Sentenza n. 202300462/2023
Urbanistica - Piano Di Lottizzazione - Atto Di Indirizzo
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Alberto Alessandro Longhi e Ferdinando Gerardo Longhi hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro una serie di provvedimenti adottati dal Comune di Monza tra il 2015 e il 2017. La controversia riguarda la proposta di un Piano di Lottizzazione denominato "Ambito 27c – area sud" situato in Via Santa Lucia nel territorio di Monza. I ricorrenti impugnavano specificamente la deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 29 settembre 2015, che rappresentava un atto di indirizzo sulla loro proposta progettuale, nonché il relativo provvedimento attuativo del Dirigente del Settore governo del territorio e SUAP. Gli atti impugnati comprendevano anche la deliberazione della Giunta n. 320 dello stesso 29 settembre 2015 e un precedente atto della Giunta Comunale n. 115 del 14 aprile 2015 con il quale era stata dichiarata la scadenza del documento di piano. Successivamente il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 8/2017, contro la quale sono stati proposti motivi aggiunti al ricorso originario.
Il quadro normativo
La materia della pianificazione urbanistica e della lottizzazione è regolata dalla Legge Regionale della Lombardia in materia di governo del territorio e dai relativi regolamenti attuativi, che disciplinano le procedure per la presentazione, l'approvazione e l'esecuzione dei piani di lottizzazione. Il procedimento amministrativo in questione si colloca nell'ambito del cosiddetto "governo del territorio" ed è soggetto ai principi generali del diritto amministrativo italiano, incluso il principio di corretta gestione del procedimento amministrativo e il rispetto dei termini di decadenza previsti dalla normativa sul ricorso amministrativo. La trasformazione del territorio mediante piani di lottizzazione richiede un delicato equilibrio tra gli interessi privati dei proprietari terrieri e gli interessi pubblici alla pianificazione coordinata e allo sviluppo ordinato del territorio comunale.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità e la procedibilità del ricorso proposto dai Longhi contro i provvedimenti adottati dal Comune di Monza in merito alla loro proposta di Piano di Lottizzazione. La questione non riguardava tanto il merito della decisione comunale sulla proposta progettuale, quanto piuttosto la sussistenza dei presupposti formali e procedurali necessari per l'esercizio dell'azione ricorsoria. Il difetto di procedibilità poteva riferirsi a vari aspetti: alla violazione dei termini di decadenza per la proposizione del ricorso, alla mancanza o all'inadeguatezza della legittimazione attiva dei ricorrenti, all'estinzione della lite a causa di sopravvenuti eventi o atti che ne avevano modificato l'oggetto o la causa petendi.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condotto un attento esame della ricorribilità formale del ricorso e dei requisiti procedurali necessari per l'esercizio dell'azione. Sebbene il testo della sentenza non illustri dettagliatamente il ragionamento del collegio, la dichiarazione di improcedibilità indica che il giudice ha riscontrato l'assenza di uno o più presupposti essenziali per il proseguimento del giudizio amministrativo. Tale conclusione potrebbe derivare dal verificarsi di sopravvenuti eventi che hanno inciso sulla persistenza dell'interesse ad agire, quali l'intervento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2017, oppure dal decorso dei termini ordinari per l'impugnazione amministrativa. Il collegio ha preferito risolvere la questione sul piano della procedibilità piuttosto che affrontare il merito della legittimità dei provvedimenti impugnati, poiché l'eliminazione dei presupposti processuali rendeva superflua ogni valutazione sulla fondatezza delle pretese ricorsorie.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile sia nella sua formulazione originaria che nei motivi aggiunti successivamente presentati. La sentenza ha pertanto disposto che il giudizio amministrativo non potesse proseguire perché privo dei presupposti fondamentali per l'esercizio della giurisdizione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sopportato i propri costi processuali senza condanna della controparte al pagamento. La sentenza è stata dichiarata esecutiva immediatamente, vincolando l'amministrazione comunale al suo adempimento e definendo così la controversia in primo grado senza possibilità di prosecuzione del giudizio sulle questioni di merito.
Massima
L'improcedibilità del ricorso amministrativo si configura quando mancano i presupposti procedurali essenziali per l'esercizio dell'azione ricorsoria, indipendentemente dalla fondatezza delle pretese sostanziali del ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento quanto al ricorso principale, della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Monza n. 319 del 29 settembre 2015 recante atto di indirizzo in merito alla proposta di Piano di Lottizzazione “Ambito 27c – area sud” in Via Santa Lucia” presentata dai ricorrenti; del provvedimento del Dirigente del Settore governo del territorio e SUAP del Comune di Monza, prot. 0121529 del 9 ottobre 2015; della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Monza n. 320 del 29 settembre 2015; del provvedimento del Dirigente del Settore governo del territorio e SUAP del Comune di Monza, prot. 01215237 del 9 ottobre 2015; della deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 14 aprile 2015, ove dispone che il documento di piano è scaduto; di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso al provvedimento impugnato; quanto ai motivi aggiunti, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2017. sul ricorso numero di registro generale 2830 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Alberto Alessandro Longhi e Ferdinando Gerardo Longhi, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Matteo Bandello, 5; Comune di Monza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Assunta Banza, Paola Brambilla e Stefano Boeche, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →