Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202302907/2023

Urbanistica - Piano Di Governo Del Territorio - Approvazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Seba Immobiliare S.r.l. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il Piano di Governo del Territorio del Comune di Seveso e l'intero procedimento che ne ha portato all'adozione e all'approvazione. Il PGT è stato adottato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale di Seveso n. 33 del 24 dicembre 2014 e successivamente approvato, in via definitiva, con Decreto del Commissario ad acta n. 2 del 24 agosto 2015. Nel corso del procedimento di pianificazione, la ricorrente società aveva presentato osservazioni e proposte, che sono state esaminate e raccolte nel cosiddetto Registro Osservazioni e Controdeduzioni. La società, insoddisfatta dell'esame ricevuto e della mancata accoglienza integrale delle proprie osservazioni, ha deciso di impugnare non solo il PGT nella sua versione finale, ma anche tutti gli atti che ne hanno costituito il procedimento formativo, incluse le deliberazioni comunali, i decreti commissariali, i pareri della Provincia di Monza e Brianza e della Regione Lombardia. Il ricorso mira così all'annullamento di una molteplicità di provvedimenti e strumenti correlati, dalla Valutazione Ambientale Strategica alla Relazione tecnica e normativa fino ai singoli strumenti quali il Documento di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi.

Il quadro normativo

La materia della pianificazione territoriale comunale è disciplinata dalla Legge Regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, come successivamente modificata e integrata, che ha introdotto il nuovo strumento del Piano di Governo del Territorio in sostituzione della tradizionale pianificazione comunale precedente. L'articolo 13 della medesima legge regionale disciplina le modalità di adozione e approvazione del PGT, prevedendo un procedimento articolato che include la fase di adozione da parte del Consiglio Comunale, la possibilità per i cittadini e i soggetti interessati di formulare osservazioni, l'esame delle osservazioni medesime da parte dell'Amministrazione Comunale con controdeduzione, e infine l'approvazione definitiva. Nel caso in cui il Comune non proceda all'approvazione nei tempi previsti, interviene il Commissario ad acta, figura prevista dalla normativa che subentra nei poteri dell'Amministrazione Comunale per garantire il completamento del procedimento. È inoltre prescritta la Valutazione Ambientale Strategica del PGT e la verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, elementi fondamentali per garantire la coerenza della pianificazione comunale con gli strumenti di governo del territorio di livello sovraordinato.

La questione giuridica

La controversia si incentra sulla correttezza del procedimento di approvazione del PGT di Seveso e sulla legittimità delle scelte urbanistiche che il Piano contiene, con particolare riguardo alla mancata accoglienza totale delle osservazioni presentate dalla ricorrente società. Il ricorrente deduce presumibilmente vizi procedurali relativi alla condotta del procedimento di pianificazione, alla qualità della Valutazione Ambientale Strategica, alla congruità delle controdedizioni alle osservazioni, ovvero vizi di merito relativi alle scelte urbanistiche sostanziali del PGT, in particolare per quanto riguarda le destinazioni d'uso del territorio che potrebbero incidere sugli interessi immobiliari della società ricorrente. La questione giuridica sottesa è se l'esercizio del potere di pianificazione territoriale da parte dell'Amministrazione Comunale, esercitato mediante il PGT, debba essere considerato illegittimo quando non accolga integralmente le osservazioni formulate da un privato interessato, e se eventuali difetti nel procedimento di adozione e approvazione costituiscano vizi idonei all'annullamento dell'intero strumento pianificatorio.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate tutte le questioni prospettate dalla ricorrente e valutati i documenti del procedimento, ha ritenuto che il ricorso fosse infondato in tutte le sue parti. Il collegio giudicante ha evidentemente riconosciuto che il procedimento di adozione e approvazione del PGT del Comune di Seveso è stato condotto in conformità alle prescrizioni della legge regionale n. 12/2005, con regolare acquisizione dei pareri degli enti superiori, corretta esecuzione della Valutazione Ambientale Strategica e appropriato esame delle osservazioni presentate da tutti i soggetti interessati, ivi compresa la società ricorrente. La circostanza che le osservazioni della ricorrente non siano state accolte integralmente non costituisce, di per sé, un vizio del procedimento, poiché la legge regionale attribuisce all'Amministrazione Comunale il potere discrezionale di valutare le osservazioni e di determinare le proprie scelte urbanistiche in ragione del perseguimento dell'interesse pubblico generale. Il TAR ha quindi ritenuto che nessun dei vizi procedurali e sostanziali lamentati dalla ricorrente potesse ritenersi provato o comunque manifestamente fondato, e che quindi il PGT, pur nella sua possibile impugnabilità teorica, fosse in realtà legittimamente approvato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto dalla società Seba Immobiliare S.r.l., mantenendo fermi tutti i provvedimenti impugnati, inclusi il Decreto del Commissario ad acta di approvazione del PGT, le deliberazioni comunali, l'avviso di approvazione definitiva e il PGT medesimo con tutti gli strumenti e le valutazioni correlate. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la prassi del processo amministrativo quando il ricorso è respinto. Con l'ordine che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, il Tribunale ha confermato l'efficacia dei provvedimenti impugnati e ha stabilito che il PGT del Comune di Seveso rimane pienamente vigente e applicabile.

Massima

Nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei Piani di Governo del Territorio, l'inosservanza integrale delle osservazioni presentate da un privato interessato non costituisce per sé motivo di illegittimità dell'atto pianificatorio, qualora il procedimento sia stato correttamente condotto secondo la legge regionale e le scelte urbanistiche dell'Amministrazione Comunale risultino orientate al perseguimento dell'interesse pubblico generale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Donatella Testini,	Consigliere
per l'annullamento
a) del Decreto del Commissario ad acta per l’approvazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Seveso, n. 2 del 24.08.2015, avete ad oggetto “Piano di Governo del Territorio e strumenti correlati del Comune di Seveso (MB). Esame osservazioni e valutazioni di compatibilità degli Enti- controdeduzioni- approvazione definitiva ai sensi dell’artt. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.” e relativi atti ed elaborati allegati;
b) della Deliberazione di Giunta Comunale di Seveso n. 126 dell’1.1.2015, avente ad oggetto “P.G.T., approvato con decreto del Commissario ad acta n. 2 del 24.08.2015- Presa d’atto dell’elaborato “Relazione e Normativa del PGT” Coordinato con le controdeduzioni, con le prescrizioni VAS del parere motivato finale e correzione di errori materiali” e relativi allegati;
c) dell’avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Seveso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia — Serie Avvisi e Concorsi — n. 45 del 4.11.2015;
d) della Deliberazione di Consiglio Comunale di Seveso n. 33 del 24.12.2014, avente ad oggetto la "adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT) e strumenti correlati, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12", dei relativi atti ed elaborati allegati e del relativo Avviso di adozione e deposito degli atti del piano di Governo del Territorio prot. n. 927 del 15.01.2015;
e) dell'elaborato "Registro Osservazioni e Controdeduzioni" in cui vengono esaminate le osservazioni, tra cui quelle della ricorrente società, formulate in ordine alle previsioni dell'adottato P.G.T. del Comune di Seveso;
f) del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Seveso adottato ed approvato con i provvedimenti innanzi impugnati, e della relativa normativa ed atti e strumenti correlati, nonché degli atti ad esso allegati, ivi inclusi la Relazione tecnica e normativa, il Documento di Piano, il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi, la Valutazione di compatibilità con il PTCP, la Relazione geologica, lo Studio del reticolo comunale e la Valutazione Ambientale strategica;
g) di ogni altro atto presupposto, conseguente-e/o comunque connesso facente parte del procedimento in questione, ivi inclusi: g.1) la Deliberazione del Consiglio Comunale di Seveso n. 30 del 10.10.2013 avente ad oggetto "Approvazione delle linee di indirizzo per la stesura del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)" e relativi allegati; g.2) la Determinazione Dirigenziale n. 783 del 14.05.2015, acquisita al protocollo in data 15.05.2015 prot. n. 10456, con la quale la Provincia di Monza e Brianza ha espresso il parere di valutazione di compatibilità condizionata del Piano di Governo del Territorio (PGT) con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); g.3) la Deliberazione di Giunta Regionale n° X/3581 del 14.05.2015, acquisita al protocollo in data 20.05.2015 prot. n. 10702, con la quale la Regione Lombardia ha assunto le determinazioni risultanti dal parere formulato dal Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale Strategica della Regione in merito al PGT; g.4) la Deliberazione di Giunta Comunale di Seveso n. 55 del 24.10.2013, avente ad oggetto "Avvio del procedimento per la redazione del P.G.T.: Riapertura dei termini per la presentazione di suggerimenti e proposte ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. n. 12/2005"; g.5) la nota del Comune di Seveso prot. n. 25802 del 19.11.2013, avente ad oggetto "Avvio del procedimento per la redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio (P.G.T)"; g.6) la Valutazione Ambientale Strategica del P.G.T. del Comune di Seveso e di tutti gli atti del relativo procedimento; g.7) la nota del Comune di Seveso prot. n. 23784 del 10.11.2014, avente ad oggetto "Consultazione delle parti sociali ed economiche".
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2016, proposto da
Seba Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maisto, Arturo Massimo, Anna Maisto, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Franchi in Milano, viale Monte Nero, 28;
Comune di Seveso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Ravizzoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Grandi, 4;
Provincia di Monza e Brianza, Regione Lombardia, Citta' Metropolitana di Milano, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seveso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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