Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202301736/2023

Trasporti - Collegamento Aeroportuale - Effettuazione Percorso Non Autorizzato - Richiamo

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una ATI (associazione temporanea di imprese) costituita da Autoservizi Locatelli S.r.l. e Air Pullman S.p.A. ha ricevuto un provvedimento di richiamo dalla Regione Lombardia per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale relativo al collegamento tra la stazione centrale di Milano e l'aeroporto di Orio al Serio. Il decreto della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, emesso il 2 agosto 2018, qualificava il comportamento della ditta come violazione degli obblighi previsti dal Regolamento Regionale n. 8/2015 e costituiva il primo provvedimento di richiamo ai danni della concessionaria. La controversia sorge attorno alla legittimità di tale provvedimento e alla corretta interpretazione dei parametri regolamentari che disciplinano i servizi di trasporto aeroportuali, settore strategico per la mobilità lombarda. Autoservizi Locatelli ha proposto ricorso al TAR contestando la fondatezza dell'addebito e la legittimità della decisione amministrativa della Regione, ricorrendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il quadro normativo

Il caso rientra nella disciplina regionale dei servizi di trasporto pubblico locale, in particolare nel Regolamento Regionale n. 8/2015 che disciplina gli obblighi dei concessionari nella gestione dei servizi e i poteri sanzionatori della Regione. Il provvedimento contestato è stato emesso ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del medesimo regolamento, che prevede la possibilità di emanare provvedimenti di richiamo nei confronti dei gestori per violazioni contrattuali e regolamentari. L'addebito specifico riguardava una presunta violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del R.R. n. 8/2015, concernente obblighi particolari relativi alla gestione del servizio di collegamento aeroportuale. La materia si situa nell'intersezione tra il diritto amministrativo dei servizi pubblici, il diritto della concessione di servizi e i principi della trasparenza amministrativa nel controllo sui concessionari.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità sostanziale e procedurale del provvedimento di richiamo emesso dalla Regione, ossia sulla corretta applicazione del Regolamento Regionale n. 8/2015 alla fattispecie concreta e sull'adeguatezza del procedimento istruttorio seguito dall'amministrazione regionale. Il ricorrente contesta sia il merito della qualificazione della violazione sia la conformità del provvedimento ai principi del giusto procedimento amministrativo e della tutela del contraddittorio. La questione riveste rilevanza generale poiché attiene ai limiti del potere amministrativo di controllare i gestori di servizi pubblici e alla necessità di una corretta interpretazione dei parametri regolamentari che vincolano tale esercizio di potere. Si tratta inoltre di una questione complessa sotto il profilo giuridico, in quanto richiede il bilanciamento tra il potere di controllo e sanzionamento della pubblica amministrazione e il diritto del concessionario a una decisione amministrativa legittima.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il provvedimento di richiamo della Regione Lombardia e disponendone l'annullamento integrale. Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa, la decisione di accoglimento totale del ricorso consente di dedurre che il collegio giudicante ha riscontrato uno o più vizi del provvedimento impugnato, che potrebbero riguardare difetti procedurali nell'istruttoria amministrativa, errata interpretazione o applicazione della normativa regolamentare sottesa all'addebito, violazione dei diritti di partecipazione procedimentale del ricorrente, ovvero eccesso di potere nella qualificazione e nella misura del provvedimento sanzionatorio. Il fatto che il TAR non abbia accolto neppure parzialmente le eccezioni della Regione suggerisce una manifesta infondatezza della decisione amministrativa impugnata o un vizio strutturale della decisione che impedisce di salvarne in tutto o in parte il contenuto decisorio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente accolto il ricorso proposto da Autoservizi Locatelli S.r.l. e annullato integralmente il decreto della Regione Lombardia n. 11464 del 2 agosto 2018 nonché ogni atto eventualmente presupposto, connesso e conseguente a esso. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, mentre la Regione Lombardia è stata condannata a rimborsare il contributo unificato a favore della ricorrente. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, determinando il venir meno degli effetti del provvedimento di richiamo e il pieno ripristino della posizione giuridica della ATI affidataria del servizio.

Massima

Il provvedimento di richiamo emesso dalla pubblica amministrazione contro i gestori di servizi pubblici richiede una corretta applicazione della normativa regolamentare di riferimento e un adeguato procedimento istruttorio, diversamente è annullabile per eccesso di potere e violazione del diritto di difesa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l’annullamento
- del Decreto emesso dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile n. 11464 del 2 agosto 2018, inviato tramite p.e.c. in pari data, con il quale è stato disposto “il primo provvedimento di richiamo nei confronti dell’ATI Locatelli S.r.l. / Air Pullman S.p.a. ai sensi dell’art. 7, comma 3, lettera a) del R.R. n. 8/2015 per violazione della disposizione di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) del medesimo Regolamento relativamente al servizio di collegamento Milano Stazione Centrale – Orio al Serio (Aeroporto)”;
- e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente.
sul ricorso numero di registro generale 2683 del 2018, proposto da
- Autoservizi Locatelli S.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituita con Air Pullman S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristina Carnielli e Francesco Versaci ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Bigli n. 19;
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Lucia Tamborino ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione formulata dalla difesa della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza smaltimento del 22 giugno 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.
Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente a carico della Regione Lombardia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 giugno 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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