Sentenza n. 202300900/2023
Servizio Sanitario - Prestazioni Sociosanitarie - Esercizio 2018 - Determinazione Budget
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Istituto Stomatologico Italiano, società cooperativa sociale onlus operante nel settore sanitario, ha impugnato dinanzi al TAR della Lombardia una serie di atti amministrativi adottati dall'ATS della Città Metropolitana di Milano relativi alla determinazione del budget per l'anno 2018 destinato all'erogazione di prestazioni di ricovero, cure specialistiche ambulatoriali e diagnostica strumentale presso la struttura. La controversia aveva origine da verbali di accertamento redatti il 19 dicembre 2017 dal Nucleo Operativo di Controllo dei Ricoveri Ospedalieri dell'ATS, mediante i quali erano state sottoposte a revisione le cartelle cliniche di pazienti ricoverati presso l'Istituto, con conseguenti variazioni di rimborso che il ricorrente riteneva illegittime. Ulteriore elemento della contestazione era il successivo atto di riscontro alle controdeduzioni presentate, notificato il 19 marzo 2018, con il quale l'ATS confermava gli esiti dei controlli effettuati, eccezion fatta per alcune pratiche parzialmente accolte. Il ricorrente impugnava inoltre il contratto integrativo che determinava il budget secondo i criteri di "valorizzazione delle prestazioni", nonché atti programmatici della Regione Lombardia che costituivano il quadro normativo per tali decisioni. La controversia sollevava questioni critiche sulla legittimità dei procedimenti di controllo e sulla corretta determinazione dei rimborsi secondo il sistema tariffario concordato.
Il quadro normativo
La fattispecie si inserisce nel sistema di regolazione dei rapporti tra strutture sanitarie private convenzionate e pubbliche amministrazioni sanitarie regionali, disciplinato dal Decreto Legislativo 502/1992 e successive modificazioni, integrato da regolamenti e deliberazioni della Regione Lombardia in materia di programmazione e controllo delle prestazioni sanitarie. Il contratto integrativo stipulato tra l'Istituto e l'ATS rappresenta l'atto mediante il quale vengono definiti i termini economici e prestazionali della convenzione, inclusa la determinazione del budget di ricovero e cura in base a tariffe e criteri stabiliti dalla normativa regionale applicabile. I verbali di accertamento costituiscono esercizio del potere di controllo dell'ATS sulla corretta erogazione delle prestazioni e sulla congruità dei rimborsi dovuti, secondo il principio cardine della verifica di appropriatezza e liceità dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici destinati alla sanità. Il sistema normativo persegue il duplice obiettivo di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate e di assicurare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche mediante controlli tecnici sistematici.
La questione giuridica
Il ricorso verteva sulla legittimità dei procedimenti di accertamento condotti dall'ATS, sulla correttezza metodologica della valutazione tecnica delle singole cartelle cliniche e conseguentemente sulla conformità a legge delle variazioni di rimborso determinate come conseguenza dei controlli medesimi. Emergeva altresì contestazione circa l'adeguatezza della motivazione fornita negli atti impugnati e sulla loro ragionevolezza complessiva nella determinazione del budget contraattuale, sollevando profili di illegittimità sia sotto il profilo della trasparenza procedimentale sia sotto quello della correttezza tecnica delle valutazioni effettuate. La questione centrale riguardava il delicato bilanciamento tra l'interesse della pubblica amministrazione sanitaria nel controllo rigoroso dell'appropriatezza delle prestazioni e nella corretta utilizzazione dei finanziamenti pubblici, e l'interesse legittimo della struttura privata convenzionata alla certezza economica della gestione e al rispetto dei termini contrattuali stipulati.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa nel merito, bensì si concluda con dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia, è possibile desumere dalle circostanze che il ricorrente abbia deciso di desistere dal proseguimento della causa durante il procedimento amministrativo. La rinuncia potrebbe essere stata determinata da valutazioni di opportunità circa la difficoltà di contrastare con successo i risultati dei controlli tecnici già acquisiti nei verbali di accertamento, considerazioni di natura economica relative ai costi processuali, ovvero dall'esito di negoziazioni extragiudiziali condotte tra le parti. La scelta di rinunciare al ricorso riflette comunque una valutazione della convenienza della prosecuzione della causa nel confronto con i benefici economici ipotizzabili. La rinuncia determina l'estinzione del giudizio senza necessità di emissione di una decisione nel merito della controversia, eliminando così ogni pronuncia circa la legittimità degli atti amministrativi contestati e rendendo moot la discussione della fondatezza delle contestazioni tecniche e giuridiche formulate.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 accoglie la rinuncia al ricorso presentata da Istituto Stomatologico Italiano Società Cooperativa Sociale Onlus e dichiara di conseguenza estinto il giudizio, senza necessità di pronunciamento nel merito circa la legittimità dei vari atti impugnati. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, significando che ciascuna sostiene integralmente le proprie spese legali senza obbligo di rimborso dell'altra parte, in conformità alla regola ordinaria quando la causa si estingue per rinuncia. Il TAR ordina l'esecuzione della presente sentenza da parte dell'autorità amministrativa, sebbene la sentenza medesima non contenga dei veri provvedimenti di annullamento ma unicamente l'accertamento della rinuncia e conseguente estinzione del giudizio.
Massima
La rinuncia al ricorso proposto innanzi al giudice amministrativo determina l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese e preclude ogni pronuncia nel merito circa la legittimità degli atti amministrativi contestati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento • dell'atto denominato «Contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS della Città Metropolitana di Milano e l'ente “Istituto stomatologico italiano società cooperativa sociale onlus” per l'erogazione di prestazioni di ricovero e cura, specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale. anno 2018 - cod. budget 321030124 cod. presidio 03012400 - 000359» nella parte in cui prevede la determinazione del budget (art. 3 Valorizzazione delle prestazioni) nonché dell'art. 2 e dell'art. 5 per le parti specificamente contestate; • dell'atto denominato «Riscontro controdeduzioni ai verbali di accertamento nn. 75, 76 e 77 del 19.12.2017» dell'Agenzia di Tutela della Salute Città Metropolitana di Milano – UOC Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero, recante data 14 marzo 2018, notificato ai ricorrenti il 19 marzo 2018 mediante il quale si conferma l'esito dei controlli di cui ai predetti verbali, con la sola eccezione delle pratiche nn. 2016000869 e 2016000906 e della pratica 2017000578 parzialmente accolta; • dell'atto denominato “Incontro relativo ai verbali di accertamento n. 75 – 76 – 77 di data 19.12.2017” dell'Agenzia di Tutela della Salute Città Metropolitana di Milano – UOC Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero, recante data 9 febbraio 2018, mediante il quale veniva fornita motivazione degli esiti dei controlli di cui ai predetti verbali di accertamento; • dei verbali di accertamento nn. 75/2017, 76/2017 e 77/2017 dell'Agenzia di Tutela della Salute Città Metropolitana di Milano – Nucleo Operativo di Controllo dei Ricoveri Ospedalieri, recanti tutti data 19 dicembre 2017, mediante i quali venivano comunicati gli esiti dei controlli delle cartelle cliniche oggetto di accertamento e le variazioni di rimborso; • della Nota ATS del 16 maggio 2018 0071203; • nonché di tutti gli altri atti presupposti, prodromici, collegati, conseguenti e attuativi non conosciuti quanto a data e contenuto ivi comprese le DGR n. X/5954 del 5 dicembre 2016; D.G.R. n. X/7600/2017 e D.G.R. n. XI/125 del 14 maggio 2018 della Regione Lombardia per le parti contestate; • nonché per il risarcimento del danno ingiusto, anche in forma specifica. sul ricorso numero di registro generale 2108 del 2018, proposto da Istituto Stomatologico Italiano Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Wanessa Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio del difensore in Milano, Via B. Cellini, 2/A; Ats Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marino Bottini e Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Marino Bottini in Milano, Corso Italia, 19; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ats Città Metropolitana di Milano; Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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