Sentenza n. 202501345/2025
Silenzio Inadempimento Serbato Dalla Resistente Sull'istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato Avanzata Dalla Ricorrente In Data 3 Ottobre 2024 E Per La Conseguente Condanna All'amministrazione A Provvedere Entro Il Termine Di Trenta Giorni.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una ricorrente ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presso l'amministrazione competente (presumibilmente la Prefettura o la Questura locale) in data 3 ottobre 2024. Decorso il termine ordinario per la conclusione del procedimento amministrativo senza che l'amministrazione si pronunciasse, la ricorrente ha proposto ricorso al TAR Piemonte di Torino lamentando il silenzio inadempimento dell'amministrazione. Il ricorso era finalizzato a ottenere sia l'accertamento dell'illegittimità del comportamento omissivo sia la condanna dell'amministrazione a provvedere sul rilascio del permesso entro il termine di trenta giorni. La controversia rientra nell'ambito della materia dell'immigrazione e del diritto dei stranieri, settore dove l'inosservanza dei termini procedimentali rappresenta una questione ricorrente e sensibile.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato è contenuta nel decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo Unico sull'Immigrazione) e nelle norme amministrative di attuazione che stabiliscono termini perentori per la conclusione dei procedimenti. In materia di silenzio inadempimento, sono applicabili i principi del codice del processo amministrativo, il quale prevede che il silenzio dell'amministrazione oltre il termine comporta illegittimità del procedimento e legittima il ricorso per l'accertamento di tale vizio. L'amministrazione è obbligata a pronunciarsi entro i termini legali stabiliti, pena l'acquisizione della violazione di legge che inficia il procedimento.
La questione giuridica
Il punto di diritto controvertibile consisteva nell'an e nel quomodo dell'istanza di permesso di soggiorno, vale a dire se l'amministrazione aveva l'obbligo di pronunciarsi sulla richiesta entro un determinato termine e se il perdurante silenzio costituisse violazione di legge sanzionabile dal giudice amministrativo. La questione coinvolgeva altresì il diritto soggettivo della ricorrente a ottenere una pronuncia amministrativa e il correlativo dovere dell'amministrazione di rispettare i termini procedimentali, elementi essenziali nel sistema amministrativo volto a garantire celerità e certezza ai cittadini.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto sussistente il vizio del silenzio inadempimento, considerando che l'amministrazione era tenuta a pronunciarsi entro il termine ordinario fissato dalla legge e che il perdurare dell'inerzia costituiva comportamento illegittimo sanzionabile secondo il diritto amministrativo. Il TAR ha accolto le ragioni della ricorrente riconoscendo che il diritto a ottenere una pronuncia amministrativa è un diritto fondamentale nel rapporto fra amministrazione e cittadino, particolarmente delicato in materia di permessi di soggiorno dove il termine ha efficacia costitutiva dei diritti della persona. La sentenza ha ritenuto che il ricorso fosse fondato nella sua interezza, attesa la palese violazione del principio di legalità derivante dal mancato rispetto dei tempi procedimentali.
La decisione
Il TAR Piemonte ha accolto integralmente il ricorso della ricorrente, dichiarando l'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'amministrazione resistente e condannando la medesima a provvedere sul rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. La decisione rappresenta il riconoscimento della violazione del diritto procedurale della ricorrente e impone all'amministrazione di conformarsi alla sentenza mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice.
Massima
Il silenzio inadempimento dell'amministrazione sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, oltre il termine ordinario fissato dalla legge, costituisce violazione di legge sanzionabile con sentenza di accoglimento del ricorso e condanna alla conformazione entro il termine giudicialmente stabilito.
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