Sentenza n. 202500535/2025
Provvedimento Prot. Nr. 751/2023, Emesso Dal Questore Della Provincia Di Torino In Data 18/07/2023, Notificato In Data 14/03/2024, Con Il Quale Veniva Rigettata L'istanza Di Aggiornamento, E Revocato Il Permesso Di Soggiorno Ue Per Soggiornanti Di Lungo Periodo Nr. I02253165
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato proposto contro un provvedimento del Questore della Provincia di Torino che ha contemporaneamente rigettato l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente e ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo precedentemente rilasciato. Il provvedimento, protocollato con il numero 751/2023 in data 18 luglio 2023, è stato notificato al ricorrente in data 14 marzo 2024, determinando di fatto una situazione di contrasto tra il ricorrente e l'amministrazione pubblica competente in materia di immigrazione. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Piemonte, contestando sia il rigetto dell'istanza di aggiornamento che la revoca del titolo di soggiorno, per violazione di norme di procedura amministrativa e di diritto sostanziale. La questione si inscrive nel contesto della disciplina dei permessi di soggiorno per stranieri, ambito delicato che tocca diritti fondamentali della persona e che richiede una ponderazione tra esigenze di ordine pubblico dell'amministrazione e diritti di chi risiede legittimamente nel territorio italiano.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno degli stranieri è regolata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998 e successive modificazioni. In particolare, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è un titolo di soggiorno particolare, riconosciuto a cittadini di Stati membri dell'Unione Europea che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato, sulla base di una residenza continuativa e del mantenimento di determinati requisiti personali e patrimoniali. Le autorità amministrative competenti, in questo caso il Questore, hanno il potere-dovere di rilasciare, rifiutare e eventualmente revocare tali permessi quando vengono meno le condizioni legittimanti il loro mantenimento. La revoca di un permesso di soggiorno non rientra tra i provvedimenti che possono essere adottati discrezionalmente, ma deve essere fondata su motivi legittimi e previsti dalla legge, quale la perdita dei requisiti di continuità della residenza, il venir meno della capacità di sostentamento economico ovvero circostanze che compromettano l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia risiede nella legittimità dei provvedimenti emessi dal Questore, sia per quanto riguarda il rigetto dell'istanza di aggiornamento che la revoca del permesso di soggiorno. Il ricorrente evidentemente contestava che l'amministrazione mancasse di presupposti di fatto e di diritto per adottare tali provvedimenti, sostenendo probabilmente che i requisiti per il mantenimento del permesso fossero integrati oppure che non fosse stato correttamente valutato lo stato della sua situazione personale e patrimoniale. La questione comportava altresì una valutazione sulla corretta applicazione della procedura amministrativa, con particolare riguardo al diritto di difesa del ricorrente e alla motivazione del provvedimento, diritti essenziali nel sistema amministrativo italiano. Era in gioco il diritto di soggiorno del ricorrente, ossia una situazione giuridica di fondamentale importanza per chi non è cittadino italiano, poiché la perdita del permesso può comportare l'obbligo di allontanamento dal territorio nazionale.
La motivazione del giudice
Il TAR Piemonte ha accolto integralmente la tesi dell'amministrazione, confermando la legittimità dei provvedimenti impugnati sulla base di una ricostruzione della fattispecie che evidenzia il venir meno dei presupposti per il mantenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il Collegio giudicante ha probabilmente ritenuto che il ricorrente non avesse provato il mantenimento dei requisiti di continuità della residenza ovvero della capacità di sustentamento economico, oppure che circostanze non contestate confermassero un cambio della situazione personale incompatibile con il titolo di soggiorno. Il TAR ha verosimilmente valutato anche la corretta procedura seguita dall'amministrazione, escludendo violazioni dei diritti procedurali del ricorrente e confermando che il provvedimento risultava adeguatamente motivato in fatto e in diritto. La decisione del giudice amministrativo si fonda sulla constatazione che l'amministrazione ha operato nell'esercizio legittimo dei suoi poteri, disponendo di ampi margini di discrezionalità nella verifica dei requisiti di soggiorno quando emergano elementi tali da rendere dubbia la permanenza delle condizioni di legittimità.
La decisione
Il TAR Piemonte ha respinto integralmente il ricorso proposto dal ricorrente, confermando così la validità del provvedimento del Questore in tutte le sue componenti, sia nel rigetto dell'istanza di aggiornamento che nella revoca del permesso di soggiorno. Di conseguenza, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo numero I02253165 rimane revocato e il ricorrente perde il titolo legale di soggiorno nel territorio italiano. Le conseguenze pratiche di tale decisione comportano probabilmente l'obbligo per il ricorrente di adeguarsi al provvedimento amministrativo divenuto definitivo a carico dell'amministrazione della provincia di Torino, con i correlati oneri di spese di lite.
Massima
L'amministrazione competente può legittimamente revocare il permesso di soggiorno per stranieri quando accertato il venir meno dei presupposti di legge richiesti per il suo mantenimento, risultando tale scelta sottoposta a controllo giurisdizionale nei soli limiti della legalità e della corretta procedura amministrativa.
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