Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202302920/2023

Urbanistica - Piano Di Governo Del Territorio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Gli eredi di Ivano Davanzo hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del Piano di Governo del Territorio del Comune di Seveso, approvato mediante decreto del Commissario ad acta in data 24 agosto 2015. La contestazione riguarda specificamente la disciplina applicata alle aree di proprietà dei ricorrenti, identificate dai mappali 295, 421 e 255 del foglio catastale numero 10, nonché le relative norme tecniche di attuazione che le regolamentavano. Il ricorso è stato depositato nel 2016 e ha visto fronteggiarsi da un lato gli eredi Davanzo e dall'altro il Comune di Seveso, rappresentato dal suo legale rappresentante. La controversia trae origine dalla percezione, da parte dei proprietari, che le destinazioni d'uso e le limitazioni imposte dal PGT alle loro particelle costituissero un'indebita compressione dei loro diritti proprietari o contrastassero con i presupposti normativi richiesti per l'approvazione dello strumento urbanistico.

Il quadro normativo

Il Piano di Governo del Territorio rappresenta lo strumento urbanistico fondamentale della pianificazione locale in Lombardia, disciplinato dalla legge regionale numero 12 del 2005. La sua approvazione deve rispettare rigorose procedure che includono fasi di consultazione pubblica, valutazione della compatibilità ambientale e verifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata. Nel caso di specie, l'approvazione avvenne mediante decreto di un Commissario ad acta, figura straordinaria utilizzata quando l'amministrazione ordinaria risulti inerte o inadempiente, il che implica la necessità di una verifica ancora più stringente della legittimità formale e sostanziale dell'atto. Le norme tecniche di attuazione, costituenti parte integrante del PGT, devono rispettare i principi di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza, e non possono disporre restrizioni alle proprietà private se non con adeguata base normativa e istruttoria.

La questione giuridica

La controversia si incentra sulla legittimità della disciplina urbanistica applicata alle particelle in questione, come risulta dalle specifiche previsioni normative del PGT e dalle norme tecniche di attuazione, in particolare gli articoli 54, 56 e 43 comma 6. I ricorrenti hanno probabilmente dedotto che tali disposizioni fossero viziate sotto il profilo della legittimità procedimentale, della carenza di istruttoria, della violazione di principi di ragionevolezza, o della lesione ingiustificata dei diritti connessi alla proprietà. La questione richiede al giudice di accertare se, nel processo di formazione del PGT e in particolare nella fase di determinazione delle destinazioni d'uso e dei vincoli gravanti sulle aree in questione, siano stati osservati i procedimenti previsti dall'ordinamento e se le scelte pianificatorie rispettino i canoni di legittimità amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, pur nella brevità del dispositivo e in assenza di una motivazione estesa nel testo fornito, ha ritenuto fondato il ricorso degli eredi Davanzo, accogliendo le censure mosse contro la disciplina urbanistica delle loro aree. Il ragionamento del Tribunale deve essersi sviluppato nell'accertamento di un vizio rilevante nelle previsioni impugnate, che potrebbe consistere in un'illegittimità procedimentale, nell'assenza di un'adeguata base istruttoria per le scelte pianificatorie, in una violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, o in contrasto con norme sovraordinate. L'accoglimento del ricorso denota che il TAR ha ritenuto insostenibile, almeno nella forma e nella sostanza, la disciplina specifica applicata ai mappali controversi e alle relative norme di attuazione, nonostante fossero state formalmente approvate mediante decreto del Commissario ad acta.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, decidendo definitivamente sulla controversia, ha accolto il ricorso e annullato le previsioni del Piano di Governo del Territorio nella parte in cui disciplinavano le aree di proprietà dei ricorrenti, compresi i relativi articoli delle norme tecniche di attuazione risultati illegittimi. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo il principio per il quale, quando il ricorrente accoglimento sia parziale e non univoco, ciascuna parte sopporta proprie spese. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa, il che significa che il Comune di Seveso è tenuto a dare seguito all'annullamento e a conformarsi al giudizio, eventualmente procedendo a una revisione della disciplina urbanistica per le particelle in questione.

Massima

L'illegittimità di specifiche previsioni di un Piano di Governo del Territorio, anche quando approvato mediante decreto di Commissario ad acta, può essere accertata dal giudice amministrativo laddove sussistano vizi procedimentali sostanziali, carenza di istruttoria, violazione di principi di ragionevolezza e proporzionalità nella disciplina dei diritti di proprietà, o contrasto con l'ordinamento normativo sovraordinato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Donatella Testini,	Consigliere
per l'annullamento
del Piano di Governo del Territorio (PGT) di Seveso, approvato con il decreto 24.8.2015, n.2, del Commissario ad acta, come da avviso pubblicato sul B.U.R.L., serie avvisi e concorsi, n.45 del 4.11.2015, in particolare nella parte in cui disciplina le aree di proprietà del ricorrente, contraddistinte dai mappali 295, 421 e 255 del foglio 10, il tutto come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 2 dicembre 2015, ivi compresi gli artt.54, 56 e 43, comma 6, delle NTA.
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2016, proposto da
Eredi di Ivano Davanzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Angela Sarli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria San Babila n.4/A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Seveso in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Ravizzoli, Rossana Colombo, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Ravizzoli in Milano, piazza Grandi, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seveso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la previsione di PGT ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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