Sentenza n. 202300198/2023
Urbanistica - Insediamento Attività Produttiva - Parere Negativo
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Locati B.S. S.r.l. ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per impugnare due provvedimenti del Comune di Lonate Pozzolo, relativo a un parere preventivo emanato in data 16 gennaio 2018 e a una successiva nota del 28 febbraio 2018. Parallelamente alla richiesta di annullamento di questi atti, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della responsabilità civile dell'ente locale e il conseguente risarcimento dei danni che avrebbe patito a causa dei predetti provvedimenti. Il ricorso è stato depositato nel 2018 e definito con sentenza nel gennaio 2023, costituendo una causa di lunga durata davanti alla giurisdizione amministrativa.
Il quadro normativo
La controversia si situa nel complesso sistema della giurisdizione amministrativa italiana, dove è rilevante la distinzione tra le competenze del Tribunale Amministrativo Regionale e quelle del giudice ordinario. Nel nostro ordinamento, il TAR conosce delle impugnazioni di atti amministrativi, dei ricorsi per l'annullamento di provvedimenti illegittimi, e della conformità della pubblica amministrazione ai principi costituzionali e ai vincoli normativi. Il giudice ordinario è invece competente per le controversie di responsabilità civile, compresa quella derivante da danno cagionato dalla pubblica amministrazione, specialmente quando la domanda fondamentale riguarda non l'annullamento di un atto ma il risarcimento del pregiudizio economico. La questione della giurisdizione rappresenta, in questo contesto, una questione preliminare decisiva per indirizzare la causa verso il foro competente.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguarda la delimitazione della giurisdizione tra il TAR e il giudice ordinario. La ricorrente aveva proposto al TAR una domanda articolata su due fronti: da un lato, l'impugnazione dei pareri e della nota del comune, presumibilmente censurati per illegittimità; dall'altro lato, la domanda risarcitoria per i danni derivati da tali atti. Il Collegio ha dovuto affrontare il quesito preliminare sulla propria stessa competenza a decidere sulla causa, poiché la natura della domanda risarcitoria poteva ricadere in un ambito più propriamente civile che amministrativo. La questione era tanto più delicata in quanto il ricorrente cumulava due tipi di pretese: una pretesa di annullamento amministrativo e una pretesa di danno civile, il che rendeva incerto quale magistratura dovesse conoscere della controversia nel suo complesso.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato attentamente la natura della controversia e ha concluso che, nonostante la formale richiesta di annullamento dei pareri, la predominanza sostanziale della domanda riguardava la responsabilità civile del Comune e il risarcimento dei danni patiti dalla società ricorrente. In tale valutazione, il Collegio ha applicato il principio consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui il giudice competente deve essere individuato sulla base della causa petendi effettiva, cioè su ciò che il ricorrente realmente domanda nella sua sostanza, non solo sulla forma esteriore del ricorso. Ritenendo che il nucleo della controversia fosse una questione di danno civile, il TAR ha riconosciuto che il giudice ordinario era l'organo fornito della giurisdizione propria per conoscere di tale materia. La decisione di inammissibilità per difetto di giurisdizione rappresenta quindi una scelta di natura procedurale volta a indirizzare la causa verso il foro che potesse fornire una tutela piena e corretta alle parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, statuendo che il giudice ordinario è il giudice munito della competenza per conoscere della causa. La sentenza ha compensato le spese tra le parti, il che significa che ciascuna ha dovuto sopportare i propri costi legali senza condanna dell'avversario al pagamento. La sentenza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie. In conseguenza di questa decisione, la società ricorrente ha dovuto riassumere la causa dinanzi al Tribunale ordinario per ottenere la tutela risarcitoria che aveva richiesto, subendo di fatto un ritardo procedimentale di circa cinque anni nel conseguimento della tutela cercata.
Massima
Quando una domanda diretta contro la pubblica amministrazione cumula l'impugnazione di un atto amministrativo con una domanda predominante di risarcimento danni, la giurisdizione compete al giudice ordinario se la causa petendi sostanziale verte sulla responsabilità civile, indipendentemente dalla forma formale del ricorso amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento del parere preventivo del Comune di Lonate Pozzolo in data 16.1.2018 prot. n. 1042 (doc. n. 1) e della successiva nota in data 28.2.2018 prot. n. 4466/2018 (doc. n. 2); nonché per l'accertamento della responsabilità del Comune di Lonate Pozzolo con conseguente condanna dello stesso all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti da Locati B.S. Srl. sul ricorso numero di registro generale 924 del 2018, proposto da Locati B.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Turri, Enrico Lambiase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Lonate Pozzolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Agliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lonate Pozzolo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica il giudice ordinario quale giudice munito della giurisdizione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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