Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202302538/2023

Urbanistica - Piano Di Governo Del Territorio - Approvazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Antonina Galletta e Carmelo Nicolò hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Monza numero 8 del 6 febbraio 2017, che conteneva le controdeduzioni alle osservazioni pubbliche e l'approvazione della Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Monza. Nella medesima impugnazione, i ricorrenti hanno chiesto anche l'annullamento del parere di compatibilità espresso dalla Provincia di Monza e della Brianza e delle deliberazioni della Giunta comunale che avevano avviato e poi regolato la procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa al nuovo P.G.T. Il ricorso è stato depositato nel 2017 e successivamente trattato in giudizio per circa sei anni, fino alla pronuncia della sentenza il 18 ottobre 2023. Il Tribunale ha deciso di carattere preliminare sulla questione della procurabilità del ricorso prima di affrontare il merito della controversia.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel sistema di governo del territorio secondo le disposizioni della legge regionale lombarda numero 12 del 2005 e delle norme sul procedimento amministrativo generale. Centrale è stata la disciplina della Valutazione Ambientale Strategica, regolata dal Decreto Legislativo numero 152 del 2006, il quale stabilisce le modalità secondo cui i piani urbanistici e territoriali devono essere sottoposti a verifica dei loro impatti sull'ambiente prima della loro approvazione definitiva. Le deliberazioni comunali contestate avevano ad oggetto sia l'avvio della procedura di V.A.S., sia la nomina dell'Autorità competente, sia l'elaborazione e l'approvazione di tutti i documenti tecnici derivanti da tale procedura, dal Rapporto ambientale alla Sintesi non tecnica fino al Piano di monitoraggio. La legittimità di tali atti doveva essere verificata in relazione sia alle disposizioni di legge sia ai principi generali del diritto amministrativo.

La questione giuridica

Il ricorso dei proprietari mirava a far dichiarare illegittime una pluralità di atti amministrativi, muovendo presumibilmente da vizi di procedura nella condotta della Valutazione Ambientale Strategica, da irregolarità nella raccolta e valutazione delle osservazioni del pubblico, ovvero da insufficienze tecniche nei documenti ambientali prodotti. La questione rivestiva importanza dal punto di vista della tutela ambientale e della legittimità procedimentale dei piani urbanistici, con implicazioni per i diritti dei cittadini di partecipare consapevolmente alle decisioni territoriali e per la correttezza dell'azione amministrativa comunale. Durante il decorso dei sei anni di pendenza del giudizio, però, si è verificata una mutazione della situazione di fatto tale da incidere sulla possibilità del giudice di pronunciare una sentenza utile al ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, valutata la situazione processuale alla data della camera di consiglio del 18 ottobre 2023, ha ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile ratione materiae a causa della sopravvenuta carenza di interesse. Ciò significa che, sebbene il ricorso potesse essere stato regolarmente proposto al momento della sua presentazione, nel corso dei sei anni di pendenza si sono verificati fatti e circostanze tali che il ricorrente non mantiene più un interesse concreto e attuale a conseguire l'annullamento richiesto. Probabilmente, la Variante al P.G.T. è stata approvata con procedura conclusiva, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 3 maggio 2017, e successivamente ha acquistato forza e stabilità per il trascorrere del tempo e l'esecuzione materiale delle sue disposizioni. Un'eventuale sentenza di annullamento avrebbe rischiato di produrre conseguenze pratiche inutili o contraddittorie, prive di utilità per il ricorrente medesimo. Il giudice amministrativo, di fronte a una carenza di interesse sopravvenuta, preferisce dichiarare l'improcedibilità del ricorso piuttosto che risolvere il merito della controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto da Antonina Galletta e Carmelo Nicolò. Ha compensato le spese di giudizio, disponendo che ogni parte sostenga i propri costi processuali senza condanna del Comune di Monza al pagamento. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, eliminando così la possibilità di ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Massima

La carenza di interesse sopravvenuta durante il giudizio, derivante dalle mutate circostanze di fatto nel corso della pendenza del giudizio medesimo, rende improcedibile il ricorso amministrativo anche se inizialmente ammissibile e regolarmente proposto. Testo integrale della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta ha pronunciato la presente sentenza. Presidente Gabriele Nunziata. Consigliere Estensore Antonio De Vita. Primo Referendario Katiuscia Papi. Ricorso numero di registro generale 1734 del 2017 proposto per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Monza numero 8 del 6 febbraio 2017 avente ad oggetto le controdeduzioni alle osservazioni e l'approvazione della Variante al P.G.T. di Monza pubblicata sul B.U.R.L. in data 3 maggio 2017, del parere di compatibilità della Provincia di Monza e della Brianza prot. 186907 del 21 dicembre 2016 richiamato nella predetta deliberazione comunale, della deliberazione della Giunta comunale di Monza numero 403 del 5 luglio 2012 recante l'avvio del procedimento di Valutazione ambientale strategica per la formazione del Piano di Governo del Territorio, della deliberazione della Giunta comunale di Monza numero 83 del 20 febbraio 2014 recante la nomina dell'Autorità competente per la V.A.S., del Rapporto ambientale, della Sintesi non tecnica, del parere motivato, della dichiarazione di sintesi, del Piano di monitoraggio resi nella procedura V.A.S. ex D. Lgs. numero 152 del 2006 ed ex art. 4 della legge regionale numero 12 del 2005 e recepiti nel nuovo P.G.T. Ricorrenti Antonina Galletta e Carmelo Nicolò rappresentati e difesi dagli Avvocati Luca Perego e Andrea Vimercati. Resistente Comune di Monza in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Annalisa Bragante, Maria Assunta Banza, Giancosimo Maludrottu, Stefano Boeche e Paola Giovanna Brambilla. Non costituiti in giudizio Regione Lombardia in persona del Presidente pro-tempore e Provincia di Monza e della Brianza in persona del Presidente pro-tempore. Visti il ricorso e i relativi allegati, l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza, tutti gli atti della causa, designato relatore il consigliere Antonio De Vita, uditi all'udienza smaltimento del 18 ottobre 2023 i difensori delle parti come specificato nel verbale. Ritenuto in fatto e considerato in diritto che il ricorso sopra indicato è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse materiale del ricorrente dovuta al mutamento delle circostanze di fatto durante il decorso del giudizio amministrativo, per cui non sussiste più interesse concreto e attuale all'ottenimento della tutela richiesta. Pertanto il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe, compensa le spese di giudizio, ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati Gabriele Nunziata, Antonio De Vita e Katiuscia Papi. Esito improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tribunale TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, sentenza 18 ottobre 2023.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale di Monza n. 8 del 6 febbraio 2017, avente ad oggetto le controdeduzioni alle osservazioni e l’approvazione della Variante al P.G.T. di Monza, pubblicata sul B.U.R.L. in data 3 maggio 2017;
- del parere di compatibilità della Provincia di Monza e della Brianza prot. 186907 del 21 dicembre 2016, richiamato nella predetta deliberazione comunale;
- della deliberazione della Giunta comunale di Monza n. 403 del 5 luglio 2012, recante l’avvio del procedimento di Valutazione ambientale strategica per la formazione del Piano di Governo del Territorio,
- della deliberazione della Giunta comunale di Monza n. 83 del 20 febbraio 2014, recante la nomina dell’Autorità competente per la V.A.S., del Rapporto ambientale, della Sintesi non tecnica, del parere motivato, della dichiarazione di sintesi, del Piano di monitoraggio resi nella procedura V.A.S. ex D. Lgs. n. 152 del 2006 ed ex art. 4 della legge regionale n. 12 del 2005 e recepiti nel nuovo P.G.T.
sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2017, proposto da
- Antonina Galletta e Carmelo Nicolò, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luca Perego e Andrea Vimercati ed elettivamente domiciliati in Milano, Via Cesare Battisti n. 21, presso lo studio dell’Avv. Umberto Grella;
- il Comune di Monza, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annalisa Bragante, Maria Assunta Banza, Giancosimo Maludrottu, Stefano Boeche e Paola Giovanna Brambilla e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Provincia di Monza e della Brianza, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza smaltimento del 18 ottobre 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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