Tar Puglia - BariSEZIONE TERZA9 luglio 2025NOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202500951/2025

Silenzio P.a. (ex Art. 117 C.p.a.): Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al TAR Puglia, sezione terza di Bari, contro il silenzio della pubblica amministrazione italiana in merito alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il ricorrente, presumibilmente già in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'ottenimento del titolo autorizzativo, ha inoltrato regolare istanza all'ufficio competente, il quale non ha provveduto entro i termini previsti dalla normativa di settore. Tale inerzia amministrativa ha determinato l'impossibilità per lo straniero di regolarizzare la propria posizione lavorativa e gestire in modo ordinato la propria permanenza sul territorio nazionale. La controversia emerge dal contrasto tra il diritto del ricorrente a ricevere una pronuncia amministrativa nel merito della sua istanza e l'inadempienza dell'amministrazione che, scaduti i termini normativi per il provvedimento, ha mantenuto una posizione di inerzia.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è regolata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, testo unico sull'immigrazione, che stabilisce le modalità, i requisiti e i procedimenti per il rilascio dei titoli autorizzativi. In particolare, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato costituisce uno strumento essenziale per consentire ai cittadini stranieri di esercitare attività lavorativa legale sul territorio italiano. L'articolo 117 del codice del processo amministrativo disciplina il ricorso straordinario per carenza di provvedimento, consentendo al ricorrente di impugnare il silenzio prolungato della pubblica amministrazione che non abbia emanato il provvedimento dovuto entro i termini di legge. Il procedimento amministrativo, sebbene complesso per questioni di security e verifica dei requisiti, rimane soggetto a limiti temporali perentori al fine di garantire il diritto del cittadino a ricevere una decisione.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità del silenzio serbato dall'amministrazione competente in relazione a una richiesta di permesso di soggiorno per lavoro, che rappresenta un provvedimento vincolato in quanto l'ufficio deve decidere in conformità ai requisiti oggettivi fissati dalla legge. Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'inerzia amministrativa, sostenendo di aver correttamente presentato l'istanza e di possedere i requisiti di legge per l'accoglimento. La questione giuridica consiste nel determinare se, decorsi i termini ordinari per il rilascio del provvedimento, l'amministrazione rimane assoggettata all'obbligo di provvedere oppure se il silenzio prolungato integra una forma di rifiuto implicito. La rilevanza della questione emerge dal fatto che il diritto a regolarizzare la propria permanenza e a lavorare legalmente non può essere reso vano da mere inefficienze burocratiche.

La motivazione del giudice

Il TAR Puglia, in sede di valutazione della ricevibilità e del merito del ricorso, ha riconosciuto la fondatezza della doglianza relativa al silenzio amministrativo prolungato, considerando che il ricorrente aveva presentato una richiesta regolare di permesso di soggiorno e che il termine ordinario per l'emanazione del provvedimento era stato superato senza che l'ufficio procedente emettesse alcuna comunicazione ufficiale. Il collegio giudicante ha applicato i principi consolidati nella giurisprudenza amministrativa secondo cui il silenzio della pubblica amministrazione oltre il termine di legge configura un comportamento illegittimo, in particolare quando riguarda provvedimenti vincolati, nei quali l'amministrazione non dispone di discrezionalità sostanziale bensì di mera discrezionalità procedurale. Il tribunale ha ritenuto che il diritto dello straniero a ricevere una determinazione amministrativa sia prevalente rispetto alle difficoltà organizzative dell'ufficio, specialmente in un settore dove la tempestività dell'azione amministrativa incide direttamente sul diritto al lavoro e alla libera circolazione. Il ragionamento del collegio ha condotto alla conclusione che era necessario un rimedio che garantisse concretamente l'adempimento dell'obbligo amministrativo.

La decisione

Il TAR Puglia, accogliendo il ricorso, ha deciso di nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato entro un termine perentorio, qualora l'amministrazione non avesse ottemperato spontaneamente nel breve lasso di tempo concesso per la riscossione della sentenza. La nomina del commissario rappresenta il rimedio cautelare e demolitorio più incisivo nella giurisprudenza amministrativa, sottraendo l'esercizio della funzione amministrativa agli uffici inadempienti e affidandolo a un soggetto designato dal giudice con il preciso mandato di adottare il provvedimento dovuto. Tale provvedimento, qualora l'amministrazione originaria non provveda tempestivamente, diviene esecutivo e obbliga il rilascio del titolo autorizzativo, eliminando completamente l'ostacolo che impediva al ricorrente di lavorare legalmente.

Massima

Quando la pubblica amministrazione omette di emanare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato oltre i termini normativi fissati dalla legge, il silenzio amministrativo prolungato costituisce comportamento illegittimo passibile di censura mediante ricorso straordinario, al quale il giudice amministrativo deve rispondere nominando un commissario ad acta al fine di garantire il concreto esercizio del diritto al lavoro dello straniero.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Vincenzo Blanda,	Presidente, Estensore
Lorenzo Ieva,	Primo Referendario
Lorenzo Mennoia,	Referendario
per l'annullamento
del silenzio della prefettura di Foggia sulla richiesta in data 30 gennaio 2024 di convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per il completamento della procedura riguardante la formalizzazione del contratto di lavoro e il susseguente contratto di soggiorno;
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
-OMISSIS- Prefetto di Foggia, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di Foggia di concludere il procedimento avviato con istanza 30.1.2024 dal ricorrente nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte della presente decisione.
Nomina quale Commissario ad acta il Prefetto di Foggia, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo U.T.G., il quale provvederà in luogo dell'amministrazione inadempiente con le modalità indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

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