Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202301877/2023

Viabilità E Trasporti - Programma Dei Servizi Del Bacino Di Milano, Monza E Brianza, Lodi E Pavia

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Air Pullman S.p.A., società operante nel settore del trasporto pubblico locale con esercizio di servizi automobilistici, ha presentato ricorso avverso una serie di atti deliberativi adottati dall'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Nello specifico, la ricorrente ha impugnato la deliberazione dell'Assemblea n. 1/2019 del 10 gennaio 2019 e la correlata deliberazione del Consiglio d'Amministrazione della medesima data, entrambe pubblicata il 6 marzo 2019, con le quali è stato approvato e adottato il Programma dei Servizi del Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. La contestazione principale riguardava specificamente il contenuto della Relazione della Sottorete A Nord Ovest, nell'Ambito di Progetto A4 denominato "Groane", nella parte in cui tali atti imponevano l'integrazione tra le linee di trasporto automobilistiche gestite dalla ricorrente e la linea tranviaria Milano-Limbiate. Air Pullman riteneva tale integrazione illegittima e lesa dei suoi interessi economici e organizzativi quale operatore privato di servizi di trasporto. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con numero di registro generale 786 del 2019, dove è rimasto pendente per un arco temporale considerevole, fino all'udienza di smaltimento del 22 giugno 2023.

Il quadro normativo

La materia del trasporto pubblico locale in Italia è regolata dal decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni, il quale disciplina l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico su base territoriale attraverso l'istituzione di Agenzie di Ambito. Tali Agenzie hanno il compito di pianificare e programmare i servizi di trasporto pubblico locale nel rispettivo territorio mediante l'approvazione di Programmi dei Servizi, che definiscono le caratteristiche qualitative e quantitative dell'offerta di mobilità. La Regione Lombardia, competente in materia, ha emanato propri regolamenti e linee guida per l'organizzazione dei servizi, prevedendo in particolare disposizioni volte all'integrazione tra le diverse modalità di trasporto, al fine di garantire una mobilità coerente e razionale sul territorio. L'integrazione tra linee di trasporto automobilistico e servizi tranviari rappresenta uno strumento pianificatorio volto a coordinare orari, percorsi e modalità operative, con l'obiettivo di offrire ai cittadini un sistema di trasporto pubblico efficiente e interconnesso. Gli operatori privati che svolgono servizi di trasporto pubblico locale mantengono tuttavia il diritto di ricorrere alle sedi giurisdizionali qualora ritengano lese le proprie posizioni giuridiche o lesivi degli assetti organizzativi e economici.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia era costituito dalla legittimità dell'imposizione normativa, operata mediante il Programma dei Servizi approvato dall'Agenzia, dell'integrazione tra i servizi automobilistici e il servizio tranviario Milano-Limbiate nell'ambito del progetto territoriale denominato "Groane". La ricorrente contestava il potere dell'Agenzia di imporre unilateralmente tale integrazione senza aver preliminarmente acquisito il consenso dell'operatore privato o quantomeno aver doveroso considerato le conseguenze economiche e organizzative per la società. Si dibatteva pertanto sulla corretta interpretazione dei poteri pianificatori dell'Agenzia in materia di coordinamento dei servizi, sulla natura vincolante delle disposizioni programmatiche contenute nel Programma dei Servizi e sulla tutela degli interessi legittimi degli operatori privati nel corso dei procedimenti di pianificazione. La questione era giuridicamente rilevante in quanto toccava il delicato equilibrio tra il perseguimento dell'interesse pubblico all'integrazione dei servizi e il rispetto dei diritti dei gestori privati.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato la controversia all'udienza di smaltimento del 22 giugno 2023, udienza svoltasi secondo le modalità previste dall'articolo 87, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo e dalle norme di attuazione di cui all'articolo 13-quater. Nel corso del procedimento, intercorso dal 2019 al 2023, sopravvenimenti significativi devono aver modificato la situazione fattuale e giuridica sulla quale il ricorso era fondato. Il collegio giudicante ha preso atto di tali mutamenti e ha ritenuto che, alla data dell'udienza, fosse venuta meno la posizione giuridica lesa della ricorrente o comunque l'interesse attuale a ottenere l'annullamento dei provvedimenti originariamente contestati. Tale conclusione è coerente con la circostanza che il Programma dei Servizi originario potesse essere stato nel frattempo riveduto, revocato, integrato o comunque modificato in misura tale da venire meno all'utilità pratica della pronuncia richiesta. La sopravvenuta carenza di interesse costituisce una causa di improcedibilità del ricorso, radicata nel principio generale che non è possibile ottenere tutela giurisdizionale per una pretesa che, nel corso del giudizio, ha perduto rilevanza concreta.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale pronuncia equivale al rigetto sostanziale della domanda di annullamento, non perché il ricorrente non avesse ragione nel merito, ma perché il rimedio processuale era venuto meno d'utilità pratica. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, conformemente alla giurisprudenza amministrativa che dispone la compensazione della spese quando la causa non prosegue nel merito per ragioni procedurali oggettive. Il Tribunale ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, secondo le consuete prescrizioni formali.

Massima

La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente nel corso del giudizio amministrativo, causata da modifiche sopravvenute agli atti impugnati o dalla mutazione delle circostanze fattiche, rende il ricorso improcedibile anche qualora la pretesa risultasse fondata nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l’annullamento
- della deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia n. 1/2019 del 10 gennaio 2019, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia in data 6 marzo 2019, avente a oggetto l’approvazione del Programma dei Servizi del Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
- della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia n. 1/2019 del 7 gennaio 2019, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia in data 6 marzo 2019, avente a oggetto l’adozione del Programma del Bacino del T.P.L. di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
- della Relazione Generale del Programma dei Servizi del Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
- della Relazione della Sottorete A Nord Ovest - Ambito di Progetto A4 “Groane”, nella parte in cui tali atti impongono, nell’Ambito di Progetto A4 “Groane” della Sottorete A “Nord Ovest”, l’integrazione tra le linee automobilistiche e la linea tranviaria Milano - Limbiate;
- e di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o connesso.
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2019, proposto da
- Air Pullman S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristina Carnielli e Francesco Versaci ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Bigli n. 19;
- l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Ascioni ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Tommaso Pini n. 1, presso la propria sede legale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza smaltimento del 22 giugno 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 giugno 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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