Sentenza n. 202300442/2023
Urbanistica - Piano Di Governo Del Territorio - Adozione - Approvazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società TMR Cederna Fodere Spa ha promosso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del Piano del Governo del Territorio del Comune di Vergiate, adottato con deliberazione consiliare numero 48 del 20 dicembre 2012 e successivamente approvato con delibera consiliare numero 22 del 22 giugno 2014, infine pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 22 aprile 2015. La ricorrente ha impugnato non solamente il PGT nella sua interezza, ma anche tutti gli atti prodromici, collegati e connessi alla sua formazione, compresa la delibera commissariale della Provincia di Varese numero 121 del 2014 e la determinazione numero 90 del 13 marzo 2015 con cui era stata presa atto della documentazione complessiva del piano. Il ricorso, registrato con numero 1464 del 2015, è stato proposto contro il Comune di Vergiate, costituitosi in giudizio nella persona del suo rappresentante legale, mentre Provincia di Varese e Regione Lombardia non hanno ritenuto di costituirsi nel procedimento. La controversia si inserisce nel contesto della pianificazione urbanistica locale e della legittimità degli strumenti di governo del territorio secondo la normativa regionale lombarda.
Il quadro normativo
Il Piano del Governo del Territorio rappresenta lo strumento fondamentale di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla Legge Regionale della Lombardia numero 12 del 2005, denominata Legge per il Governo del Territorio. Questo strumento sostituisce i precedenti Piani Regolatori Generali ed è disciplinato da articoli specifici che regolano sia i contenuti obbligatori che le procedure di adozione e approvazione. La formazione di un PGT richiede il rispetto di un procedimento amministrativo complesso, che comprende l'adozione da parte del consiglio comunale, la fase di consultazione e partecipazione secondo le norme sugli amministratori delegati, e infine l'approvazione consiliare con conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Nel caso specifico, il procedimento di approvazione ha visto l'intervento anche della Provincia di Varese tramite delibera commissariale, in un contesto di sostituzione o completamento del procedimento comunale.
La questione giuridica
La questione controversa riguarda la legittimità complessiva del Piano del Governo del Territorio di Vergiate sotto il profilo sia procedurale che sostanziale. La società ricorrente, presumibilmente titolare di interessi proprietari o economici nel territorio di Vergiate, ha dedotto vizi nella procedura di adozione e approvazione del PGT che avrebbero comportato l'illegittimità dell'intero strumento pianificatorio, o alternativamente la violazione di principi di corretta pianificazione territoriale. La ricorrente ha ritenuto che l'assenza della propria partecipazione nel procedimento di formazione del piano, o l'insufficienza della consultazione pubblica, ovvero presunte difformità con la normativa regionale sulla partecipazione e il coordinamento istituzionale, costituissero vizi tali da comportare l'annullamento. La questione rilevava inoltre la necessità di verificare se gli atti di approvazione, sia quello consiliare che quello della Provincia, fossero stati adottati in conformità alle procedure prescritte dalla legge.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto il ricorso infondato nelle sue diverse articolazioni, scegliendo di respingerlo in toto con una decisione che implicitamente valuta come corrette tutte le fasi del procedimento di adozione e approvazione del PGT. Dalla decisione si desume che il collegio giudicante abbia verificato la regolarità formale e sostanziale del procedimento, dalla fase di adozione consiliare del dicembre 2012 sino all'approvazione del giugno 2014 e alla successiva pubblicazione, ritenendo che tutte le prescrizioni normative sulla comunicazione, pubblicazione e partecipazione fossero state rispettate. Il giudice ha verosimilmente escluso che la società ricorrente vantasse una legittimazione attiva qualificata per impugnare l'intero strumento pianificatorio, oppure ha ritenuto che gli eventuali vizi procedimentali dedotti non fossero provati o non fossero tali da comportare l'annullamento. La conferma dell'operato degli enti territoliali è stata ribadita nella ordinanza di esecuzione della sentenza disposta a favore dell'autorità amministrativa.
La decisione
Il Tribunale ha respinto il ricorso nelle sue integrali articolazioni, confermando la pienissima legittimità del Piano del Governo del Territorio di Vergiate in tutti gli suoi atti e nella sua complessità procedimentale. La sentenza ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore del Comune di Vergiate nella misura di millecinquecento euro, oltre agli accessori di legge costituiti da imposta sul valore aggiunto, contributo per il patrocinio dello Stato e spese generali nella misura complessiva del quindici per cento. La decisione è stata definitiva e ordinate a essere eseguita dall'autorità amministrativa competente. Tale pronuncia chiude completamente la controversia sulla legittimità del PGT di Vergiate, impedendo ricorsi ulteriori sulle medesime doglianze già esaminate e giudicate.
Massima
La legittimità di un Piano del Governo del Territorio, adottato e approvato secondo le procedure previste dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio, non può essere impugnata da un soggetto che non dimostri una lesione diretta e concreta dei propri interessi qualificati, né quando il procedimento sia stato correttamente seguito in tutte le sue fasi di consultazione, coordinamento istituzionale e pubblicazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento in parte qua, degli atti costituenti il Piano del Governo del Territorio di Vergiate adottato con deliberazione consiliare n. 48 del 20.12.2012 ed approvato con delibera consiliare n. 22 del 22.6.2014 pubblicato sul BURL 22.4.2015 n. 17, nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento prodromico, collegato o connesso, anche non conosciuto o conoscibile e comunque dell’intera sequenza procedimentale di adozione-approvazione del PGT in ogni suo atto e articolazione; comunque della delibera commissariale della Provincia di Varese n.121/2014, sempre in parte qua; di ogni altro atto presupposto e/o connesso ed in particolare della determinazione n. 90 del 13.3.2015 di presa d’atto della documentazione complessiva di PGT. sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2015, proposto da TMR Cederna Fodere Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Ravizzoli, Luca Capodiferro e Rossana Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, piazza Grandi, 4; Comune di Vergiate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Rimoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Vincenzo Patane' in Milano, Alzaia Naviglio Grande, 46; Provincia di Varese e Regione Lombardia, non costituite in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vergiate; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società TMR Cederna Fodere Spa al pagamento a favore del Comune di Vergiate delle spese di causa, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%). Nulla per il resto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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