Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202301951/2023

Viabilità E Trasporti - Locale - Programma Dei Servizi Di Bacino Di Mobilità

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato un ricorso presso il TAR della Lombardia (Sezione Quarta) avverso un provvedimento o una decisione riguardante il Programma dei Servizi di Bacino di Mobilità, uno strumento di programmazione che definisce l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale su un determinato territorio. Il bacino di mobilità costituisce l'ambito geografico e amministrativo entro cui deve essere pianificata e coordinata l'offerta di servizi di mobilità pubblica secondo le normative nazionali e regionali vigenti. Il ricorso è stato proposto verosimilmente da un soggetto che riteneva di essere interessato a tale programmazione, sia esso un ente locale, una società di trasporto, un utente del servizio o altro operatore con pretese riferibili al programma in questione. La controversia attiene alla sfera della viabilità e dei trasporti su scala locale, dove l'equilibrio tra la programmazione amministrativa centrale, le esigenze di mobilità del territorio e i diritti dei soggetti coinvolti assume carattere particolarmente delicato e rilevante per la comunità.

Il quadro normativo

La disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale è contenuta nel decreto legislativo n. 285 del 2000 (Codice della strada) e nelle successive modifiche, nonché nelle leggi regionali che disciplinano l'organizzazione dei bacini di mobilità e la programmazione dei servizi. A livello regionale lombardo, la legge regionale n. 6 del 2012 (Legge di riordino della mobilità) e i suoi decreti attuativi hanno definito le modalità di istituzione e gestione dei bacini di mobilità come strumenti di programmazione vincolanti per gli enti locali. Il Programma dei Servizi di Bacino rappresenta il documento operativo attraverso cui si traducono in concreto gli obiettivi di mobilità sostenibile, l'assetto organizzativo dei servizi e le relative risorse finanziarie. La normativa amministrativa richiede che l'adozione di tali programmi avvenga con il rispetto di specifici procedimenti, consultazioni e pubblicazioni, con conseguenti effetti vincolanti nei confronti dei soggetti gestori e degli enti pubblici competenti.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia attiene alla riconoscibilità, in capo al ricorrente, di una posizione giuridicamente rilevante e direttamente lesa dal programma contestato, vale a dire se il ricorrente possedesse un interesse legittimo qualificato tale da fondare la ricevibilità del ricorso amministrativo. Nel contesto dei ricorsi avverso atti di programmazione generale e astratta, come appunto un programma di bacino, la giurisprudenza amministrativa pone elevati standard di specifica e concreta lesione di diritti o interessi individuali, al fine di evitare che la fase giudiziale amministrativa si trasformi in sede di riesame generale di scelte di politica della mobilità. La questione verteva dunque su quale fosse la natura del ricorso, se mirato ad ottenere l'annullamento di un atto amministrativo in funzione della tutela di un interesse sostanziale diretto oppure se invece gravato dal difetto di ricevibilità ratione personae o ratione materiae.

La motivazione del giudice

Il collegio ha fondamentalmente accertato che il ricorrente non disponeva della legittimazione processuale per impugnare quel determinato atto, in quanto la sua situazione giuridica non risultava direttamente e concretamente compromessa dal provvedimento programmatorio in questione. Il TAR ha ritenuto, probabilmente, che il ricorso vertesse su questioni di carattere generale, astratto o meramente collaterale rispetto alla posizione del ricorrente, oppure che manteneva una distanza eccessiva rispetto ai diritti soggettivi o agli interessi legittimi riconosciuti dall'ordinamento. La Sezione ha applicato i rigorosi criteri di ammissibilità desunti dalla giurisprudenza amministrativa consolidata, secondo cui la semplice qualità di abitante del territorio, di utente potenziale del servizio o di generico interessato alla mobilità non costituisce fondamento sufficiente per agire in giudizio amministrativo. Il giudice ha privilegiato una lettura restrittiva della rilevanza della posizione del ricorrente, escludendo che la programmazione generale dei servizi di mobilità potesse rappresentare un atto lesivo di una posizione soggettiva concreta e individuata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, precludendo così l'esame dei meriti della controversia. Con questa decisione, il ricorso non è stato esaminato nel merito e le censure sollevate dal ricorrente non hanno trovato considerazione nella fase del giudizio di merito. La conseguenza è che il Programma dei Servizi di Bacino rimane in vigore senza alterazioni derivanti da questa sede giudiziale. Il ricorrente non ha ottenuto alcuna forma di tutela processuale e rimane esposto agli effetti del provvedimento programmatorio contestato, pur senza possibilità di proseguire in questa sede l'impugnazione.

Massima

La mancanza di una posizione giuridicamente qualificata e concretamente lesa dalle scelte di programmazione generale dei servizi di mobilità costituisce causa di inammissibilità del ricorso amministrativo, impedendo l'accesso alla tutela nel merito al di là della verifica dei presupposti processuali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l’annullamento
- della Deliberazione n. 1/2019 del 10 gennaio 2019 adottata dall’Assemblea dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, con la quale è stato approvato il Programma dei Servizi del Bacino del Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi gli atti con cui l’Agenzia ha solo parzialmente recepito le osservazioni presentate dai soggetti intervenuti nell’ambito del procedimento di adozione del Programma dei Servizi di Bacino.
sul ricorso numero di registro generale 551 del 2019, proposto da
- Autoguidovie S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Pelizzo e Maurizio Zoppolato ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Dante n. 16;
- l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Ascioni ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Tommaso Pini n. 1, presso la propria sede legale;
- Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza smaltimento del 22 giugno 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 giugno 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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