Tar Puglia - LecceSEZIONE TERZA12 novembre 2025Accolto

Sentenza n. 202501507/2025

Permesso Di Soggiorno Per Residenza Elettiva

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva presso la Questura di Brindisi il primo luglio duemila ventiquattro. La Questura, con provvedimento del tre dicembre duemilaventidue notificato al ricorrente il sei dicembre, ha decretato l'irricevibilità dell'istanza e ne ha disposto l'archiviazione secondo le disposizioni di legge competenti. Con lo stesso atto amministrativo, la Questura ha inviato al Prefetto di Brindisi una segnalazione al fine di verificare i presupposti per l'avvio di un procedimento espulsivo nei confronti del ricorrente. Il cittadino straniero ha dunque dovuto ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale al fine di impugnare il provvedimento di reiezione della sua istanza, contestando l'illegittimità della decisione della Questura di dichiarare irricevibile una domanda che, a suo giudizio, avrebbe dovuto essere valutata nel merito piuttosto che rigettata in via preliminare.

Il quadro normativo

La materia della concessione e del rifiuto del permesso di soggiorno per cittadini stranieri è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica numero trecentonovantaquattro del millenovecentonovantanove, comunemente noto come Testo Unico sull'Immigrazione, che costituisce il corpo normativo fondamentale della disciplina dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento degli stranieri dal territorio dello Stato italiano. Gli articoli undici e dodici del suddetto decreto presidenziale dettano le condizioni e i criteri di ricevibilità delle istanze relative ai permessi di soggiorno, stabilendo i presupposti affinché una domanda possa essere assunta nella procedura amministrativa e valutata nel merito. La normativa deve essere interpretata e applicata in conformità ai principi generali del diritto amministrativo, tra cui il principio di legalità, proporzionalità e ragionevolezza, nonché in rispetto dei diritti fondamentali della persona e delle garanzie procedurali riconosciute dalla Costituzione e dalla legislazione eurounitaria, in particolare dalle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della dignità umana.

La questione giuridica

La controversia ha riguardato la legittimità della decisione amministrativa di dichiarare irricevibile l'istanza del ricorrente senza procedere a una valutazione nel merito delle circostanze addotte a fondamento della domanda di soggiorno. Il punto di diritto sotteso alla questione era se l'Amministrazione fosse stata corretta nel ricorrere alla declaratoria di irricevibilità ex artt. undici e dodici del D.P.R. trecentonovantaquattro oppure se tale provvedimento fosse stato adottato in violazione dei principi procedurali e dei diritti soggettivi del ricorrente. In particolare, il ricorso metteva in discussione se sussistessero effettivamente i presupposti legali per negare anche solo la valutabilità della domanda piuttosto che respingerla nel merito, questione che assumeva ancora maggiore rilievo alla luce del concatenamento tra il rigetto amministrativo e l'avvio del procedimento espulsivo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella composizione collegiale del magistrato Enrico d'Arpe quale Presidente, della referendaria Mariachiara Basurto e del referendario Carlo Iacobellis quale estensore, ha riesamina il provvedimento impugnato e ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Sebbene il testo della sentenza non riporti una motivazione estesa, è ragionevole inferire dal dispositivo di accoglimento che il collegio giudicante ha ritenuto illegittima la determinazione della Questura di escludere la ricevibilità dell'istanza, probabilmente fondando la decisione su una violazione dei presupposti normativi di cui agli articoli impugnati oppure su un'applicazione eccessivamente rigida o irragionevole della normativa sull'immigrazione. Il giudice amministrativo ha dunque preferito non consentire una pronuncia di merito sui criteri restrittivi e ha optato per l'annullamento dell'atto amministrativo contestato, restituendo al ricorrente il diritto a una valutazione non arbitraria della sua istanza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento della Questura di Brindisi emanato il tre dicembre duemilaventidue, ripristinando la situazione giuridica precedente alla dichiarazione di irricevibilità. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sopportato i propri costi processuali. Il collegio ha ordinato inoltre che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, vincolando la Questura e il Ministero dell'Interno al rispetto della decisione giurisprudenziale. In applicazione delle normative sulla privacy, il Tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente nelle versioni pubblicate della sentenza, a tutela dei suoi diritti e della sua dignità personale secondo il decreto legislativo ducentoseicentonovantasei del duemilatrecentotre e il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

Massima

L'amministrazione procedente non può dichiarare irricevibile un'istanza di permesso di soggiorno in violazione dei presupposti normativi o secondo un criterio arbitrario e irragionevole, dovendo invece valutarla secondo le regole procedurali stabilite dalla legge e nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Enrico d'Arpe,	Presidente
Mariachiara Basurto,	Referendario
Carlo Iacobellis,	Referendario, Estensore
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
del provvedimento Cat. -OMISSIS- - Rif. Irricevibilità/a.r., emesso dalla Questura di Brindisi il 3 dicembre 2024 e notificato a mani proprie del ricorrente in data 6 dicembre 2024, con cui è stata decretata l’irricevibilità e disposta l’archiviazione, ex artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 394/1999, dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva presentata in data 1° luglio 2024, con contestuale avviso di segnalazione al Prefetto di Brindisi per la verifica dei presupposti per l’espulsione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello D’Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno e Questura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. A. D'Amico per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato A. Caprioli per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento Cat. -OMISSIS-, emesso il 3 dicembre 2024 dalla Questura di Brindisi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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