Tar Piemonte - TorinoSEZIONE PRIMA23 gennaio 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202500166/2025

Provvedimento Immediatamente Esecutivo Prot. N. 677/2024 Del 08/05/2024, Notificato In Data 08/05/2024 A Mani Del Ricorrente, Con Cui Il Questore Della Provincia Di Torino Ha Disposto Il Rigetto Della Richiesta Presentata Dal Ricorrente Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Studio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso innanzi al TAR Piemonte - Torino contro il provvedimento del Questore della Provincia di Torino del 08 maggio 2024, con il quale era stato disposto il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Il ricorso è stato notificato il medesimo giorno al ricorrente, in modalità immediatamente esecutiva. La questione riguardava il diniego opposto dall'autorità amministrativa competente a procedere con il rinnovo di un permesso di soggiorno la cui scadenza era prossima, basato presumibilmente su valutazioni relative ai requisiti di permanenza dello status di studente o ad altri criteri procedurali stabiliti dalla normativa in materia di stranieri. Il ricorrente contestava il provvedimento questorile, deducendo presumibilmente il diritto al rinnovo del titolo di soggiorno sulla base della situazione fattuale e normativa vigente.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari è disciplinata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, Testo Unico sull'immigrazione, che stabilisce i presupposti, i requisiti e le modalità di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, distinguendo tra varie tipologie a seconda del titolo legittimante la permanenza nello Stato. Per i permessi per motivi di studio, la norma richiede che il cittadino straniero dimostri l'iscrizione regolare a un corso di studi presso un istituto legalmente riconosciuto e il possesso di mezzi economici sufficienti per il sostentamento. L'autorità amministrativa competente, che è il Questore della provincia, dispone di una certa discrezionalità amministrativa nel valutare il perdurare dei presupposti per il rinnovo, sebbene tale discrezionalità rimanga vincolata ai criteri legali e al principio di proporzionalità.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, presumibilmente basato su una valutazione dell'Amministrazione circa il perdurare dei requisiti necessari per tale categoria di soggiorno oppure su carenze procedurali nella presentazione della domanda. La questione giuridica sottesa era se il Questore avesse correttamente applicato la normativa vigente e se avesse motivato adeguatamente il provvedimento di diniego, ovvero se il ricorrente potesse effettivamente vantare un diritto al rinnovo sulla base della disciplina legislativa. Il ricorso sollevava questioni relative all'interpretazione dei requisiti normativi e alla corretta esercizio della discrezionalità amministrativa.

La motivazione del giudice

Il TAR Piemonte, nel corso del procedimento, ha rilevato che la materia del contendere è venuta a cessare. Ciò accade tipicamente quando il provvedimento impugnato ha esaurito i suoi effetti oppure quando la situazione fattuale è mutata in modo tale da rendere priva di utilità pratica la pronuncia sulla legittimità del diniego. Nel caso di permessi di soggiorno, questa circostanza si verifica frequentemente quando il ricorrente ha nel frattempo ottenuto il rinnovo del permesso in via amministrativa, oppure quando il termine di validità del provvedimento è scaduto e la questione è divenuta meramente teorica. Il collegio giudicante ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, sciogliendo il giudizio senza entrare nel merito della controversia circa la legittimità del provvedimento questorile.

La decisione

Il TAR Piemonte - Torino, Sezione Prima, con sentenza del 23 gennaio 2025, ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha conseguentemente chiuso il procedimento senza pronunciarsi sulla fondatezza del ricorso nel merito. Tale pronuncia implica che, allo stato attuale, non sussiste un interesse concreto e attuale per il giudice a decidere sulla legittimità del provvedimento di diniego, poiché gli effetti pratici della controversia si sono estinti o sono divenuti irrilevanti per la situazione giuridica delle parti.

Massima

Cessa la materia del contendere in una controversia relativa al rinnovo del permesso di soggiorno quando il ricorrente ha nel frattempo ottenuto il riconoscimento dei propri diritti in via amministrativa ovvero quando la questione ha perduto il carattere di attualità e concretezza necessario per l'esercizio della giurisdizione.

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