Sentenza n. 202501145/2025
Provvedimento Del Prefetto Della Provincia Di Novara- E Notificato Alla Ricorrente In Data 01/04/2022, Con Il Quale Veniva Decretato Il Rigetto Del Ricorso Gerarchico Avverso Il Provvedimento Del Questore Di Novara Del 23/09/2021 Avente Ad Oggetto Il Rigetto Dell’ Istanza Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Ue Per Soggiornanti Di Lungo Periodo -
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La ricorrente aveva ottenuto un permesso di soggiorno di tipo europeo riservato ai soggiornanti di lungo periodo ed ha successivamente presentato istanza di rinnovo presso il Questore della Provincia di Novara. Il Questore, con provvedimento del 23 settembre 2021, ha rigettato l'istanza di rinnovo con una decisione che incideva direttamente sulla possibilità della ricorrente di continuare a permanere legalmente nel territorio italiano. Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha presentato ricorso gerarchico al Prefetto della medesima provincia, il quale però ha decretato il rigetto del ricorso con provvedimento notificato il primo aprile 2022. Ritenendosi ancora lesa nei propri diritti e contestando la legittimità dell'intera sequenza decisionale amministrativa, la ricorrente ha quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con sede a Torino, il quale si è pronunciato in data 7 luglio 2025 respingendo completamente la doglianza.
Il quadro normativo
La materia del soggiorno per stranieri in Italia è disciplinata fondamentalmente dal Testo unico sull'immigrazione di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286 e successive modificazioni, nonché da specifiche disposizioni nel Decreto legislativo 30 dicembre 2006 numero 30 che ha recepito le direttive europee in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione. Il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rappresenta una categoria speciale di autorizzazione che comporta diritti particolari e condizioni di rinnovo determinate dalla legge, il cui rilascio e il cui rinnovo sono subordinati al verificarsi di specifici presupposti sia di natura documentale che sostanziale. La disciplina del procedimento di rinnovo di tali permessi attribuisce al Questore della provincia compiti di valutazione discrezionale ma vincolata, ossia esercitabile entro i margini tracciati dalla norma, e consente l'impugnazione gerarchica presso il Prefetto e successivamente la tutela dinanzi al giudice amministrativo.
La questione giuridica
Il contenzioso verte sulla legittimità della decisione di rigetto opposta dalla pubblica amministrazione all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, con particolare riguardo alla corretta applicazione dei presupposti previsti dalla normativa vigente e alla valutazione dei fatti rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. La ricorrente contestava sostanzialmente che il Questore e il Prefetto non avessero correttamente apprezzato la sussistenza delle condizioni necessarie per il rinnovo, sostenendo la contraddittorietà, l'insufficienza istruttoria o l'illegittimità procedimentale dei provvedimenti impugnati. La controversia si inscrive pertanto nel tema generale della sindacabilità dei margini di discrezionalità amministrativa nel settore dell'immigrazione, materia nella quale l'esercizio del potere pubblico deve comunque rimanere entro i parametri definiti dalla legge e dalle convenzioni internazionali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale, nel respingere il ricorso, ha implicitamente ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero conformi alla normativa vigente e che la pubblica amministrazione avesse correttamente esercitato i propri poteri di valutazione nel rigettare l'istanza di rinnovo. Il collegio giudicante ha verosimilmente considerato provato che il verificarsi dei presupposti legali per il rinnovo fosse stato adeguatamente accertato e non sussistessero i vizi procedimentali dedotti dalla ricorrente, quale inosservanza dei termini, violazione del diritto di difesa o mancata istruzione della pratica. La decisione del TAR implica l'accoglimento della prospettiva difensiva della pubblica amministrazione, secondo cui i presupposti normativi per il rinnovo non ricorrevano in capo alla ricorrente, indipendentemente dagli specifici motivi che hanno determinato il rigetto da parte del Questore e del Prefetto.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte respinge il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando così la legittimità tanto del provvedimento del Questore di Novara del 23 settembre 2021 quanto del successivo provvedimento del Prefetto del primo aprile 2022. La ricorrente rimane pertanto assoggettata alle conseguenze giuridiche del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, il che comporta potenzialmente l'obbligo di cessazione della residenza legale nel territorio italiano. Non risultano dalla documentazione disponibile specifiche prescrizioni relative alle spese di giudizio, sebbene sia ordinario che in materia amministrativa le spese seguano le sorti della soccombenza.
Massima
L'amministrazione competente nel rifiutare il rinnovo di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo esercita un potere vincolato ai presupposti legislativi e il suo apprezzamento è sindacabile dal giudice amministrativo il quale, ove la ricorrente non provveda a dimostrare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, deve confermarne la legittimità.
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