Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202301064/2023

Sicurezza Pubblica - Divieto Di Detenere Armi, Munizioni E Materiale Esplodente

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ricorrente ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia avverso un decreto emesso dal Prefetto della Provincia in data 4 marzo 2019 e notificatogli il 9 marzo 2019. Il provvedimento prefettizio disponeva un divieto assoluto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente. La questione si collocava nel campo della sicurezza pubblica, dove il Prefetto esercita funzioni di tutela dell'ordine e della incolumità della collettività. Il ricorrente, assistito dagli avvocati Antonio Sala della Cuna e Michela Pizzatti Sertorelli, ha impugnato il provvedimento sostenendo che esso fosse illegittimo nei vizi e nel suo fondamento. Il Ministero dell'Interno, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha resistito al ricorso difendendo la validità del decreto prefettizio.

Il quadro normativo

La disciplina delle armi e del materiale esplodente in Italia rientra nell'ambito della sicurezza pubblica ed è caratterizzata da un sistema di controllo amministrativo affidato alle Prefetture come autorità territoriali dello Stato. Il Prefetto dispone di poteri significativi per adottare misure preventive e restrittive finalizzate a prevenire comportamenti pericolosi e tutelare l'ordine e la sicurezza della collettività, inclusa l'adozione di divieti di detenere armi quando sussistano elementi concreti di rischio. Questi provvedimenti sono sottoposti al controllo della magistratura amministrativa attraverso il ricorso al TAR, giudice competente a valutare la legittimità sostanziale e procedurale degli atti amministrativi. Il controllo giudiziale si esercita secondo i canoni consolidati del diritto amministrativo: conformità alla legge, rispetto dei procedimenti, proporzionalità della misura, assenza di arbitrarietà.

La questione giuridica

Il ricorso poneva in discussione la legittimità del provvedimento restrittivo emesso dal Prefetto. Il ricorrente contestava presumibilmente il fondamento legale e fattuale del decreto, con possibile riferimento alla carenza di idonei elementi sottesi al provvedimento restrittivo, a vizi nel procedimento amministrativo, ovvero all'assenza di proporzionalità tra il sacrificio imposto al cittadino nel suo diritto di libera disponibilità della propria persona e i presupposti di fatto che giustificassero tale limitazione. La pronuncia doveva stabilire se il Prefetto avesse legittimamente esercitato i suoi poteri oppure se il decreto soffrisse di vizi che ne determinavano l'illegittimità. In questione vi era altresì l'equilibrio fra le esigenze di ordine pubblico e i diritti fondamentali del cittadino.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal Presidente Vinciguerra estensore, dal Consigliere Fornataro e dal Primo Referendario Vampa, ha proceduto all'esame del ricorso nell'udienza del 27 aprile 2023. Sebbene la sentenza non esprima una motivazione articolata, il rigetto del ricorso rivela che il TAR ha ritenuto il decreto prefettizio fondato e legittimo nella sua integralità. Il giudice ha verosimilmente accertato che il Prefetto disponeva di adeguato fondamento normativo e fattuale per l'adozione del provvedimento, che il procedimento amministrativo era stato regolarmente svolto senza vizi procedurali rimproverabili, e che non sussistevano profili di arbitrarietà o eccesso di potere. Gli elementi sottesi al divieto sono stati ritenuti idonei e razionali rispetto alle finalità di ordine e sicurezza pubblica che la norma persegue.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente rigettato il ricorso, confermando pertanto la piena legittimità del decreto prefettizio del 4 marzo 2019 e la validità del divieto di detenere armi e materiale esplodente imposto al ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 a titolo di spese processuali a carico dell'Amministrazione resistente, conforme all'ordinaria conseguenza processuale della soccombenza. La sentenza ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo ad identificare il ricorrente, in applicazione delle normative sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della dignità della persona interessata, come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679.

Massima

Il Prefetto legittimamente adotta e mantiene provvedimenti di divieto di detenere armi e materiale esplodente quando sussistano elementi concreti e razionali a supporto della misura restrittiva, e tali provvedimenti non sono annullabili ove il procedimento risulti correttamente formato e privo di vizi procedurali, arbitrarietà o eccesso di potere, salvo violazioni manifeste di diritti fondamentali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'annullamento
a) del decreto del 4.3.19, prot. -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, notificato in data 09.03.2019, con cui è fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sala della Cuna e Michela Pizzatti Sertorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sala della Cuna in Grosotto, via Statale, 83;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliatario ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 aprile 2023 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a corrispondere all’Amministrazione resistente la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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