Tar Piemonte - TorinoSEZIONE PRIMA20 dicembre 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202501887/2025

Provvedimento P-To/l/n/2024/100215 Dello Sportello Unico Per L'immigrazione Di Torino Del 25 Novembre 2024 Con Il Quale Al Ricorrente È Stata Negata La Conversione Del Permesso Di Soggiorno Da Motivi Di Studio In Lavoro Subordinato.

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte contro il provvedimento emanato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino in data 25 novembre 2024, con il quale gli è stata negata la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato. La situazione fattuale vede il ricorrente originariamente titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per lo svolgimento di attività di studio in Italia, il quale aveva successivamente inteso proseguire la propria permanenza nel territorio nazionale modificando la causa del soggiorno da studente a lavoratore dipendente, presumibilmente avendo trovato un'opportunità occupazionale. La negazione della conversione richiesta costituiva quindi un ostacolo concreto alla possibilità del ricorrente di continuare la propria permanenza legale in Italia sulla base della nuova titolarità lavorativa. Il ricorso era stato proposto al fine di ottenere l'annullamento di tale provvedimento negativo e il riconoscimento del diritto alla conversione del permesso di soggiorno.

Il quadro normativo

La materia della conversione dei permessi di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, che individua le ipotesi e le procedure attraverso cui uno straniero può modificare la causa per la quale gli è stato originariamente concesso il soggiorno nel territorio italiano. La conversione da motivazione di studio a motivazione di lavoro subordinato costituisce una delle operazioni previste dall'ordinamento nel quadro della circolazione migrante all'interno dello spazio europeo e della gestione amministrativa dei flussi migratori. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, quale organo competente a livello locale, è tenuto a dare corso alle istanze di conversione rispettando i presupposti normativi e procedurali stabiliti dalla legge, nonché i vincoli derivanti dalle disponibilità quantitative fissate annualmente dal Ministero dell'Interno.

La questione giuridica

La questione giuridica sottesa al ricorso riguardava il diritto del cittadino straniero a ottenere la conversione del permesso di soggiorno da una motivazione all'altra, avverso il diniego opposto dall'amministrazione. Il punto controverso attiene alla legittimità del provvedimento negativo e alla corretta applicazione dei criteri legali e amministrativi che regolano tale conversione, nonché alla valutazione dei presupposti di fatto e di diritto sulla base dei quali l'amministrazione ha ritenuto di negare la richiesta. La sentenza di cancellazione della materia del contendere suggerisce che nel corso del giudizio la situazione fattuale e giuridica si è modificata, rendendo superflua la pronuncia nel merito sulla legittimità del provvedimento originario.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Piemonte, nel valutare la sussistenza delle condizioni per il prosieguo del giudizio nel merito, ha accertato che la materia della controversia era venuta a mancare nel corso del procedimento. La cancellazione della materia del contendere si pone come istituto processuale che opera quando gli effetti pratici della sentenza diventano impossibili o quando la situazione concreta che ha originato la controversia è stata risolta altrimenti, ad esempio per intervento di nuovi provvedimenti dell'amministrazione, per mutamento della situazione factispecie, o per ottenimento altrove delle situazioni giuridiche contese. Nel caso di specie, è presumibile che il ricorrente abbia conseguito in via di fatto la conversione del permesso ovvero che nuovi provvedimenti amministrativi successivi al ricorso abbiano modificato la posizione giuridica originaria, rendendo non più necessaria una pronuncia di merito sull'illegittimità del primo diniego. La corte ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, operazione che si inquadra nella corretta gestione del processo amministrativo quando viene meno la necessità di una pronunzia decisoria nel merito.

La decisione

Il TAR Piemonte ha dichiarato cessata la materia del contendere del ricorso proposto dal cittadino straniero avverso il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino. Tale decisione comporta l'estinzione del giudizio senza una pronuncia nel merito sulla legittimità del provvedimento originariamente impugnato, con conseguente mancato annullamento dello stesso. Tuttavia, il fatto che il ricorrente abbia cessato di avere interesse alla decisione suggerisce che la situazione sottesa al ricorso si è risolta favorevolmente per il ricorrente medesimo, sia perché ha ottenuto la conversione da altra parte, sia perché circostanze sopravvenute hanno meno rilevanti la negazione originaria. Non sono stati pronunciati provvedimenti in materia di spese processuali, conformemente all'orientamento consolidato per le ipotesi di cessazione della materia del contendere.

Massima

Quando il cittadino straniero consegue in via di fatto la conversione del permesso di soggiorno ovvero quando la situazione fattuale originaria muta rendendo priva di effetti pratici la controversia sulla legittimità del provvedimento negativo, la materia del contendere cessa e il giudice amministrativo dichiara l'estinzione del giudizio senza pronuncia nel merito.

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