nel merito della legittimità dell'atto, con conseguente neutralizzazione delle conseguenze giuridiche derivanti dal provvedimento stesso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere,	Primo Referendario
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del provvedimento di revoca del nullaosta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio o formazione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, già rilasciato in favore della Sig.ra Tukhvatullina Rufina in data 2 agosto 2022, adottato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze in data 23 ottobre 2023 e comunicato alla ricorrente in pari data a mezzo mail;
- ed in ogni caso per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2024, proposto da Rufina Tukhvatullina, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore; U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Firenze;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Liquida, in favore dell’avvocato Anna Brambilla, a titolo di onorario, la somma di euro 1.800,00 (milleottocento/00), cui devono essere aggiunte le spese generali e gli ulteriori accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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