Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTADICHIARA ESTINTO

Sentenza n. 202302865/2023

4b- Spettacoli- Contributi - Avviso Pubblico Per La Concessione Di Contributi Nell’ambito Del Progetto “milano È Viva” Nei Quartieri - Anno 2023- Accesso

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente controversia origina da una richiesta di accesso agli atti amministrativi presentata da Muse Solidali Società Cooperativa, impresa sociale, nei confronti del Comune di Milano. La ricorrente ha inoltrato istanza di accesso il 30 maggio 2023, presumibilmente al fine di ottenere copia di documenti ritenuti rilevanti per i propri interessi giuridici, che potevano riguardare procedimenti amministrativi, decisioni, o atti deliberativi di interesse pubblico. Il Comune di Milano non ha risposto alla richiesta di accesso entro i termini previsti dalla legge, dando origine al silenzio-rigetto, cioè a un rifiuto implicito della domanda di accesso. Dinanzi a questo diniego, la cooperativa ha promosso ricorso presso il TAR Lombardia per ottenere sia l'accertamento dei presupposti legittimi della richiesta di accesso sia l'annullamento del silenzio-amministrativo. Tuttavia, nel corso del procedimento, sopravvenuta verosimilmente una composizione della controversia, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che ha indotto la ricorrente a ritirare il ricorso il 22 settembre 2023.

Il quadro normativo

La controversia riguarda il diritto di accesso agli atti amministrativi, diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dalle leggi sulla trasparenza amministrativa, in primo luogo dai decreti legislativi 33/2013 e 97/2016 che disciplinano l'accesso civico e il diritto di accesso generalizzato ai dati e ai documenti delle amministrazioni pubbliche. La legge stabilisce che i cittadini e le formazioni sociali hanno diritto di conoscere gli atti amministrativi e di ottenerne copia, salvo eccezioni tassative relative a segreti d'ufficio, protezione della privacy e altre cause di esclusione previste dalla normativa. L'amministrazione ha l'obbligo di rispondere alla richiesta entro termini prestabiliti, normalmente trenta giorni, e il mancato riscontro entro tale termine costituisce silenzio-rigetto che consente il ricorso giurisdizionale. L'articolo 84 del Codice del Processo Amministrativo regola le modalità e gli effetti della rinuncia al ricorso, consentendo alle parti di estinguere il giudizio mediante accordo formalizzato e sottoscritto.

La questione giuridica

La questione sottesa al ricorso riguardava la legittimità del silenzio-rigetto opposto dall'amministrazione comunale sulla richiesta di accesso agli atti, non risultando evidente dal testo della sentenza quale sia il preciso contenuto dei documenti richiesti e quale sia stata la motivazione amministrativa del diniego implicito. La controversia ruotava attorno alla corretta applicazione della normativa sull'accesso civico e alla verifica della sussistenza dei presupposti per consentire la ricorrente di ottenere copia autentica di detti atti. In particolare, occorreva accertare se la ricorrente, quale impresa sociale, fosse titolare dei necessari requisiti soggettivi per l'accesso e se nessuna delle cause di esclusione legale trovasse applicazione al caso di specie. La rilevanza della questione concerneva l'equilibrio tra il diritto di trasparenza e i limiti legittimi all'accesso, nonché il corretto adempimento dei doveri procedurali dell'amministrazione.

La motivazione del giudice

Nella camera di consiglio del 23 novembre 2023, le parti presentate in giudizio hanno comunicato l'accordo raggiunto e la conseguente volontà della ricorrente di ritirare il ricorso. La nota depositata il 22 settembre 2023 attesta tale intenzione, sottoscritta per adesione anche dal difensore del Comune di Milano, evidenziando dunque l'accettazione della rinuncia anche da parte dell'ente convenuto. Il collegio giudicante ha ritenuto di accogliere la dichiarazione di rinuncia poiché redatta nelle forme previste dall'articolo 84 del Codice del Processo Amministrativo, il quale disciplina le modalità di estinzione del giudizio per volontaria rinuncia di una delle parti. Vista la composizione stragiudiziale della controversia e l'assenza di questioni di diritto controverse rimaste da decidere nel merito, il tribunale ha ritenuto di dichiarare l'estinzione senza necessità di pronunciarsi sul merito della controversia. La compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti è stata giustificata dalla natura dell'accordo transattivo, che comporta un reciproco sacrificio dei diritti da parte di entrambi i contendenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha pronunciato sentenza dichiarando l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso della ricorrente Muse Solidali Società Cooperativa. È stata inoltre ordinata la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti contendenti, eliminando reciprocamente ogni obbligo economico relativo al procedimento instaurato. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa a partire dalla sua pronunzia. L'esito finale ha dunque dato luogo all'interruzione del procedimento giurisdizionale senza una pronuncia sulla pretesa accesso agli atti richiesti, determinando un'estinzione consensuale della controversia.

Massima

Il giudice amministrativo può dichiarare l'estinzione del giudizio quando una delle parti dichiara, nelle forme di legge previste dall'articolo 84 del Codice del Processo Amministrativo, la propria volontà di rinunciare al ricorso, sempre che tale rinuncia sia formalmente regolare e, nei rapporti con le altre parti, consenta la compensazione integrale delle spese giudiziali derivanti dal reciproco sacrificio di posizioni giuridiche.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l’accertamento
dei presupposti per l'accesso agli atti richiesto dalla ricorrente con istanza protocollata il 30 maggio 2023; conseguentemente, per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi in merito alla predetta richiesta di accesso, nonché per l'accesso mediante rilascio di copia autentica degli atti richiesti.
sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2023, proposto da
Muse Solidali Societa' Cooperativa - Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Ratto e Francesca Castellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima, in Milano, viale Emilio Caldara, 44;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, Vincenza Palmieri, Danilo Parvopasso, Paolo Radaelli, Massimo Cali', Emilio Pregnolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale, Milano, via della Guastalla 6;
Quattrox4 Circo Ets, Tdb S.r.l. Impresa Sociale, Centro D'Arte Contemporanea Teatro Carcano S.r.l., Aps Teatro Pane e Mate Ets, Fondazione Gioventù Musicale D'Italia, Tieffe Teatro Milano Società Cooperativa Impresa Sociale, Associazione Contart, Associazione Musicale Tema, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che
con nota depositata in giudizio in data 22 settembre 2023 - sottoscritta per adesione dal legale del Comune - i difensori della ricorrente hanno dichiarato l’intenzione della propria assistita di rinunciare al ricorso;
l’atto di rinuncia al ricorso giurisdizionale è stato reso nelle forme previste dall'art. 84, cod.proc.amm.;
va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso;
in considerazione dell’accordo raggiunto, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il giudizio estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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