Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Inammissibile
Sentenza n. 202301646/2023
Urbanistica - Opere Di Urbanizzazione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'accertamento - dell’inadempimento di Agri Trade s.r.l. alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nella Convenzione urbanistica stipulata con il Comune di Inverigo il 18 novembre 2000 (rep. n. 2656); - del diritto alla cessione al Comune di Inverigo delle aree indicate dall'art. 3 della Convenzione de qua, così come modificato dall'art. 2 dell'atto pubblico 13 gennaio 2011, nonché delle opere di urbanizzazione previste nell'art. 14 della medesima Convenzione Urbanistica, da ultimo modificato dall'atto pubblico 30 aprile 2015; e, conseguentemente, condannare l’Agri Trade s.r.l. a versare la somma necessaria per la realizzazione in via diretta da parte del Comune delle opere di urbanizzazione individuate nella determinazione n. 15 del 16 giugno 2017, previo esperimento istruttorio ex art. 63, comma 4, c.p.a., comunque nella misura non inferiore alla somma dei valori indicati per ciascuna opera nel computo metrico estimativo allegato alla deliberazione C.C. n. 45 del 18 ottobre 2010; con contestuale emissione di sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti della Convenzione 18 novembre 2000 e trasferisca al Comune di Inverigo le aree individuate dall'art. 3 della Convenzione, come modificato dall'art. 2 dell'atto pubblico 13 gennaio 2011, espressamente indicate con le lettere A – B – C – D – E – G – H nella Tavola n. 3 allegata alla Deliberazione C.C. n. 45 del 18 ottobre 2010; nonché condannare l’Agri Trade s.r.l. al risarcimento, se del caso in via equitativa ex art. 1226 c.c., del danno da occupazione abusiva sulle medesime aree non ancora cedute (lettere A – B – C – D – E – G – H nella Tavola n. 3 allegata alla Deliberazione C.C. n. 45 del 18 ottobre 2010), nella misura non inferiore a Euro 759.040,18 come quantificata nel calcolo redatto dal Funzionario Responsabile. sul ricorso numero di registro generale 229 del 2018, proposto da Comune di Inverigo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Spallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Giovanni Monti, con studio in Milano, Galleria S. Babila, 4/A; Agri Trade s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Liberto Losa, Fiorella Losa e Alberto Bernardinello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Liberto Losa, con studio in Milano, via Aurelio Saffi, 10; Fallimento Agri Trade, non costituito in giudizio; Fallimento Ilfa Leasing s.p.a., non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agri Trade s.r.l.; Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 22 giugno 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nella parte relativa all’emanazione di una pronuncia ex art. 2932 e improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nella parte relativa all’accertamento dell’inadempimento e alla conseguente domanda di risarcimento del danno, Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 17 del d.m. 80/21 convertito in legge n. 113/21 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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