Tar Puglia - LecceSEZIONE TERZA3 febbraio 2025Accolto

Sentenza n. 202500167/2025

Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino extracomunitario ha presentato ricorso al TAR Puglia avverso il diniego opposto dalla Questura di Taranto alla sua richiesta di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il ricorrente aveva prima inoltrato la domanda di conversione alla Questura in una data non resa pubblica (omissis), poi aveva notificato una diffida rimasta inevasa. Il Questore di Taranto ha successivamente rigettato formalmente e espressamente l'istanza con provvedimento del 1° marzo 2024, notificato il 7 marzo 2024. Il ricorrente ha integrato il ricorso introduttivo con motivi aggiunti depositati il 23 marzo 2024, direttamente mirati a impugnare questo secondo provvedimento di rigetto. La controversia ha attraversato i presidi cautelari di primo grado, visti decreti presidenziali che hanno respinto le istanze di sospensione e di anticipazione dell'udienza.

Il quadro normativo

La materia è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione (Decreto Legislativo 286 del 1998) e dalla disciplina amministrativa relativa ai permessi di soggiorno per stranieri. La protezione speciale e il permesso di lavoro subordinato costituiscono due distinte tipologie di permesso, ciascuna con specifici presupposti e durata. Il Questore è l'autorità competente per il rilascio, il rinnovo e la conversione dei permessi di soggiorno. La conversione tra diverse tipologie di permesso deve rispondere a principi di legalità, trasparenza e proporzionalità, con obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo secondo la legge 241 del 1990. Le decisioni dei Questori in materia di stranieri sono sindacabili dal giudice amministrativo quanto al rispetto dei principi di diritto e della corretta valutazione dei presupposti normativi.

La questione giuridica

Il nucleo del contenzioso verteva sulla legittimità del rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno. La questione era se il Questore avesse correttamente valutato i presupposti richiesti dalla legge per accogliere la richiesta, ovvero se il diniego fosse stato fondato su ragioni di fatto e di diritto adeguatamente motivate oppure costituisse un atto arbitrario o illegittimamente discrezionale. Risultava fondamentale accertare se il ricorrente possedesse effettivamente i requisiti per la conversione e se la Questura avesse svolto correttamente il suo ruolo di amministrazione preposta a tale verifica.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, verosimilmente perché riferito a precedenti atti della Questura o affetto da vizi procedurali che lo rendevano idoneo solo alla definizione attraverso i motivi aggiunti. Tuttavia, accogliendo i motivi aggiunti direttamente mirati al provvedimento del 1° marzo 2024, il collegio ha ritenuto illegittimo il rigetto della domanda di conversione operato dal Questore. La sentenza evidenzia che la Questura non ha adeguatamente fondato il suo rifiuto, oppure non ha correttamente applicato la normativa sui presupposti per la conversione, oppure ha operato una valutazione dei fatti disattenta ai diritti del ricorrente. L'annullamento del provvedimento rappresenta il ripristino della posizione giuridica del ricorrente e obbliga la Questura a riesaminare la domanda con corretta motivazione e nel rispetto della legge.

La decisione

Il TAR Puglia ha annullato il provvedimento del Questore di Taranto del 1° marzo 2024 di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno. Il ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avrà diritto al rimborso delle spese legali nella misura di millequattrocento euro più accessori. La Questura è dunque tenuta a procedere al nuovo esame della istanza di conversione, applicando correttamente la legge e fornendo motivazione adeguata alla propria decisione, sia essa di accoglimento o di ulteriore rigetto.

Massima

La conversione di un permesso di soggiorno costituisce esercizio di potere vincolato alla sussistenza dei presupposti normativi, e il suo diniego deve essere motivato in concreto e non può essere adottato in modo arbitrario o senza preventiva e corretta valutazione dei requisiti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Enrico d'Arpe,	Presidente
Mariachiara Basurto,	Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis,	Referendario
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
del permesso di soggiorno per protezione speciale, rinnovato dalla Questura di Taranto e non convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, come richiesto dall’extracomunitario ricorrente in data -OMISSIS- e con successiva diffida del -OMISSIS-;
di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e comunque connesso;
e per l’accertamento
dell’illegittimità della predetta condotta serbata dalla Questura di Taranto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dal ricorrente alla controparte e depositati in giudizio il 23 marzo 2024:
del provvedimento del Questore di Taranto del 1° marzo 2024, notificato in data 7 marzo 2024, di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno di cui sopra in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, come richiesto dall’extracomunitario ricorrente in data -OMISSIS- e con successiva diffida del -OMISSIS-.
sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, numero di registro generale 170 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Stigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura di Taranto, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Taranto,
Visto il decreto cautelare presidenziale n. 98 del 17 febbraio 2024, con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm;
Visto il decreto presidenziale n. 11 del 19 febbraio 2024 con cui è stata respinta l’istanza di anticipazione - per allegata urgenza - dell’udienza camerale, già fissata per il 19 marzo 2024, ai fini della trattazione da parte del Collegio dell’istanza cautelare proposta, depositata dalla parte ricorrente in data 18 febbraio 2024;
Visto il decreto n.-OMISSIS- della Commissione, di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiesta dal ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e uditi per le parti i difensori Avv. S. Pugliese, in sostituzione dell'Avv. M. Stigliano, Avvocato dello Stato G. Marzo per l'Amministrazione statale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio ed accoglie i motivi aggiunti, nei sensi precisati in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Questore di Taranto impugnato con i motivi aggiunti del 23 marzo 2024.
Spese compensate.
Liquida, ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 e ss.mm., a carico dell’Erario, essendo stato ammesso il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il compenso spettante al difensore del ricorrente in misura pari ad € 1.400,00, (Millequattrocento/00), oltre gli accessori di legge, ordinandone il pagamento a carico dell’Erario.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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