Sentenza n. 202302535/2023
Urbanistica - Pgt - Variante - Approvazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Edilcentro S.r.l. ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Monza numero 8 del 6 febbraio 2017, con la quale è stata approvata la Variante Generale del Piano di Governo del Territorio di Monza, nonché della deliberazione precedente di adozione del 7 luglio 2016. Il ricorso rappresentava una contestazione agli atti di pianificazione territoriale comunale, strumenti fondamentali che regolano l'uso del suolo, le destinazioni d'uso edilizia e gli assetti urbanistici del territorio municipale. Edilcentro, quale soggetto interessato, aveva sollevato questioni sulla legittimità della procedura e del merito della Variante Generale, ritenendo lese alcune sue posizioni giuridiche o opportunità derivanti dagli strumenti urbanistici precedenti. Il ricorso era stato depositato nel 2017 e il Tribunale ha proceduto all'esame della causa, convocando le parti a udienza nel 2023.
Il quadro normativo
La Variante Generale del Piano di Governo del Territorio si colloca nel sistema della pianificazione territoriale regionale e comunale disciplinato dalla legge regionale della Lombardia numero 12 del 2005 (Legge per il governo del territorio) e dal Decreto legislativo numero 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), oltre che dalle norme civilistiche e amministrative generali in materia di urbanistica e edilizia. Il procedimento di approvazione di una Variante Generale comporta fasi successivedi adozione, pubblicazione, raccolta di osservazioni e definitiva approvazione, durante le quali i cittadini e i soggetti interessati possono partecipare e ricorrere dinanzi al giudice amministrativo per tutelare i propri diritti. La Variante Generale rappresenta uno strumento di revisione complessiva della pianificazione territoriale ed è soggetta al regime di ricorso amministrativo presso il TAR, secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo.
La questione giuridica
Il ricorso di Edilcentro sollevava questioni circa la legittimità della Variante Generale del Piano di Governo del Territorio, presumibilmente contestando aspetti procedurali, contenuti normativi o effetti urbanistici della revisione pianificatoria. La società ricorrente deduceva, verosimilmente, che la Variante Generale violasse norme di procedura, criteri di sostenibilità ambientale, diritti acquisiti o posizioni consolidate derivanti dalla pianificazione precedente. La questione attineva dunque alla ricorribilità e alla fondatezza delle deduzioni mosse avverso un atto di pianificazione territoriale complesso, che incideva sulla disciplina d'uso del territorio e potenzialmente sugli investimenti e i diritti della ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha esaminato il ricorso nel corso dell'udienza del 18 ottobre 2023 e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Questa declaratoria implica che, nel corso del procedimento, si è verificato un evento che ha eliminato o sostanzialmente ridotto l'interesse della ricorrente a ottenere l'annullamento della deliberazione. Potrebbe trattarsi dell'abrogazione, dell'annullamento o della riforma della Variante Generale da parte di altri provvedimenti sopravvenuti, ovvero del verificarsi di circostanze di fatto che hanno neutralizzato il pregiudizio lamentato dalla ricorrente. La carenza sopravvenuta di interesse rappresenta una delle ipotesi in cui il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile, poiché viene meno il presupposto soggettivo della ricorribilità, ossia la titolarità e l'attualità dell'interesse alla tutela.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso indicato in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza dispone inoltre che le spese processuali siano compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese di lite, non gravando su alcuna parte il costo complessivo del procedimento. Con ciò, il collegio giudicante ha fatto venire meno il giudizio sul merito delle questioni sollevate da Edilcentro, rendendo non necessario entrare nel dettaglio delle contestazioni mosse alle deliberazioni comunali.
Massima
La carenza sopravvenuta dell'interesse della parte durante il corso del procedimento amministrativo determina l'improcedibilità del ricorso, estinguendo il giudizio senza pronuncia nel merito e dispensando il giudice dall'esame della fondatezza delle deduzioni.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - della deliberazione del Consiglio comunale di Monza 6 febbraio 2017, n. 8 di approvazione della Variante Generale del Piano di Governo del Territorio, divenuta efficace a seguito di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.U.R.L. n. 18 del 3 maggio 2017, Serie Avvisi e Concorsi, e con essa, in tutto o in parte, della Variante Generale stessa; - nonché di ogni altro atto del procedimento e comunque di ogni atto preordinato, conseguente o connesso, ivi compresa, tra gli altri, la deliberazione del Consiglio comunale di Monza del 7 luglio 2016, n. 53 di adozione della Variante Generale medesima. sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2017, proposto da - Edilcentro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandra Ferrari Da Grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Via Luciano Manara n. 1; - il Comune di Monza, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annalisa Bragante, Maria Assunta Banza, Giancosimo Maludrottu, Stefano Boeche e Paola Giovanna Brambilla e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza smaltimento del 18 ottobre 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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