Tar Puglia - BariSEZIONE TERZA10 giugno 2025Inammissibile

Sentenza n. 202500785/2025

Silenzio P.a. (ex Art. 117 C.p.a.): Richiesta Conversione Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva inoltrato una richiesta amministrativa alla Prefettura o all'ufficio competente per la conversione del proprio permesso di soggiorno in una categoria diversa, sottomesso alle normative sulla migrazione e sul soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia. La Pubblica Amministrazione non aveva risposto alla richiesta nei termini previsti dalla legge, determinando una situazione di silenzio amministrativo che aveva comportato una violazione dell'obbligo di pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale silenzio e pregiudicato nel proprio diritto di ottenere una risposta motivata, aveva proposto ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia per far dichiarare l'illegittimità del silenzio e ottenere il provvedimento favorevole sulla conversione del permesso di soggiorno.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dall'articolo 117 del Codice del Processo Amministrativo, che prevede il ricorso avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione quando questa non provvede a rilasciare un provvedimento richiesto nei termini di legge. Le norme sulla conversione e sul rinnovo dei permessi di soggiorno sono contenute nel Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo 286 del 1998, che stabilisce i presupposti, le procedure e i termini per la presentazione e il perfezionamento delle istanze relative al soggiorno. Il principio generale del diritto amministrativo prevede inoltre che la pubblica amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi sulle istanze nel termine prescritto, pena l'illegittimità del comportamento omissivo.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità del silenzio prolungato della Pubblica Amministrazione sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno e il diritto del ricorrente a ottenere una pronuncia amministrativa entro i termini di legge. La questione, benché apparentemente lineare sul piano del mero contrasto tra diritto di istanza e obbligo di pronunciarsi, potrebbe presentare profili di complessità qualora nel corso del processo fossero sopraggiunti elementi che incidessero sulla persistenza dell'interesse del ricorrente a continuare il giudizio.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che, nel corso del procedimento giudiziale, il ricorrente abbia perso l'interesse a ricorrere poiché la situazione sostanziale che aveva generato il conflitto si era risolta diversamente o in modo differente da quanto ipotizzato all'atto della proposizione del ricorso. Tale sopravvenuta carenza di interesse potrebbe derivare da varie circostanze: ad esempio il rilascio del permesso di soggiorno nella forma richiesta, oppure l'avvenuta conversione per via amministrativa, ovvero il mutamento delle circostanze personali del ricorrente che avrebbe reso l'istanza non più pertinente o satisfattiva dello scopo originario. La perdita dell'interesse è una causa di improcedibilità del ricorso, in quanto rende venire meno il presupposto essenziale per l'esercizio della giurisdizione: non è possibile decidere una controversia quando una delle parti non ha più interesse concreto nel provvedimento.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, estinguendo quindi il giudizio senza entrare nel merito della questione relativa all'illegittimità del silenzio amministrativo. Il ricorso è stato respinto non sulla base di una valutazione della fondatezza della pretesa del ricorrente, bensì sulla base della sopravvenuta inutilità della decisione giudiziale. Non vi è stata condanna alle spese in virtù della causa di estinzione procedimentale, secondo il principio per il quale la carenza di interesse non comporta automaticamente una soccombenza.

Massima

Quando nel corso del giudizio amministrativo sopraggiunge una modificazione della situazione di fatto tale da eliminare l'interesse concreto del ricorrente all'ottenimento del provvedimento richiesto, il ricorso diviene improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse, determinando l'estinzione del giudizio senza pronuncia nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Vincenzo Blanda,	Presidente, Estensore
Desirèe Zonno,	Consigliere
Lorenzo Mennoia,	Referendario
per l'annullamento
del silenzio del Ministero  dell’Interno  e  della Questura  di Foggia  sull’istanza di  conversione del  permesso di  Soggiorno per protezione speciale, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 22.11.2023;
sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Foggia;
Vista la memoria del 26 maggio 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori l'avv. Vincenzo Sforza, su delega orale dell'avv. Rocco Marino, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

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