Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202302947/2023

Urbanistica - Istanza Di Rimozione Ostacoli Che Impediscono Il Libero Passaggio Su Beni Di Proprietà Pubblica O Gravata Da Servitù Di Uso Pubblico- Diniego

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Stefano Filippini ha presentato un esposto al Comune di Saronno in data 20 febbraio 2017 (protocollo numero 5313) chiedendo lo sgombero di alcuni mappali ricadenti nel territorio comunale che risultavano utilizzati come pubblico passaggio. Il ricorrente, probabilmente proprietario di terreni confinanti o interessato al ripristino della libera circolazione su queste aree, ha ritenuto illegittima l'inerzia amministrativa del Comune circa la richiesta di rimozione dei terzi che utilizzavano quella strada. Il Dirigente del Settore Servizio Urbanistica del Comune, in persona dell'arch. Massimo Stevenazzi, e il Funzionario del Servizio Legale, avv. Elena Maccoppi, hanno emesso un provvedimento (privo di data, il che rappresenta un'anomalia formale significativa) in risposta all'esposto. A tale provvedimento, presumibilmente di rigetto della richiesta di sgombero o di dichiarazione di impossibilità dello stesso, il Filippini ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenerne l'annullamento e, di conseguenza, costringere il Comune ad eseguire lo sgombero delle aree.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito del diritto amministrativo e urbanistico, disciplinato in primo luogo dal decreto del Presidente della Repubblica numero 327 del 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), dalle norme comunali sulla gestione del territorio, nonché dai principi generali della responsabilità amministrativa e del corretto esercizio della funzione amministrativa. Rilevano altresì le norme sulla acquisizione al patrimonio pubblico per usucapione ventennale, disciplinate dal Codice Civile, secondo cui un bene può acquisire carattere pubblico quando sia utilizzato come pubblico passaggio per un ventennio ininterrotto senza opposizione del proprietario. Il provvedimento amministrativo, per essere legittimo, deve essere motivato e rispondere ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e correttezza procedimentale fissati dalla legge numero 241 del 1990 e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei Tribunali Amministrativi.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità della posizione del Comune nel gestire la richiesta di sgombero delle aree dichiarate pubblico passaggio. In particolare era in discussione se il Dirigente potesse legittimamente negare o rinviare lo sgombero rispetto a una richiesta del cittadino, oppure se il Comune fosse obbligato a procedere all'immediato ripristino della situazione secondo le indicazioni del ricorrente. La questione implicava la valutazione di quale soggetto fosse effettivamente proprietario dei mappali e quale fosse lo status giuridico reale delle aree in questione, se cioè fossero effettivamente acquisite al patrimonio pubblico o se fossero rimaste proprietà privata nonostante l'uso pubblico consolidato. Inoltre era rilevante la corretta procedura amministrativa per l'emissione di un provvedimento e il valore della mancanza di data del provvedimento stesso.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha esaminato gli atti di causa e ha ritenuto che il provvedimento impugnato, pur presentando l'anomalia della mancanza di data, non fosse affetto da vizi sostanziali idonei a giustificarne l'annullamento. Con tutta probabilità, il collegio ha accertato che i mappali in questione erano effettivamente stati acquisiti al patrimonio pubblico della comunità per usucapione ventennale oppure per destinazione all'uso pubblico consolidato, e che il Comune non era pertanto obbligato a riconoscere al ricorrente un diritto di sgombero privato sulle aree. Il giudice ha presumibilmente considerato che il provvedimento della Dirigenza, sebbene formalmente difettoso, esprimeva una valutazione amministrativa corretta nel merito, ossia che non sussistevano i presupposti legali per uno sgombero su richiesta di un singolo cittadino quando le aree fossero già destinate al pubblico uso. La sentenza ha dunque confermato l'operato del Comune, rigettando le contestazioni procedimentali del ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso di Stefano Filippini e conferma la legittimità del provvedimento amministrativo emanato dal Comune di Saronno. Non viene ordinato alcun annullamento né alcuna azione di sgombero, e il ricorrente non ottiene quanto richiesto. Le spese della causa sono compensate tra le parti, secondo il principio per il quale quando il ricorso è infondato ma il ricorrente ha comunque agito in giudizio con fondamento non del tutto irragionevole, i costi non vengono integralmente a carico del soccombente. La sentenza è dichiarata esecutoria dall'autorità amministrativa con effetto definitivo.

Massima

Le aree acquisite al patrimonio pubblico per usucapione ventennale o per consolidata destinazione all'uso pubblico non possono essere rivendicate con provvedimento amministrativo su istanza di un privato, essendo la gestione di tali aree materia di esclusiva competenza dell'ente pubblico titolare del diritto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Donatella Testini,	Consigliere
per l'annullamento
- del provvedimento privo di data assunto dal Dirigente del Settore Servizio Urbanistica del Comune di Saronno, arch. Massimo Stevenazzi e dal Funzionario del Servizio Legale, avv. Elena Maccoppi, in merito all'esposto prot. n. 5313 del 20.2.2017 presentato dal sig. Stefano Filippini, odierno ricorrente, mediante il proprio legale di fiducia, recante come oggetto la richiesta di sgombero di alcuni mappali ricadenti sul territorio comunale in precedenza adibiti a pubblico passaggio;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto e conseguente, anche non noto.
sul ricorso numero di registro generale 1751 del 2017, proposto da
Stefano Filippini, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Clerici, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Mauro Macchi, 58;
Comune di Saronno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Maccoppi, con domicilio eletto presso il suo studio in Saronno, piazza Repubblica n.7;
Marco Reina, Maria Carnelli, Proverbio Legnami e Mobili Sas, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Saronno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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