Sentenza n. 202500045/2025
Stranieri Diniego Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione (e.b.y.)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente, uno straniero, aveva inoltrato istanza per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno nella categoria per attesa di occupazione presso la Prefettura competente. L'amministrazione ha opposto un diniego alla domanda, rifiutando di rilasciare il titolo richiesto. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, contestando la legittimità e la correttezza della valutazione effettuata dall'ufficio prefettizio. Il TAR di Bari, sezione terza, è stato quindi chiamato a decidere sulla fondatezza del ricorso e sulla legittimità del diniego amministrativo.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno per stranieri in Italia è contenuta nel Testo Unico sull'immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che stabilisce le condizioni e i requisiti necessari per il rilascio dei vari titoli di soggiorno. La categoria per attesa di occupazione rappresenta una forma particolare di permesso, subordinata al possesso di specifici requisiti documentali e sostanziali, tra cui la dimostrazione della propria capacità lavorativa e, frequentemente, la disponibilità di una proposta concreta di lavoro. L'amministrazione prefettizia esercita un'ampia discrezionalità nell'istruttoria delle domande, dovendo valutare la sussistenza dei presupposti normativi e la genuinità della situazione prospettata dal ricorrente.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la corretta interpretazione dei requisiti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa di occupazione e la valutazione della loro effettiva sussistenza nel caso concreto. Il ricorrente contestava il diniego affermando che l'amministrazione avesse erroneamente valutato la documentazione prodotta o che avesse omesso di considerare elementi rilevanti per l'esame della domanda. Dalla prospettiva amministrativa, il diniego era stato motivato sulla base della ritenuta mancanza di uno o più dei requisiti legalmente prescritti o dell'insufficienza degli elementi di prova forniti dal ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR di Bari ha esaminato il fascicolo amministrativo e la documentazione allegata, valutando se l'ufficio prefettizio avesse correttamente applicato la normativa vigente e se i motivi del diniego fossero giuridicamente e fattualmente fondati. Il tribunale ha ritenuto che l'amministrazione avesse agito legittimamente nel negare il permesso di soggiorno, in quanto non sussistevano nella documentazione o nella posizione del ricorrente gli elementi necessari previsti dalla legge. Il ragionamento della corte si è basato sulla constatazione che i presupposti normativi e procedurali per l'accoglimento della domanda non erano stati soddisfatti, e che pertanto il diniego costituiva una conseguenza logica e legale della situazione verificata in istruttoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso del ricorrente, confermando la legittimità del diniego adottato dalla Prefettura. Il permesso di soggiorno non è stato accordato, in quanto il tribunale ha ritenuto corretta la valutazione dell'amministrazione sulla mancanza dei requisiti necessari per il rilascio del titolo. La sentenza ha concluso che non sussistevano motivi di illegittimità dell'atto impugnato, né vizi di procedura che potessero inficiare il provvedimento amministrativo.
Massima
L'amministrazione prefettizia esercita correttamente il potere di negare il permesso di soggiorno per attesa di occupazione quando la documentazione prodotta dal ricorrente non dimostra la sussistenza dei requisiti sostanziali e procedurali richiesti dalla normativa sull'immigrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Vincenzo Blanda, Presidente Carlo Dibello, Consigliere Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determinazione prot. n. 66245 del 3 ottobre 2023, trasmessa con PEC di pari data, con cui la Prefettura di Foggia ha opposto diniego al rilascio del “modello 209” finalizzato al conseguimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione; - di ogni atto precedente, seguente e connesso a quello gravato, ivi compresa - ove occorra - la nota contenente il quesito proposto al Ministero dell'interno; - nonché per la declaratoria dell'obbligo ex art. 22, lett. a), della direttiva 2014/36/UE, di assicurare l'effettivo esercizio del “diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione”, mediante consegna alla ricorrente del modello 209, finalizzato all'ottenimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione a tempo determinato; Sui motivi aggiunti presentati in data 22 marzo 2024 per l’annullamento e/o declaratoria di nullità o inefficacia: - della determinazione della Prefettura prot. n. 2374 dell'11 gennaio 2024 di rinnovo del diniego, a seguito di ordinanza cautelare di remand. sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Maiellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, U.T.G. Prefettura di Foggia e Sportello unico per l'immigrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo, 97; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. Prefettura di Foggia e dello Sportello unico per l'immigrazione di Foggia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2024 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Michele Maiellaro, per la parte ricorrente, e l’avv. dello Stato Roberto Iacoviello, per l’Amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Decreta l’inammissibilità della istanza di ammissione al patrocinio, ai sensi dell’art. 79 del T.U. in materia di spese di giustizia. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle sole generalità del ricorrente e, al punto n. 3 della sentenza, le parole “-OMISSIS-”, come anche nella presente parte del dispositivo. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
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