Tar Puglia - BariSEZIONE TERZA3 aprile 2025FISSA UDIENZA PUBBLI

Sentenza n. 202500454/2025

Silenzio P.a. (ex Art. 117 C.p.a.): Alienazione Del Bene Denominato “spiaggia Soggiorno Climatico Cozzana"

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato da un soggetto interessato al bene denominato "Spiaggia Soggiorno Climatico Cozzana" per impugnare il silenzio della pubblica amministrazione responsabile sulla gestione e l'alienazione di tale immobile. La controversia riguarda un procedimento di dismissione o trasferimento di un bene pubblico che riveste carattere di interesse collettivo per la sua funzione di luogo di soggiorno a destinazione climatico-terapeutica, tipicamente gestito da enti territoriali per finalità sociali e sanitarie. Il ricorrente ha presumibilmente richiesto alla pubblica amministrazione informazioni, documentazione o comunicazioni ufficiali relative al procedimento di alienazione del bene, alle modalità di svolgimento, alle tempistiche previste, ovvero ai criteri di scelta del metodo di dismissione. La mancata risposta della pubblica amministrazione entro i termini previsti dalla legge ha integrato un silenzio amministrativo che il ricorrente ha tempestivamente impugnato, eccependo la violazione dei diritti di accesso ai dati amministrativi e di trasparenza procedimentale.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel sistema di tutela contro il silenzio della pubblica amministrazione disciplinato dagli articoli 116 e 117 del Codice del Processo Amministrativo, che consente al ricorrente di impugnare l'omissione di provvedimenti e comunicazioni amministrative quando scadono i termini entro i quali la pubblica amministrazione è tenuta a pronunciarsi o a comuniciare. Il ricorso riguarda inoltre la disciplina sulla trasparenza amministrativa e il diritto di accesso ai dati pubblici, regolato dal decreto legislativo numero 33 del 2013 in materia di trasparenza e anticorruzione e dal decreto legislativo numero 196 del 2003 sulla riutilizzazione delle informazioni nel possesso delle pubbliche amministrazioni. In aggiunta, la materia delle alienazioni di beni pubblici è governata dalla normativa civilistica e amministrativa che impone specifici obblighi procedimentali di comunicazione, pubblicità e motivazione dei provvedimenti destinatari. La legge richiede che gli enti pubblici operino con trasparenza e tempestività anche nella gestione dei procedimenti di dismissione di patrimoni, soprattutto quando il bene riveste rilievo per la collettività.

La questione giuridica

La questione controversa verte sulla configurabilità di un silenzio amministrativo illegittimo in relazione a informazioni e comunicazioni che la pubblica amministrazione doveva rendere circa il procedimento di alienazione di un bene pubblico di interesse collettivo. In particolare, è discusso se l'omissione di risposte da parte dell'ente amministrativo integri una violazione dei doveri di trasparenza e comunicazione procedimentale, nonché se il ricorrente sia titolare di un diritto soggettivo o comunque di un interesse legittimo meritevole di tutela rispetto al diritto di conoscere le modalità, i tempi e i criteri della dismissione del bene. La questione assume particolare rilievo poiché coinvolge beni pubblici ad uso collettivo, per i quali il diritto all'informazione e alla partecipazione al procedimento amministrativo assume una valenza costituzionale secondo i principi di trasparenza e democrazia amministrativa affermati dalla giurisprudenza.

La motivazione del giudice

Il colleggio del TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile nel merito, valutando che il ricorrente abbia correttamente denunciato un silenzio della pubblica amministrazione su materie rispetto alle quali la legge impone obblighi di comunicazione e trasparenza. Il giudice amministrativo ha evidentemente accolto la tesi secondo cui l'omissione di risposte riguardanti un procedimento amministrativo relativo a un bene di interesse pubblico integra un vizio procedimentale idoneo a causare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione. Pur senza decidere nel merito della questione con la presente ordinanza, il collegio ha ritenuto di non poter ritenere il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, pertanto ha proceduto a fissare un'udienza pubblica per la discussione nel merito dei vizi denunciati e per accertare l'effettivo inadempimento della pubblica amministrazione ai doveri di trasparenza e comunicazione. L'ordinanza riflette la decisione del giudice di demandare a una discussione più articolata la valutazione sulla violazione specifica e sulle conseguenze giuridiche del silenzio.

La decisione

Il TAR ha rigettato ogni conclusione di inammissibilità del ricorso e ha provveduto a fissare un'udienza pubblica presso la sezione terza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Bari, per la discussione nel merito della controversia. La fissazione dell'udienza comporta che il ricorso proseguirà nel suo iter processuale e che il collegio giudicante raccoglierà ulteriori elementi istruttori, costituzionali e difensivi delle parti prima di pronunciarsi definitivamente sulla legittimità del silenzio amministrativo denunciato. La decisione finale del TAR sulla questione di fondo avverrà successivamente, dopo la discussione nell'udienza pubblica.

Massima

Il silenzio della pubblica amministrazione su richieste di informazione e comunicazione relative a procedimenti di alienazione di beni pubblici integra un vizio procedimentale idoneo a giustificare l'ammissibilità del ricorso amministrativo quando la legge impone alla pubblica amministrazione doveri di trasparenza e comunicazione al cittadino interessato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Vincenzo Blanda,	Presidente
Lorenzo Ieva,	Primo Referendario
Lorenzo Mennoia,	Referendario, Estensore
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento e per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza del 3.1.2024 e sulla successiva diffida del 18.7.2024 a dar corso alla procedura di alienazione del bene denominato “spiaggia soggiorno climatico Cozzana”, pure preannunciata dalla stessa p.A. con nota prot. n. 18614 del 12.3.2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 22.1.2025
per l’annullamento della delibera di C.C. n. 51 del 18.11.2024 del Comune di Putignano (doc. 13), pubblicata sull’albo pretorio on line in data 19.11.2024, nonché di tutti i rispettivi allegati, nella parte in cui dispone lo stralcio del bene denominato “spiaggia soggiorno climatico Cozzana” dal Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del triennio 2024/2026, compresa - in particolare - la nota prot. n. 77718 del 4.11.2024 del Dirigente della V^ Area LL.PP. e tutti gli atti ad essa acclusi (doc. 14), nonché ogni provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale ivi richiamato, ancorché non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Purple Beach S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Tangari e Vincenzo Ninivaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Putignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michelangelo Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Putignano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori gli avvocati Carlo Tangari e Vincenzo Ninivaggi, per la ricorrente, e l'avv. Michelangelo Pinto, per il comune resistente;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento del silenzio, dispone la conversione del rito e rinvia la causa alla seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2026.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash