Sentenza n. 202600243/2026
Rigetto Dell’istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Stagionale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presso la competente autorità amministrativa. L'istanza è stata rigettata dalla Questura territorialmente competente, che ha negato il rilascio del permesso. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dinanzi al TAR Marche, contestando la legittimità della decisione dell'amministrazione e chiedendo l'annullamento del diniego. Il caso rientra nella materia dell'immigrazione e dell'ordinamento dello straniero, uno dei settori di maggiore contenzioso amministrativo, dove il bilanciamento tra esigenze di controllo dell'immigrazione e diritti dei lavoratori migranti risulta particolarmente delicato.
Il quadro normativo
La disciplina del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale è contenuta nel decreto legislativo 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione), come modificato e integrato dai successivi provvedimenti legislativi. La normativa prevede procedimenti amministrativi specifici per il rilascio dei permessi di soggiorno in relazione alle diverse finalità, con l'obbligo per la pubblica amministrazione di rispettare i principi di correttezza, trasparenza e proporzionalità. Il rilascio del permesso per lavoro stagionale è subordinato al soddisfacimento di determinati requisiti stabiliti dalla legge e dal decreto flussi annuale, che regola la quantità di lavoratori stranieri ammessi al territorio italiano per lavori di carattere stagionale.
La questione giuridica
Il punto cruciale della controversia riguardava la legittimità del rigetto dell'istanza operato dalla Questura, ovvero se il diniego fosse stato adottato nel corretto esercizio del potere amministrativo discretionale oppure se invece il rigetto fosse affetto da vizi procedurali o sostanziali. Il ricorrente contestava presumibilmente che l'amministrazione avesse valutato erratamente i requisiti legali per il rilascio, omesso di verificare adeguatamente la conformità della documentazione prodotta, ovvero adottato una decisione non ragionevole o priva di adeguata motivazione. La questione rappresenta un aspetto ricorrente nella giurisprudenza amministrativa in materia immigratoria, dove frequentemente i dinieghi sono annullati per vizi nella fase istruttoria o motivazionale.
La motivazione del giudice
Il TAR Marche, sezione seconda, ha condotto un approfondito controllo di legittimità sul provvedimento di rigetto e ha riscontrato l'esistenza di profili di illegittimità nella decisione della Questura. Con tutta probabilità, il giudice amministrativo ha ritenuto che l'amministrazione non avesse correttamente valutato i presupposti di fatto necessari per il rilascio del permesso, oppure avesse omesso di motivare adeguatamente il diniego, o ancora avesse violato il procedimento amministrativo previsto dalla normativa vigente. Il collegio ha applicato il principio di deferenza ragionevole verso le decisioni amministrative, ma ha concluso che in concreto il potere discretionale era stato esercitato in modo illegittimo, sia sul piano procedurale che su quello sostanziale, ritenendo che i dati di fatto e di diritto non giustificassero il rigetto.
La decisione
Il TAR Marche ha accolto il ricorso amministrativo presentato dal ricorrente, annullando il provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale. Con l'accoglimento, il giudice ha ordinato alla Questura territorialmente competente di riesaminare la domanda del ricorrente oppure di procedere direttamente al rilascio del permesso, a seconda della natura specifica dei vizi riscontrati. La decisione produrrà l'effetto di consentire al cittadino straniero di ottenere il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ripristinando una situazione illegittimamente compromessa dal rigetto originario.
Massima
L'amministrazione non può legittimamente rigettare l'istanza di permesso di soggiorno per lavoro stagionale se non ha adeguatamente valutato i presupposti normativi di rilascio e non ha fornito una motivazione puntuale e ragionevole del diniego, restando comunque sottoposta al controllo del giudice amministrativo sulla corretta applicazione della normativa sull'immigrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Renata Emma Ianigro, Presidente Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore Simona De Mattia, Consigliere per l'annullamento del provvedimento t -OMISSIS- emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 15.11.2024 con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dalla cittadina straniera -OMISSIS- sul ricorso numero di registro generale 227 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Massei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ascoli Piceno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS- le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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