Tar Sardegna - CagliariSEZIONE SECONDA11 febbraio 2025Respinto

Sentenza n. 202500089/2025

Stranieri Rigetto Istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Umanitari In Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Autonomo

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, il cui nome è stato omesso a tutela della privacy, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari in Italia in base alla normativa vigente sull'immigrazione. In seguito a tale concessione, il ricorrente ha presentato domanda al Questore di Cagliari per convertire il proprio permesso di soggiorno da quello per motivi umanitari a quello per lavoro autonomo, presumibilmente per dar corso a un'attività imprenditoriale o professionale nel territorio italiano. Tuttavia, il Questore di Cagliari ha respinto integralmente l'istanza di conversione con provvedimento notificato il 24 settembre 2019, ritenendo apparentemente che il ricorrente non soddisfacesse i requisiti prescritti dalla legge per ottenere il permesso per lavoro autonomo. Il ricorrente, impugnando tale diniego, ha esperito ricorso amministrativo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel 2019, non accettando la valutazione negativa dell'amministrazione.

Il quadro normativo

La materia rientra nella disciplina generale dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri in Italia, governata dal Codice dell'immigrazione e in particolare dalle norme sulla conversione e trasformazione dei titoli di soggiorno in vigore all'epoca dei fatti. La conversione da un permesso di soggiorno per motivi umanitari a un permesso per lavoro autonomo è subordinata al necessario soddisfacimento di specifici requisiti prescritti dalla legge, tra cui generalmente figurano l'iscrizione in un registro camerale, la disponibilità di adeguate risorse economiche per l'avvio dell'attività, la mancanza di preclusioni di natura penale e amministrativa, nonché il possesso di idonea capacità tecnica e professionale. La verifica e la valutazione di tali requisiti rientra tipicamente nell'esercizio del potere amministrativo discrezionale della questura, pur essendo soggetta ai principi generali del diritto amministrativo.

La questione giuridica

Il punto controvertibile concerneva la legittimità del provvedimento di rigetto emesso dal Questore e, specificamente, se il ricorrente avesse o meno fornito una documentazione idonea e esaustiva a provare il possesso degli elementi essenziali richiesti dalla normativa per la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro autonomo. Il ricorrente contestava il rigetto amministrativo sostenendo presumibilmente che la questura avesse ecceduto il proprio potere discrezionale, avesse valutato erroneamente la documentazione prodotta, ovvero che i presupposti richiesti dalla legge fossero effettivamente sussistenti. La questione aveva rilievo nella misura in cui toccava il delicato equilibrio tra il potere discrezionale dell'amministrazione nella materia dei permessi di soggiorno e i diritti della persona straniera al trattamento paritario e alla leale applicazione della legge.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, esaminati gli atti del ricorso, le memorie depositate dalle parti e gli argomenti illustrati dai difensori nell'udienza pubblica del 5 febbraio 2025, ha ritenuto fondato il comportamento della questura nel rigettare la conversione del permesso di soggiorno. Il collegio ha presumibilmente accertato che la documentazione prodotta dal ricorrente non potesse considerarsi adeguata e completa a provare il soddisfacimento dei requisiti prescritti dalla normativa per l'ottenimento di un permesso per lavoro autonomo, oppure che comunque la questura avesse correttamente valutato la mancanza effettiva di detti requisiti. Il TAR non ha riscontrato alcun elemento di illegittimità nei vizi comunemente contestati, quali l'eccesso di potere, l'erroneità della motivazione, la violazione di legge o l'irragionevolezza della decisione amministrativa, confermando la legittimità complessiva del provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto integralmente il ricorso proposto dal ricorrente, conservando quindi piena validità al provvedimento del Questore di Cagliari del 6 settembre 2019. Le spese processuali sono state compensate, sicché le parti rimangono esenti dall'obbligo reciproco di versamento. La sentenza è dichiarata immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa, consentendo alla questura di procedere secondo i propri poteri e funzioni in materia di soggiorno.

Massima

La conversione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari a permesso per lavoro autonomo richiede il soddisfacimento integrale dei presupposti normativi stabiliti dalla legge e la loro adeguata comprovazione documentale, verificate secondo il potere discrezionale dell'amministrazione e sindacabili dal giudice amministrativo solo nei casi di manifesta illegittimità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Tito Aru,	Presidente
Andrea Gana,	Referendario
Silvio Esposito,	Referendario, Estensore
per l’annullamento, previa sospensione,
- del provvedimento del 6 settembre 2019, notificato in data 24 settembre 2019, con cui il Questore di Cagliari rigettava l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro autonomo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
sul ricorso numero di registro generale 917 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
Questura di Cagliari, in persona del Questore pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Silvio Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:

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