Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—Accolto
Sentenza n. 202300602/2023
Urbanistica - Piano Di Governo Del Territorio - Ampliamento Fascia Di Rispetto Ferroviaria
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2014 nella parte in cui ha modificato il PGT precedentemente approvato ed adottato, ampliando la fascia di rispetto ferroviaria e portandola a 75 metri; nonché di tutti gli allegati grafici e non relativi a tale variazione, con particolare riferimento al Documento di Piano, nonché dell'art. 49 del Piano delle Regole; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso, o comunque collegato a quelli impugnati, anche se allo stato non noto alla ricorrente, ivi comprese e per quanto occorrer possa, la delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/18612 del 5 agosto 2004, la delibera di Giunta Regionale della Lombardia n. 1842 del 2014 ed il parere con essa approvato e che ne costituisce parte integrante, emesso dal Dirigente della Struttura Pianificazione territoriale in data 12 maggio 2014, nonché il parere della DG Infrastrutture e Mobilità, che ne costituisce a sua volta parte integrante, il parere del CIPE n. 150 del 2 dicembre 2005, la delibera della Giunta di Regione della Lombardia n. VIII/8579 del 3 dicembre 2008 e relativi allegati. sul ricorso numero di registro generale 892 del 2015, proposto da Ambiente Energia Brianza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Casiraghi, Sara Turuani Porretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Il Comune di Seregno in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; il Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Milano, domiciliato pressi i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1; di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Cipe e della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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