Tar Puglia - BariSEZIONE TERZA4 marzo 2025Accolto

Sentenza n. 202500284/2025

Diniego Rilascio Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva ricevuto un nulla osta al lavoro subordinato stagionale, precedentemente rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Foggia su richiesta nominativa della ditta Agritavoliere S.r.l.s. Il provvedimento amministrativo in questione risale al prot. n. P-FG/L/Q/2022/100766. Tuttavia, il 11 gennaio 2023, lo stesso S.U.I. di Foggia ha disposto la revoca di tale nulla osta, decisione che il ricorrente ha conosciuto ufficialmente il 1° giugno 2023 attraverso un accesso ai documenti amministrativi. A fronte di questa revoca, il ricorrente ha presentato istanza per il rilascio del Modello 209 al fine di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione il 29 maggio 2023, ma la Prefettura di Foggia ha negato il rilascio con determinazione prot. n. 38374 del 6 giugno 2023. Il ricorrente ha quindi impugnato entrambi i provvedimenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, rappresentato dall'avvocato Michele Maiellaro.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nell'ambito della normativa italiana sull'immigrazione e sul rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro, in particolare per quanto riguarda il lavoro stagionale degli stranieri. Rileva la disciplina relativa al nulla osta al lavoro subordinato, strumento necessario affinché un datore di lavoro possa assumere un cittadino extracomunitario, e la normativa sul Modello 209, documento che consente il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per attesa occupazione qualora il nulla osta sia revocato per circostanze non imputabili al lavoratore. Le autorità competenti nel procedimento sono lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso il Ministero dell'Interno e la Prefettura, che agiscono secondo i principi di legalità, trasparenza e proporzionalità della azione amministrativa.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della revoca del nulla osta disposta dal S.U.I. di Foggia e, conseguentemente, il diritto del ricorrente al rilascio del Modello 209 per il permesso di soggiorno per attesa occupazione. In particolare, si poneva la questione se l'amministrazione avesse fornito adeguata motivazione per la revoca del nulla osta precedentemente accordato, e se il diniego del Modello 209 fosse legittimamente conseguente a una revoca illegittima. La questione risultava giuridicamente rilevante poiché attingeva ai diritti fondamentali del cittadino straniero in relazione al diritto al lavoro e alla libera circolazione, nonché al rispetto dei principi di buona amministrazione e della protezione dell'affidamento nei confronti di provvedimenti favorevoli già acquisiti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, in composizione collegiale con il presidente Vincenzo Blanda, il primo referendario Lorenzo Ieva e il referendario estensore Lorenzo Mennoia, ha esaminato la documentazione prodotta in giudizio e ha accolto il ricorso accogliendo l'impostazione difensiva del ricorrente. Il collegio ha ritenuto che il provvedimento di revoca del nulla osta fosse illegittimo nella sua adozione, non essendo stata provata l'esistenza di motivi sufficienti e legittimi che giustificassero la revoca di un beneficio amministrativo precedentemente accordato. Conseguentemente, il giudice ha considerato illegittimo anche il diniego del Modello 209, in quanto costituiva il naturale effetto della revoca viziata. Il ragionamento del collegio si è fondato sul principio che non è consentito all'amministrazione di revocare provvedimenti favorevoli senza fornire adeguata motivazione e senza rispettare i principi del legittimo affidamento e della proporzionalità dell'azione amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca del nulla osta prot. n. P-FG/L/Q/2022/100766, ordinando all'amministrazione di dare seguito al procedimento amministrativo per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale. La sentenza ha inoltre dichiarato la compensazione delle spese di lite tra le parti, distribuendole equamente. È stato infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, con obbligo di prosecuzione del procedimento a favore del ricorrente secondo le disposizioni normative vigenti.

Massima

La revoca di un nulla osta al lavoro straniero, pur essendo un atto amministrativo revocabile, deve essere motivata e proporzionata, e l'amministrazione non può arbitrariamente negare il rilascio di documentazione legittimamente dovuta quando la revoca stessa sia priva di fondamento legale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Vincenzo Blanda,	Presidente
Lorenzo Ieva,	Primo Referendario
Lorenzo Mennoia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento 11.1.2023 del S.U.I. di Foggia, conosciuto in data 1.6.2023 a seguito di accesso ai documenti amministrativi, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta prot. n. P-FG/L/Q/2022/100766 al lavoro subordinato stagionale, in precedenza rilasciato in favore dell’odierno ricorrente su richiesta nominativa della Agritavoliere S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore -OMISSIS-;
- della determinazione prefettizia prot. n. 38374 del 6.6.2023 di diniego dell’istanza 29.5.2023 di rilascio del Modello 209 ai fini dell’ottenimento di un p.d.s. per attesa occupazione.
sul ricorso numero di registro generale 891 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Maiellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sportello unico per l’immigrazione-Ministero dell'Interno e U.T.G.-Prefettura di Foggia, in persona dei legali rappresentanti pro temporis, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della difesa erariale;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19.2.2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori Michele Maiellaro per il ricorrente e l'avv. dello Stato Isabella Piracci per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di revoca del nulla osta, prot. n. P-FG/L/Q/2022/100766, ordinando all’Amministrazione di dare seguito al procedimento amministrativo per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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