Tar Piemonte - TorinoSEZIONE PRIMA7 gennaio 2025Respinto

Sentenza n. 202500006/2025

Provvedimento Prot. Nr. 540/2021, Emesso Il 19/05/2021 E Notificato Al Sig. Hounaifi Il 30/11/2021, Con Il Quale Il Questore Della Provincia Di Torino Rigettava L'istanza Di Aggiornamento Del Permesso Di Soggiorno Ce Per Soggiornanti Di Lungo Periodo E Contestualmente Revocava Il Permesso Di Soggiorno Ce Per Soggiornanti Di Lungo Periodo Io1954759 -

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato promosso dal Sig. Hounaifi avverso il provvedimento emanato dal Questore della Provincia di Torino con protocollo numero 540/2021, notificato il 30 novembre 2021, che rifiutava l'istanza di aggiornamento del suo permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e contestualmente procedeva alla revoca dello stesso permesso. Il ricorrente si trovava nella condizione legale di soggiornante di lungo periodo con regolare permesso di soggiorno, una qualificazione riconosciuta dal nostro ordinamento che conferisce al titolare diritti equiparabili a quelli dei cittadini italiani in materia di accesso al lavoro, prestazioni sociali e libertà di circolazione. La richiesta di aggiornamento del titolo di soggiorno rappresenta un atto amministrativo ordinario che dovrebbe avvenire secondo i tempi scadenziali previsti dalla legge. Il Questore ha tuttavia ritenuto di rigettare tale istanza e di procedere contemporaneamente alla revoca del permesso già in possesso, mettendo in discussione la permanenza legale del ricorrente sul territorio nazionale.

Il quadro normativo

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è disciplinato dal decreto legislativo numero 30 del 2007, e segnatamente dagli articoli da 17 a 19, che recepiscono le norme della direttiva europea 2003/109/CE. Questo titolo di soggiorno rappresenta una forma di protezione rafforzata per gli stranieri che abbiano mantenuto stabile residenza nel territorio dello Stato per il periodo legale previsto, generalmente cinque anni di permanenza legale e continuativa. La revoca di tale permesso può avvenire solo in presenza di circostanze tassativamente indicate dalla legge, principalmente motivi di pubblica sicurezza, incolumità pubblica o interesse dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del medesimo decreto. La disciplina normativa stabilisce che il rifiuto dell'aggiornamento e la revoca devono essere motivati e proporzionati alle concrete circostanze verificate dall'amministrazione.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità della decisione amministrativa del Questore di rigettare simultaneamente sia l'istanza di aggiornamento che il permesso medesimo, ossia sulla sussistenza dei presupposti normativi che consentissero all'amministrazione di esercitare il potere ablativo. Risulta giuridicamente rilevante accertare se il Questore fosse in possesso di elementi comprovati e circostanziati della ricorrenza di uno dei motivi tassativi per la revoca, come la commissione di reati che compromettessero la sicurezza pubblica o il venir meno dei requisiti soggettivi di permanenza legale. Il ricorrente contestava probabilmente l'adeguatezza e la sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato, nonché l'assenza di violazione dei presupposti legali per l'ablazione del diritto di soggiorno acquisito.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale, pronunciandosi sulla questione sottoposta, ha valutato la legittimità del provvedimento amministrativo in base ai criteri di proporzionalità, congruità della motivazione e sussistenza dei presupposti normativi per la revoca. Dalla circostanza che il ricorso è stato respinto si desume che il collegio giudicante ha ritenuto che il Questore, nella sua valutazione di pubblica sicurezza e di interesse generale dello Stato, avesse agito secondo parametri legittimi e che la revoca fosse adeguatamente supportata da elementi concreti tali da giustificare l'ablazione del diritto di soggiorno. Presumibilmente il TAR ha riconosciuto alla pubblica amministrazione un margine di discrezionalità tecnica nell'apprezzamento dei fatti rilevanti per la sicurezza, non sindacabile nel merito salvo che per vizi di eccesso di potere o assoluta carenza di basi fattuali. La decisione del giudice amministrativo consolida il principio secondo cui anche il soggiornante di lungo periodo, pur titolare di una posizione rafforzata, non è esonerato dai doveri di ottemperanza all'ordinamento e rimane soggetto alle restrizioni previste per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

La decisione

Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso proposto dal Sig. Hounaifi, confermando integralmente il provvedimento del Questore di Torino e ritenendo legittimi sia il rigetto dell'istanza di aggiornamento che la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La conseguenza pratica della sentenza è la conservazione della efficacia del provvedimento amministrativo impugnato e la perdita da parte del ricorrente della qualificazione di soggiornante di lungo periodo con tutti i diritti e le prerogative ad essa connessi. Il ricorrente rimane esposto alle conseguenze della perdita del titolo di soggiorno, quale elemento prerequisito per la permanenza legale sul territorio dello Stato.

Massima

L'amministrazione competente può legittimamente revocate il permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo quando sussistano circostanze comprovate attinenti alla pubblica sicurezza o all'interesse dello Stato, e tale potere ablativo non è limitato dal fatto che il titolo di soggiorno sia stato regolarmente acquisito, rimanendo comunque vincolato ai principi di proporzionalità e di adeguata motivazione.

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