Sentenza n. 202301718/2023
Sicurezza Pubblica - Informazione Antimafia Interdittiva
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società, i cui dati identificativi sono stati oscurati dalla sentenza per ragioni di tutela della dignità della parte, ha ricevuto un'informazione antimafia interdittiva dalla Prefettura di Milano in data 26 aprile 2018, emessa ai sensi della normativa antimafia. Questo provvedimento, che comporta divieti significativi nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, è stato successivamente confermato mediante provvedimento prefettizio del 1° aprile 2022. La società ricorrente ha deciso di impugnare l'informazione antimafia interdittiva del 2018 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendone l'annullamento. Contemporaneamente, la medesima società aveva promosso un altro ricorso per contestare lo stesso provvedimento di conferma del 2022, ricorso che era stato già giudicato dal TAR con sentenza che respingeva le eccezioni della ricorrente.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011 numero 159, noto come Codice Antimafia, che costituisce il principale strumento legislativo per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di corruzione e di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia. In particolare, gli articoli 89-bis, 84 comma 4 e 91 comma 6 del medesimo decreto regolano le informazioni antimafia e le relative procedure interdittive, che costituiscono misure preventive di natura amministrativa destinate a colpire soggetti che, pur non essendo stati condannati in sede penale, presentino elementi tali da far ritenere sussistenti contiguità o connessioni con la criminalità organizzata. Le informazioni antimafia interdittive hanno effetti radicalmente limitativi sulla capacità negoziale e sulla possibilità di esercitare attività imprenditoriali e di partecipare a procedimenti di appalto pubblico.
La questione giuridica
Il punto cruciale della controversia risiede nel fatto che la ricorrente contestava un provvedimento (l'informazione antimafia interdittiva del 2018) che nel frattempo era stato confermato da un atto successivo (il provvedimento di conferma del 2022) e che questa conferma era stata a sua volta oggetto di ricorso amministrativo, già definito dal TAR con esito sfavorevole al ricorrente. La questione giuridica attiene pertanto alla persistenza dell'interesse del ricorrente al conseguimento della sentenza quando il provvedimento originario sia stato nel frattempo confermato con un atto indipendente e sostitutivo, che abbia già generato i propri effetti giuridici e sia divenuto definitivo. Si tratta di una questione di diritto processuale amministrativo, riguardante specificamente la carenza sopravvenuta di interesse legittimo all'annullamento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha rilevato che il provvedimento di conferma del 1° aprile 2022 emesso dal Prefetto di Milano si basava sulle risultanze investigative, istruttorie e processuali raccolte dalla Prefettura, in particolare sulla sentenza del Consiglio di Stato che evidenziava l'esercizio di attività imprenditoriale caratterizzata da illiceità, opacità e connessioni con ambienti della criminalità organizzata. Il collegio ha osservato che tale provvedimento di conferma era stato a sua volta impugnato con un ricorso separato, il quale era stato giudicato dal TAR con sentenza che ne dichiarava in parte l'inammissibilità e in parte il rigetto. Di conseguenza, il TAR ha concluso che il provvedimento di conferma del 2022, essendo plenamente efficace e ormai definitivo, sostituisce completamente il precedente provvedimento del 2018, rendendo superfluo annullare quest'ultimo perché gli effetti interdittivi continuerebbero comunque a prodursi nei confronti della ricorrente. In tal modo, il TAR ha ritenuto che la ricorrente non avesse più interesse al conseguimento della sentenza nel presente giudizio, poiché qualunque esito favorevole sarebbe stato neutralizzato dalla permanenza in vigore della conferma posteriore.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse legittimo, respingendo dunque la domanda della ricorrente senza entrare nel merito della questione relativa alla legittimità dell'informazione antimafia interdittiva. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, ciascuna sostenendo le proprie. La sentenza ordina l'esecuzione del provvedimento amministrativo e dispone l'oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarla, al fine di tutelare i diritti e la dignità della parte interessata conformemente alle norme sulla protezione dei dati.
Massima
Quando un provvedimento amministrativo sia stato nel frattempo confermato da un atto prefettizio sostitutivo e tale conferma sia già stata giudicata dal giudice amministrativo con sentenza definitiva, il ricorrente che impugni il provvedimento originario non possiede più interesse legittimo al conseguimento della sentenza, poiché gli effetti giuridici sfavorevoli continuerebbero comunque a prodursi, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento dell'informazione antimafia interdittiva emessa dal Ministero dell'Interno U.T.G. – Prefettura di -OMISSIS- ai sensi degli artt. 89-bis, 84, comma 4, e 91, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, prot.-OMISSIS- del 26/4/2018 e di ogni atto presupposto e conseguente. sul ricorso numero di registro generale 2429 del 2018, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dapprima dagli avvocati Ermanno Gorpia, Piermassimo Marrapodi e Luce Meola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, poi dall’avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e poi dall’avvocato Michele Picerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Sesto San Giovanni, via Carlo Mark n. 495/E; Ministero dell'Interno - Prefettura U.T.G. di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura U.T.G. di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato: - che il ricorrente impugna l’informazione antimafia interdittiva del 26.4.2018 meglio indicata in epigrafe, emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di -OMISSIS- ai sensi degli artt. 89-bis, 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011; - che il Prefetto di Milano, in data 1.4.2022, ha emesso un provvedimento (n. -OMISSIS-) di conferma della informazione antimafia interdittiva gravata con il presente ricorso (v. doc. 39 del Ministero); - che il provvedimento di conferma in parola si basa sulle risultanze istruttorie, investigative e processuali relative ai provvedimenti adottati dalla Prefettura nei confronti della -OMISSIS-, con particolare riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- (doc. 40 del Ministero), da cui emerge l’esercizio da parte del ricorrente di un’attività imprenditoriale incentrata sull’illecito e sull’opacità e su collegamenti e cointeressenze con ambienti contigui alla criminalità organizzata; - che il citato provvedimento di conferma è stato impugnato con separato ricorso n. RG -OMISSIS- dinanzi a questo Tribunale, che ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso con sentenza n. -OMISSIS-; Ritenuto, in ragione di quanto sopra esposto, che il ricorrente non possa più vantare alcun interesse all’annullamento dell’informazione antimafia interdittiva del 26 aprile 2018, perché, qualunque fosse l’esito del presente ricorso, continuerebbero a prodursi nei confronti dell’interessato gli effetti interdittivi del provvedimento di conferma del 1° aprile 2022, pienamente efficace, che in quest’ottica sostituisce in toto il precedente provvedimento oggetto dell’odierno gravame; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, come eccepito dalla difesa erariale; Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto del complessivo sviluppo della vicenda; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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