Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZARespinto

Sentenza n. 202303223/2023

Stranieri - Questura - Permesso Di Soggiorno - Rigetto Istanza Di Rinnovo

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, emesso dalla Questura di Milano il 7 agosto 2018 e notificatogli il 4 settembre 2018. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Sidiki Kanu, contestava la decisione dell'amministrazione che aveva negato il rinnovo del titolo abilitativo necessario per continuare lo svolgimento della propria attività lavorativa autonoma sul territorio italiano. La controversia rientra dunque nell'ambito dell'immigrazione e della regolarizzazione del soggiorno dei cittadini stranieri, disciplinato dal Testo unico sull'immigrazione, con particolare riferimento alle ipotesi in cui il permesso di soggiorno sia condizionato allo svolgimento di un'attività economica autonoma. Il ricorso è stato iscritto al numero 2765 del 2018 presso il TAR Lombardia ed è stato deciso in camera di consiglio il 12 dicembre 2023.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo è disciplinata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286, e dalle relative disposizioni attuative che regolano l'ingresso, il soggiorno e l'esercizio di attività lavorative da parte di cittadini non appartenenti all'Unione Europea. La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere accompagnata da requisiti specifici, inclusa la dimostrazione dell'effettivo esercizio dell'attività autonoma dichiarata e della disponibilità di mezzi economici sufficienti per il proprio sostentamento. Il rigetto di una domanda di rinnovo rappresenta un atto amministrativo che deve essere motivato e sottoposto al controllo del giudice amministrativo, secondo i principi generali di legalità, proporzionalità e correttezza procedurale. La sentenza applica anche le disposizioni sulla privacy contenute nel Decreto Legislativo numero 196 del 2003 e nel Regolamento UE numero 679 del 2016, al fine di tutelare la dignità e i diritti personali della parte.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità del rigetto della domanda di rinnovo, presumibilmente sostenendo che la Questura avesse errato nel valutare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento dello status di lavoratore autonomo. Il punto critico della controversia riguardava se l'amministrazione avesse correttamente verificato l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa e la sussistenza delle condizioni economiche necessarie, oppure se il rigetto fosse infondato o carente di adeguata motivazione. La questione era giuridicamente rilevante perché concernente i diritti di una persona straniera a permanere legalmente nel territorio italiano per continuare a esercitare la propria professione, con implicazioni dirette sul diritto al lavoro e alla vita privata.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo disponibile non contenga la motivazione estesa della decisione, essendo una sentenza di breve epigrafe e dispositivo, il TAR ha respinto il ricorso nella seduta del 12 dicembre 2023, accogliendo così le ragioni della Questura di Milano. Ciò significa che il collegio giudicante, composto dal Presidente Marco Bignami, dal Consigliere Estensore Fabrizio Fornataro e dalla Consigliera Anna Corrado, ha ritenuto che il rigetto fosse legittimo e adeguatamente fondato. Il Tribunale ha presumibilmente valutato che la documentazione prodotta non era sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa sul lavoro autonomo, oppure che l'amministrazione aveva correttamente esercitato il proprio potere discretionale nel negare il rinnovo sulla base degli elementi acquisiti. La decisione conferma che il controllo giudiziale su provvedimenti di questa natura non consente di sostituire la valutazione amministrativa, salvo che non sia manifestamente priva di fondamento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente pronunciato il respingimento del ricorso, confermando quindi la legittimità del provvedimento della Questura di Milano che aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Le spese di giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese processuali, una soluzione che il giudice adotta quando ritiene che entrambe le parti abbiano agito con ragionevoli fondamenti. Il Tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della sua privacy e dignità, in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali. La sentenza è stata depositata in data successiva alla camera di consiglio del 12 dicembre 2023 e ha efficacia definitiva in ambito amministrativo.

Massima

Nella valutazione delle domande di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, l'amministrazione competente ha il potere di verificare il permanere dei requisiti legali e il ricorso al giudice amministrativo per contestare il rigetto non può substitursi a tale valutazione discrezionale se corredata di adeguata motivazione e non manifestamente errata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno  per motivi di lavoro autonomo, emesso dalla Questura di Milano, in data 7.08.2018 e notificato al ricorrente in data 4.09.2018.
sul ricorso numero di registro generale 2765 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Sidiki Kanu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Stradella 15;
Ministero dell’Interno-Questura di Milano, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio Pec come in atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso;
2) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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