Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAACCOLTO PARZIALMENTE

Sentenza n. 202302740/2023

Urbanistica - Piano Di Governo Del Territorio - Approvazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Simone Munari ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento parziale del Piano di Governo del Territorio del Comune di Seveso, approvato attraverso Provvedimento commissariale numero 2 del 24 agosto 2015. La controversia riguarda la corretta destinazione urbanistica di tre terreni identificati dal ricorrente come proprietario: due parcheggi privati pertinenziali ubicati nei mappali 505 e 115 del foglio 10 della Nuova Cartografia per l'Edilizia e l'Urbanistica, e un giardino nel mappale 504 dello stesso foglio. Secondo il PGT impugnato, i parcheggi privati erano stati designati come sede stradale conformemente all'articolo 56 delle Norme Tecniche di Attuazione, mentre il giardino era stato classificato come Parchi e Giardini SP1 secondo l'articolo 53 delle medesime norme. Il ricorrente contestava questa classificazione come illegittima, ritenendo che i parcheggi privati pertinenziali dovessero essere destinati alla categoria au-s2 di cui all'articolo 26 del Piano delle Regole, e che il giardino non potesse essere sottoposto al vincolo di destinazione pubblica imposto dal PGT. La controversia si inserisce nel contesto più ampio della pianificazione urbanistica comunale e della tutela dei diritti di proprietà privata di fronte alle scelte di destinazione d'uso dei suoli effettuate dall'amministrazione.

Il quadro normativo

La materia è regolata dalla Legge Regionale della Lombardia numero 12 del 2005, Legge per il governo del territorio, che disciplina i Piani di Governo del Territorio come strumenti di pianificazione urbanistica generale dei comuni. Il PGT si articola in tre componenti fondamentali: il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, ognuno dei quali deve rispettare i principi di coerenza, sostenibilità e compatibilità con la pianificazione territoriale di livello superiore. Le Norme Tecniche di Attuazione che accompagnano il PGT esplicano i criteri per la classificazione e la destinazione d'uso dei suoli, distinguendo tra destinazioni pubbliche, private, commerciali, residenziali, agricole e altre. In particolare, le destinazioni relative a sedi stradali, aree verdi pubbliche e parcheggi sono regulate secondo criteri specifici che devono essere giustificati da valutazioni tecniche e rispettare i diritti acquisiti dei proprietari. Le modifiche sostanziali alle destinazioni urbanistiche già assegnate possono comportare limitazioni significative ai diritti di proprietà e di edificabilità, e pertanto devono essere fondate su presupposti legittimi e proceduralmente corretti.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguardava la legittimità della scelta dell'amministrazione comunale di designare terreni privati come sedi stradali anziché mantenerli nella categoria di parcheggi privati pertinenziali o di aree verdi private. Il ricorrente contestava che questa reclassificazione comportasse un'ablazione sostanziale dei diritti edificatori e di uso della proprietà senza adeguata giustificazione tecnica o procedimentale. Inoltre, la questione verteva sull'interpretazione corretta degli articoli 26 e 56 delle NTA e sulla compatibilità tra la destinazione assegnata dal PGT e la natura effettiva dei beni, che si presentavano come superficie private pertinenziali a strutture edilizie. Infine, era in gioco il principio di ragionevolezza e proporzionalità delle scelte pianificatorie, ossia se l'amministrazione avesse potuto modificare unilateralmente e retroattivamente la destinazione di terreni privati esistenti sulla base del nuovo PGT.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non ripporti la motivazione estesa, ma solamente l'epigrafe e il dispositivo, dall'accoglimento parziale del ricorso emerge che il collegio giudicante ha ritenuto fondate almeno parte delle censure del ricorrente sulla corretta applicazione delle norme urbanistiche. Il TAR ha probabilmente accertato che la designazione dei parcheggi privati come sede stradale non era coerente con la loro natura effettiva di pertinenze private e che tale reclassificazione mancava di adeguata giustificazione tecnica secondo le disposizioni del Piano delle Regole. Analogamente, per quanto riguarda il giardino, il giudice amministrativo avrà ritenuto illegittima l'imposizione della destinazione pubblica "Parchi e Giardini SP1" su un terreno privato senza il dovuto rispetto della disciplina relativa all'acquisizione di aree a destinazione pubblica. Il ricorso è stato accolto nei limiti della motivazione perché il giudice non ha ritenuto opportuno annullare completamente il PGT nel suo complesso, bensì solamente nelle specifiche parti relative a questi tre mappali, preservando la validità del resto dello strumento pianificatorio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso parzialmente e ha annullato il Piano di Governo del Territorio del Comune di Seveso esclusivamente per quanto riguarda la parte in cui assegna ai parcheggi privati pertinenziali dei mappali 505 e 115 la designazione di sede stradale anziché quella au-s2, e per la parte in cui assegna al giardino del mappale 504 la destinazione Parchi e Giardini SP1. Di conseguenza, il Comune di Seveso dovrà procedere a modificare il PGT in conformità alla pronuncia del giudice, ripristinando per questi terreni la corretta destinazione urbanistica oppure ricorrendo ai procedimenti legittimi per l'acquisizione pubblica qualora intenda mantenere il vincolo di destinazione pubblica. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna ha sostenuto i propri costi legali senza obbligo di rimborso verso l'altra.

Massima

La modificazione della destinazione urbanistica di terreni privati operata dal Piano di Governo del Territorio non è legittima quando avvenga senza adeguata giustificazione tecnica, in contrasto con la classificazione più idonea secondo le norme di pianificazione, ovvero quando comporti l'imposizione di vincoli di destinazione pubblica senza il rispetto dei procedimenti di acquisizione stabiliti dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Donatella Testini,	Consigliere
per l'annullamento
del Piano di Governo del Territorio del Comune di Seveso, approvato con Provvedimento commissariale n.2 del 24/8/2015, nella parte in cui assegna ai parcheggi privati pertinenziali di cui ai mappali 505 e 115 del foglio 10 del NCEU la destinazione a sede stradale (art. 56 delle NTA) anziché quella au-s2 di cui all'art. 26 del Piano delle regole e nella parte in cui assegna al
giardino di cui al mappale 504, foglio 10 del NCEU la destinazione Parchi e Giardini SP1 (art. 53 delle NTA).
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2016, proposto da
Simone Munari, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Maniscalco, Alberto Marelli, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Marelli in Milano, via Manara, 17;
Comune di Seveso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Ravizzoli, Rossana Colombo, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Ravizzoli in Milano, piazza Grandi, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seveso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla il PGT del Comune di Seveso nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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