Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTADICHIARA ESTINTO

Sentenza n. 202302970/2023

Urbanistica - Piano Integrato D'intervento

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia origina da una complessa vicenda immobiliare e fideiussoria che vede contrapposte due società, Venere S.r.l. (già Immobiliare Nanci S.r.l.) e Marozia S.r.l. in liquidazione, da un lato e il Comune di Monza dall'altro, con coinvolgimento della compagnia di assicurazioni Vittoria Assicurazioni S.p.A. che aveva rilasciato le garanzie fideiussorie. Le ricorrenti hanno sottoscritto con l'Amministrazione comunale due distinti atti unilaterali di obbligo, rispettivamente del 14 ottobre 2005 e del 4 marzo 2013, quali impegni assunti nel contesto di una operazione immobiliare volta alla realizzazione di un complessivo programma edificatorio. Il Comune ha proceduto all'escussione di due fidejussioni numerate 213.071.0000901673 e 213.071.0000901676, entrambe risalenti al 28 novembre 2005, chiedendo alla compagnia assicuratrice il pagamento delle somme garantite. Le società ricorrenti contestano la legittimità di questa escussione asserendo che il Comune ha agito in carenza di presupposti di fatto e di diritto, abusando del proprio diritto, e chiedono anche l'annullamento e la dichiarazione di nullità degli atti di obbligo sottostanti.

Il quadro normativo

La fattispecie si colloca nell'ambito del diritto amministrativo e contrattuale, interessando le questioni relative agli obblighi di realizzazione in materia edilizia e immobiliare, alla validità e agli effetti degli atti unilaterali di obbligo stipulati tra privati e amministrazioni pubbliche, nonché alle regole in materia di fidejussioni e loro escussione. Risultano rilevanti i principi generali del diritto civile circa la buona fede contrattuale, l'abuso del diritto, la onerosità eccessiva dei rapporti negoziali e l'arricchimento ingiustificato, oltrechè i principi di diritto amministrativo attinenti alla legittimità degli atti e al controllo della discrezionalità amministrativa. Il quadro normativo comprende altresì la disciplina delle fidejussioni nel codice civile, le norme sulla registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate, e i principi sul dovere di buona fede che incombe tanto sui privati quanto sulle amministrazioni pubbliche.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia risiede nella legittimità dell'escussione delle fidejussioni operata dal Comune di Monza nei confronti della compagnia assicuratrice, tenuto conto che le ricorrenti contestano sia il presupposto sostanziale dell'escussione medesima sia i titoli sottostanti, ossia gli stessi atti d'obbligo del 2005 e del 2013. In via principale, le società ricorrenti contestano radicalmente il diritto del Comune di procedere all'escussione, asserendo che il Comune ha agito in violazione dei principi di buona fede e addirittura con dolo, e che non sussistono i presupposti legittimanti l'azione comunale. In via subordinata, qualora non accolta la domanda principale, le ricorrenti lamentano la eccessiva onerosità della relazione negoziale con il Comune, derivante dalla mancata realizzazione integrale del programma edificatorio cui gli atti di obbligo erano collegati, rivendicando un diritto a vedere ricondotto ad equità il rapporto per il tramite del riconoscimento di superficie lorda di pavimento aggiuntiva. Infine, in ulteriore subordinazione, le ricorrenti invocano un'azione di arricchimento ingiustificato, chiedendo al Comune il rimborso delle somme escusse.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, non sviluppa in modo esplicito una motivazione estesa, il che tuttavia non è insolito in sentenze di ottemperanza o in pronunciamenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per cause sopravvenute. Il fatto che il giudice dichiara estinto il giudizio indica che, nel corso del procedimento, sono intervenuti elementi che hanno reso non più necessaria una decisione nel merito della causa, quali potrebbe essere una transazione tra le parti, una desistenza dal ricorso, o comunque una situazione di fatto che elimina l'interesse alla prosecuzione del giudizio. L'assenza di motivazione sviluppata suggerisce che le parti abbiano trovato un'intesa, eventualmente facilitata da tentativi di composizione bonaria della controversia cui le stesse ricorrenti facevano esplicito riferimento nelle loro domande, oppure che il Comune di Monza abbia provveduto a cessare l'escussione, venendo così meno il presupposto per la prosecuzione della causa. La compensazione delle spese processuali tra le parti è coerente con uno scenario di estinzione consensuale o di perdita della causa d'interesse.

La decisione

Il giudice dichiara estinto il giudizio, il che comporta l'interruzione del processo senza una pronuncia sulla base del merito delle allegazioni delle parti. Questa pronuncia di estinzione non implica una vera condanna del Comune di Monza nel senso tradizionale, ma elimina il processo pendente e annulla le conseguenze procedurali della causa in corso. Tuttavia, l'estinzione del giudizio non pregiudica i diritti delle parti, potendo le medesime intraprendere ulteriori azioni qualora cambino le circostanze. La compensazione delle spese processuali, ordinata dal giudice, signifca che ciascuna parte sopporta le proprie spese e non vi è condanna al pagamento dell'avversario, configurando una situazione di parità procedurale. L'ordine che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa rimane una formalità estrinseca della pronuncia amministrativa.

Massima

L'estinzione del giudizio amministrativo su ricorso relativo a fidejussioni e atti di obbligo fra privati e amministrazione pubblica, quando dichiarata in assenza di motivazione sviluppata, attesta l'intervenuta composizione della controversia mediante accordo fra le parti ovvero la cessazione della causa d'interesse originaria, comportando la dismissione della causa senza esame del merito. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta ha pronunciato la presente sentenza nel procedimento di cui al ricorso numero 856 del 2016. Ricorrenti erano Venere S.r.l. in liquidazione, già Immobiliare Nanci S.r.l., e Marozia S.r.l. in liquidazione, rappresentate dall'Avvocato Bruno Santamaria. Convenuti erano il Comune di Monza, rappresentato dagli Avvocati Annalisa Bragante e Paola Giovanna Brambilla, e Vittoria Assicurazioni S.p.A., rappresentata dagli Avvocati Michele Nannei ed Ebe Nannei. Le ricorrenti avevano chiesto l'accertamento dell'illegittimità, dell'abusività, della contrarietà a buona fede e della dolosità dell'escussione operata dal Comune di Monza nei confronti delle fidejussioni numerate 213.071.0000901673 e 213.071.0000901676 del 28 novembre 2005, sottese agli atti unilaterali di obbligo sottoscritti rispettivamente il 14 ottobre 2005 e il 4 marzo 2013. Le ricorrenti avevano altresì chiesto l'annullamento e la dichiarazione di nullità di detti atti, nonchè la condanna del Comune di Monza a cessare la prosecuzione dell'escussione e a non porre in essere ulteriori comportamenti finalizzati al perseguimento della medesima. Avevano chiesto inoltre la condanna della compagnia assicuratrice a non corrispondere le somme escusse. In subordine, le ricorrenti lamentavano l'eccessiva onerosità della relazione negoziale con il Comune derivante dalla mancata realizzazione integrale del programma edificatorio, chiedendo la riconduzione ad equità del rapporto mediante il riconoscimento di superficie lorda di pavimento aggiuntiva pari a non meno di 16.100 metri quadri. In ulteriore subordinazione, le ricorrenti invocavano un'azione di arricchimento ingiustificato, chiedendo al Comune il pagamento di euro 1.013.281,80 oltre agli interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo effettivo. Il Tribunale, a seguito di istruzione della causa, con udienza di smaltimento del 18 ottobre 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'articolo 87, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo, ha ritenuto di dichiarare estinto il giudizio, ordendo altresì la compensazione delle spese processuali tra le parti e disponendo che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’accertamento
- dell’illegittimità, dell’abusività, della contrarietà a buona fede e della dolosità dell’escussione, di tutti gli atti con i quali essa è perseguita e delle fidejussioni n. 213.071.0000901673 del 28 novembre 2005 e n. 213.071.0000901676 del 28 novembre 2005, operata in carenza dei presupposti di legge e di fatto e comunque a mezzo di un chiaro abuso del diritto da parte del Comune di Monza;
- dell’inesistenza e/o della nullità e/o dell’annullamento e/o della risoluzione e comunque della intervenuta revoca e/o inefficacia (i) dell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto in Vimercate il 14 ottobre 2005, registrato all’Agenzia delle Entrate, n. 3804 Serie 3, (ii) nonché dell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto in data 4 marzo 2013 e registrato all’Agenzia delle Entrate, n. 734 Serie 3 del 7 marzo 2013;
- dell’insussistenza di ragioni e/o diritti di credito del Comune di Monza fondati sugli atti d’obbligo del 14 ottobre 2005 e del 4 marzo 2013 sottostanti alle fidejussioni n. 213.071.0000901673 del 28 novembre 2005 e n. 213.071.0000901676 del 28 novembre 2005 e quindi dell’inesistenza di qualsivoglia diritto del Comune di procedere all’escussione delle fidejussioni indicate;
- e, per l’effetto, condannare il Comune di Monza a cessare la prosecuzione dell’escussione avviata e a non porre in essere qualunque ulteriore atto, fatto o comportamento finalizzati ad ottenere l’adempimento degli atti d’obbligo del 2005 e del 2013 e/o comunque finalizzati a perseguire l’escussione ed il pagamento delle somme indicate nelle richiamate fidejussioni n. 213.071.0000901673 del 28 novembre 2005 e n. 213.071.0000901676 del 28 novembre 2005;
- condannare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. a non corrispondere al Comune di Monza le somme oggetto dell’escussione da questo posta in essere, indicate nelle fidejussioni n. 213.071.0000901673 del 28 novembre 2005 e n. 213.071.0000901676 del 28 novembre 2005;
- per l’effetto, nell’ipotesi di avvenuto e/o futuro o imminente pagamento – da parte dell’Assicurazione Vittoria al Comune di Monza o suoi aventi causa – delle somme escusse dall’Amministrazione, accertare e dichiarare l’insussistenza di qualsivoglia ragione o diritto di credito dell’Assicurazione nei confronti delle odierne attrici, connesso o comunque direttamente o indirettamente discendente dalle fidejussioni n. 213.071.0000901673 del 28 novembre 2005 e n. 213.071.0000901676 del 28 novembre 2005;
- in via subordinata, nell’ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale, accertata e dichiarata la eccessiva onerosità del rapporto intercorrente con il Comune di Monza, di cui agli atti d’obbligo del 14 ottobre 2005 e del 4 marzo 2013 e con riferimento alla mancata realizzazione del complessivo programma edificatorio per il quale i detti atti d’obbligo sono stati sottoscritti, si chiede la condanna del Comune di Monza a ricondurre ad equità il rapporto negoziale con le attrici, mediante il riconoscimento di una s.l.p. pari a non meno di 16.100 mq., come indicato nelle pendenti proposte di composizione bonaria della controversia avanzate dalle attrici;
- in via ulteriormente subordinata, nell’ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda principale e nemmeno la prima subordinata, accertato e dichiarato l’ingiustificato arricchimento senza causa o senza giusta causa del convenuto Comune di Monza per tutti i motivi esposti in narrativa, per l’effetto condannare il medesimo Comune di Monza, a pagare alle odierne ricorrenti Venere S.r.l. (già Immobiliare Nanci S.r.l.) e Marozia S.r.l. in liquidazione, l’importo di € 1.013.281,80, oltre agli interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo effettivo, in relazione alle somme escusse, o la maggiore o minore somma che sarà effettivamente escussa e incassata dal Comune.
sul ricorso numero di registro generale 856 del 2016, proposto da
- Venere S.r.l. in liquidazione, già Immobiliare Nanci S.r.l., e Marozia S.r.l. in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dall’Avv. Bruno Santamaria ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Milano, Galleria del Corso n. 2;
- il Comune di Monza, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annalisa Bragante e Paola Giovanna Brambilla ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Podgora n. 11, presso la sede A.T.A.P.;
- Vittoria Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Nannei ed Ebe Nannei ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Bartolomeo Panizza n. 10;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monza e di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
Viste le richieste di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulate dai difensori di tutte le parti del giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Nessun difensore presente all’udienza smaltimento del 18 ottobre 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio di cui al ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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