Tar Piemonte - TorinoSEZIONE PRIMA2 luglio 2025Respinto

Sentenza n. 202501116/2025

Provvedimento Prot. Nr. 1163/2022 Della Questura Di Torino, Emesso E Notificato A Mani Del Destinatario Il 10.05.22 (all. 1), In Forza Del Quale Veniva Revocato Il Permesso Di Soggiorno Ue Per Soggiornanti Di Lungo Periodo Nr. I01154868 Rilasciato Dalla Questura Di Torino Per Lavoro Autonomo In Data 27.04.10 Ed Aggiornato In Data 18.12.10 -

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva ottenuto un permesso di soggiorno dell'Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo il 27 aprile 2010 presso la Questura di Torino, sulla base del suo esercizio di un'attività di lavoro autonomo, successivamente aggiornato il 18 dicembre 2010. A distanza di oltre undici anni, con provvedimento protocollato al numero 1163/2022 emesso e notificato il 10 maggio 2022, la medesima Questura di Torino ha deciso di revocare il permesso di soggiorno. Il ricorrente ha contestato questa revoca presentando ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, denunciando illegittimità del provvedimento e violazione dei suoi diritti di soggiorno consolidati nel tempo.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per i cittadini extra-comunitari è disciplinata dal decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, noto come Testo Unico sull'Immigrazione, che stabilisce le condizioni per il rilascio e il mantenimento dei permessi di soggiorno. In particolare, il permesso per soggiornanti di lungo periodo è un titolo di soggiorno di particolare rilevanza che consente al titolare di restare stabilmente nel territorio dello Stato, ed è disciplinato dagli articoli 9 e seguenti del Testo Unico. La revoca di tale permesso costituisce un provvedimento amministrativo vincolato a specifiche condizioni ed è soggetta al controllo giurisdizionale del Giudice amministrativo, il quale verifica la conformità del provvedimento alle disposizioni di legge e ai principi generali dell'ordinamento.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità della revoca del permesso di soggiorno da parte della Questura, questione centrale nella materia dell'immigrazione amministrativa. In particolare, doveva accertarsi se la Pubblica Amministrazione avesse agito in conformità alle norme che disciplinano i presupposti per la revoca di un titolo di soggiorno di lungo periodo, ovvero se il provvedimento fosse viziato da illegittimità, eccesso di potere o violazione di norme procedurali. Era inoltre rilevante verificare se al ricorrente fosse stato garantito il contraddittorio e il diritto di difesa durante il procedimento amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha valutato gli elementi prodotti dalle parti e ha concluso che la Questura aveva agito legittimamente nel revocare il permesso di soggiorno. L'amministrazione aveva probabilmente accertato la sussistenza di una delle cause previste dalla legge per la revoca, quali ad esempio la perdita dei presupposti che avevano giustificato il rilascio del permesso, la mancanza di mezzi di sostentamento adeguati, la commissione di reati, motivi di ordine pubblico, o l'assenza prolungata dal territorio italiano. Il collegio giudicante ha ritenuto che il provvedimento fosse stato adottato secondo le procedure prescritte e che non sussistessero vizi procedurali o sostanziali che ne potessero inficiare la validità e l'efficacia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero, confermando così la legittimità del provvedimento di revoca n. 1163/2022 della Questura di Torino. Ne consegue che il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo precedentemente rilasciato è rimasto revocato, e il ricorrente perde il diritto al soggiorno legale nel territorio italiano sulla base di tale titolo. Il provvedimento ha acquisito carattere definitivo, con effetti giuridici immediatamente operativi.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo da parte della Questura, ove motivata dalla sussistenza dei presupposti legali e adottata nel rispetto delle procedure amministrative, è legittimamente sindacabile dal Giudice amministrativo il quale può esclusivamente verificare la correttezza dell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, non sostituirsi alle sue valutazioni di merito.

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