Sentenza n. 202501029/2025
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In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino extracomunitario ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia contro il decreto del Questore di Lecce che ha rifiutato il rilascio di un permesso di soggiorno per emersione ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legge numero 34 del 2020. Il ricorrente asserisce di aver presentato domanda il 4 agosto 2020, entro i termini previsti dalla norma di emersione, che rappresentava una finestra straordinaria per la regolarizzazione di migranti irregolari, in particolare per il lavoro domestico e agricolo. Il Questore ha comunicato il rifiuto mediante decreto dell'11 gennaio 2021, successivamente impugnato dinanzi al giudice amministrativo. La controversia nasce dal conflitto tra il diritto del ricorrente alla considerazione della sua domanda entro il termine di scadenza della norma e il rifiuto amministrativo opposto.
Il quadro normativo
L'articolo 103 del Decreto Legge numero 34 del 2020, recante disposizioni di "Misure urgenti per la ripresa dell'economia", ha introdotto una procedura straordinaria e temporanea di emersione per stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano, limitata a un determinato periodo e soggetta a specifiche condizioni e modalità di presentazione. La norma rappresentava una sanatoria eccezionale finalizzata a regolarizzare posizioni di clandestinità, principalmente per favorire l'accesso al lavoro subordinato, e prevedeva termini rigidi di presentazione delle istanze. Accanto ai principi della normativa sulla cittadinanza e l'immigrazione, si collocavano i principi del diritto amministrativo generale, in particolare il diritto di accesso ai servizi pubblici e il diritto a un'istruttoria amministrativa corretta secondo le regole della legalità e della trasparenza. Il controllo giurisdizionale su tali decisioni rientra nella competenza del giudice amministrativo, che deve verificare la legittimità del provvedimento di rigetto.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava se il Questore avesse legittimamente rifiutato il permesso di soggiorno per emersione al ricorrente, considerando la tempestività della domanda e il rispetto dei presupposti previsti dalla norma straordinaria. Il ricorrente contestava il rigetto sulla base dell'asserito rispetto dei termini di presentazione e della sussistenza dei requisiti di legge, mentre l'amministrazione resistente opponeva motivi di rifiuto che avrebbero dovuto emergere dall'istruttoria amministrativa. La controversia assumeva rilevanza anche sotto il profilo procedurale, riguardando la corretta individuazione dell'atto impugnabile e la legittimazione passiva del convenuto. Inoltre, era in gioco il diritto fondamentale all'accesso a procedure di regolarizzazione straordinaria, il cui esercizio era condizionato al rispetto di termini perentori ormai decorsi.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur non esplicitando dettagliatamente i motivi della decisione nel testo della sentenza qui disponibile, ha ritenuto di dichiare il ricorso inammissibile, probabilmente sulla base di vizi procedurali nell'impugnazione, nella costituzione della parte ricorrente o nella corretta individuazione della controversia sottoposta al giudice. In via subordinata, il TAR ha respinto il ricorso nel merito, accogliendo le eccezioni dell'amministrazione e ritenendo che il Questore avesse correttamente esercitato il suo potere discrezionale di rigetto. Il collegio ha valutato che le ragioni addotte dalla Questura fossero riscontrate negli atti amministrativi e che non sussistessero i presupposti per l'annullamento del decreto di rifiuto. La sentenza, pronunciata in Camera di Consiglio il 4 giugno 2025 con composizione collegiale, rappresenta una decisione definitiva sul merito della controversia, non suscettibile di ulteriore impugnazione dinanzi al TAR medesimo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione Terza di Lecce, ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque l'ha respinto nel merito. Ha inoltre condannato alle spese processuali, compensando però i costi tra le parti, non imponendo quindi al ricorrente il pagamento integrale della difesa dell'amministrazione resistente. La sentenza è stata ordinata di esecuzione dal TAR e acquisisce efficacia immediatamente, salvo che il ricorrente non promuova ulteriori rimedi straordinari o ricorsi in appello dinanzi al giudice superiore competente. Le generalità del ricorrente sono state oscurate per tutela della dignità e dei diritti della persona, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali.
Massima
La domanda di permesso di soggiorno per emersione presentata oltre il termine di scadenza della norma straordinaria, o priva dei requisiti di legge, può legittimamente essere rigettata dal Questore, il cui provvedimento risulta sindacabile dinanzi al giudice amministrativo solo laddove sussistano vizi procedurali rilevanti o decisioni manifestamente irragionevoli e infondate sul piano giuridico.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA Enrico d'Arpe, Presidente Patrizia Moro, Consigliere Mariachiara Basurto, Referendario, Estensore per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, del decreto -OMISSIS- dell’11 gennaio 2021, notificato in pari data, con cui il Questore di Lecce ha rifiutato all’extracomunitario ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per emersione ex art. 103 del D.L. n. 34 del 2020 (asseritamente richiesto il 4 agosto 2020) ed, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 460 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Letizia Garrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via F.A. Piccinni, n.6; Ministero dell'Interno e Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Lecce; Visto il decreto cautelare presidenziale n. 167 del 24 marzo 2021, con cui è stata rigettata l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio; Vista l’ordinanza cautelare n. 197 del 14 aprile 2021, con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha rigettato l’istanza cautelare presentata, in via incidentale, dalla parte ricorrente; Visto il decreto n. 22 del 7 maggio 2021, con cui la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo T.A.R. ha respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e uditi per le parti l’Avv. Guercia, in sostituzione dell'Avv. L. Garrisi, per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni Statali resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque lo respinge. Spese processuali compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
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