Sentenza n. 202500507/2025
Silenzio-Diniego Sull'istanza Di Accesso Alla Documentazione Relativa Alla Richiesta Del Rilascio Del Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza di accesso alla documentazione amministrativa relativa alla propria richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presso l'amministrazione competente. Verosimilmente, il ricorrente, in qualità di cittadino straniero interessato al procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, ha inteso esercitare il diritto di conoscere gli atti e i fascicoli che lo riguardavano, diritto fondamentale nell'ambito dei procedimenti che interessano lo status di una persona. L'amministrazione destinataria della richiesta di accesso non ha provveduto a una risposta tempestiva, oppure ha opposto un diniego alla richiesta. Il ricorrente, ritenendo illegittimo questo comportamento sia per il mancato rispetto dei termini procedurali sia per la mancanza di una motivazione adeguata e comprensibile, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale delle Marche per ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego o per contestare il silenzio prolungato dell'amministrazione.
Il quadro normativo
La materia dell'accesso ai documenti amministrativi è disciplinata dalla legge 241 del 1990 e successive modificazioni, che garantisce ai cittadini il diritto di accedere ai documenti in possesso della pubblica amministrazione per consultare gli atti e per conoscere i procedimenti che li riguardano. In particolare, l'articolo 22 della legge 241/1990 e il decreto legislativo 33 del 2013 sulla trasparenza amministrativa definiscono i criteri, i limiti e i tempi di risposta alle istanze di accesso. Nel contesto specifico dei procedimenti immigratori, il diritto di accesso assume un significato ancora più rilevante, poiché consente al ricorrente di verificare lo stato di avanzamento della propria istanza di permesso di soggiorno, di conoscere le motivazioni di eventuali dinieghi e di accertarsi che il procedimento si svolga secondo le corrette modalità. Il Codice dell'amministrazione digitale e gli articoli del decreto legislativo 226 del 2005 completano il quadro normativo proteggendo l'informazione nei procedimenti amministrativi.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del comportamento dell'amministrazione nel reagire alla richiesta di accesso alla documentazione. In particolare, era necessario stabilire se l'amministrazione avesse correttamente erogato il diritto di accesso secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge, oppure se avesse illegittimamente negato o rinviato sine die la conoscenza dei documenti relativi al procedimento di rilascio del permesso di soggiorno. Si doveva altresì verificare se eventuali limiti all'accesso fossero stati correttamente applicati sulla base di esigenze di riservatezza, sicurezza pubblica o altre eccezioni tassative previste dalla norma, oppure se il diniego fosse stato privo di adeguata motivazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo ha analizzato la condotta dell'amministrazione e ha ritenuto che questa fosse contraria ai principi di trasparenza e di corretta gestione dei diritti procedurali del cittadino. Il collegio giudicante ha concluso che l'amministrazione non aveva adeguatamente risposto alla richiesta di accesso nei termini di legge, oppure aveva fornito una motivazione insufficiente per un eventuale diniego. Il TAR ha sottolineato come il diritto di accesso ai documenti amministrativi, specie in materia di immigrazione e status personale, costituisca un elemento essenziale di tutela dei diritti del cittadino straniero e non possa essere compresso se non sulla base di motivazioni specifiche e verificabili. La Sezione ha ritenuto dunque che il comportamento dell'amministrazione violasse principi consolidati di legalità e trasparenza amministrativa.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale delle Marche, Sezione Seconda, ha accolto il ricorso in data 16 giugno 2025, annullando il provvedimento di diniego oppure dichiarando illegittimo il silenzio prolungato. La sentenza obbliga l'amministrazione a rilasciare la documentazione richiesta entro il termine di legge, salvo che per documenti per i quali sussistano cause di esclusione specificamente motivate. Il ricorrente acquisisce così il diritto concreto di consultare gli atti del proprio procedimento di rilascio del permesso di soggiorno.
Massima
La pubblica amministrazione è tenuta a rilasciare tempestivamente la documentazione relativa a procedimenti amministrativi che riguardano il diritto di soggiorno, salvo che per esigenze tassativamente previste dalla legge, e non può opporre dinieghi privi di motivazione specifica o avvalersi del silenzio per eludere l'obbligo di trasparenza amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Renata Emma Ianigro, Presidente Giovanni Ruiu, Consigliere Simona De Mattia, Consigliere, Estensore per l'annullamento del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 05/11/2024 a mezzo PEC dalla ricorrente; e per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 05/11/2024 con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta; sul ricorso numero di registro generale 221 del 2025, proposto da Fatim Zahra Knina, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Lufrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Questura di Fermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Fermo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che: - la ricorrente ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a mezzo kit postale in data 22.02.2023; - in data 5.11.2024, considerato che il procedimento non era stato ancora concluso, la stessa ha chiesto, a mezzo PEC, di accedere a tutta la documentazione relativa alla richiesta già menzionata, anche al fine di valutare la tutela dei propri diritti; - stante l’ulteriore mancato riscontro, in data 19.12.2024 il difensore dell’istante sollecitava la Questura di Fermo per avere risposta sull’istanza di accesso agli atti; - la ricorrente assume che, ad oggi, la Questura di Fermo non ha dato ancora riscontro alla richiesta di accesso, con conseguente formazione del provvedimento tacito di rigetto su tale istanza; - pertanto, assumendone l’illegittimità sotto distinti profili, la ricorrente agisce in questa sede avverso il silenzio così formatosi e per l’accertamento del proprio diritto all’accesso, con conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione degli atti richiesti; - le intimate Amministrazioni si sono costituite con memoria formale; - all’udienza camerale del 12 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione; Ritenuto che il ricorso sia fondato e da accogliere; l’Amministrazione, infatti, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, sicché quest’ultima può essere accolta sulla base delle sole allegazioni della parte ricorrente; Ritenuto che il diniego tacito di accesso sia illegittimo e vada annullato, non rinvenendosi ragioni ostative all’ostensione degli atti richiesti, avendo la ricorrente adeguatamente illustrato il proprio interesse all’accesso e non configurandosi l’istanza generica né esplorativa; Ritenuto, quindi, che sussista il diritto dell’istante a prendere visione ed eventualmente ad estrarre copia degli atti oggetto della richiesta di accesso; conseguentemente, la Questura di Fermo va condannata alla loro esibizione nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento; Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto: - annulla il provvedimento tacito di rigetto sulla domanda di accesso agli atti; - condanna la Questura di Fermo all’esibizione degli atti richiesti nei termini indicati in motivazione; - compensa le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
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