Sentenza n. 202300894/2023
Servizio Sanitario - Remunerazione Di Funzioni Non Coperte Da Tariffe Predefinite - Esercizio 2017
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A., struttura ospedaliera privata accreditata nel territorio della Regione Lombardia, ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale due deliberazioni della Giunta Regionale Lombardia relative alla remunerazione delle funzioni cosiddette non tariffate nel servizio sociosanitario per l'esercizio 2017. In particolare, la ricorrente ha contestato la deliberazione X/5954 del 5 dicembre 2016 nella quale la Regione ha disposto la separazione dei fondi destinati alla remunerazione delle funzioni non tariffate e ha fissato un fondo complessivo pari a 135,5 milioni di euro destinato alle strutture private accreditate. Contestualmente, ha impugnato la successiva deliberazione XI/127 del 17 maggio 2018 che ha specificato ulteriormente la determinazione della remunerazione di talune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti pubblici e privati accreditati. La ricorrente, operante nel settore sanitario accreditato, riteneva che le modalità di determinazione e distribuzione dei fondi fossero illegittime ovvero lesive dei propri interessi economici e della propria posizione giuridica nel sistema dei servizi sanitari regionali.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel complesso sistema di regolazione dei servizi sociosanitari in ambito regionale, disciplinato dal Codice della Salute, dalle leggi regionali lombarde e dalle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Regionale. Le deliberazioni regionali impugnate attengono alle modalità di finanziamento e remunerazione dei servizi e funzioni socio-sanitarie, materia in cui la Regione Lombardia dispone di ampia discrezionalità amministrativa nel riparto delle risorse finanziarie tra le diverse strutture accreditate, pubbliche e private. La determinazione delle tariffe e delle modalità di remunerazione rientra nei poteri di programmazione e pianificazione regionale in materia sanitaria, con vincoli posti dalla legislazione statale e dai principi di sostenibilità finanziaria del servizio sanitario nazionale e regionale. Il ricorso si basava presumibilmente su violazioni dei criteri di razionalità, proporzionalità ed uguaglianza nel trattamento delle strutture accreditate, nonché su vizi procedurali nella elaborazione delle deliberazioni medesime.
La questione giuridica
La controversia riguardava fondamentalmente la legittimità amministrativa delle scelte della Regione Lombardia circa il riparto dei fondi destinati alla remunerazione delle funzioni non tariffate tra le strutture accreditate. Istituti Ospedalieri Bresciani contestava che la separazione dei fondi e l'importo complessivo allocato alle strutture private non fossero coerenti con i criteri di equità, proporzionalità e congruità rispetto alle prestazioni effettivamente rese dalle singole strutture. Era in gioco il diritto della ricorrente a una remunerazione adeguata per i servizi forniti al sistema sanitario regionale e la questione della corretta applicazione dei principi di trasparenza e ragionevolezza nella distribuzione delle risorse pubbliche destinate al settore sociosanitario accreditato.
La motivazione del giudice
Il TAR Lombardia, in sede di udienza straordinaria del 8 marzo 2023, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse legittimo. Questa pronuncia indica che durante il corso del giudizio, da quando il ricorso era stato presentato nel 2018 fino al 2023, la situazione di fatto e di diritto si era modificata in maniera tale da far venire meno l'interesse concreto e attuale della ricorrente alla pronuncia di annullamento. Il sopravvenuto difetto di interesse legittimo potrebbe derivare da circostanze molteplici: l'esecuzione completa delle deliberazioni impugnate potrebbe avere concluso il relativo procedimento amministrativo; potrebbe essere sopraggiunta una nuova deliberazione che ha regolato diversamente la materia della remunerazione delle funzioni non tariffate per esercizi successivi; oppure la situazione economico-contrattuale tra Istituti Ospedalieri Bresciani e la Regione potrebbe essersi definita attraverso altri canali, quali la sottoscrizione di nuovi accordi o il compimento di atti consequenziali alle deliberazioni originariamente impugnate. In ogni caso, il fatto che il collegio giudicante abbia ritenuto opportuno dichiara l'improcedibilità anziché entrare nel merito della controversia suggerisce che la lesione lamentata aveva ormai perduto carattere di attualità e concretezza giuridica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha dichiarato il ricorso numero 2002 del 2018 improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse legittimo. Le spese relative al procedimento sono state compensate tra le parti, ciò che significa che ognuna sostiene i propri costi legali senza obbligo di rimborso nei confronti dell'altra, in conformità alla discrezionalità del giudice amministrativo quando la causa giunge a conclusione non per decisione nel merito bensì per venir meno di un presupposto processuale. La sentenza è stata disposta per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente.
Massima
Qualora durante il corso del giudizio amministrativo sopravvenga un fatto che determini la perdita dell'interesse legittimo concreto e attuale della parte ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile indipendentemente dal merito della controversia, pur essendo stata in origine corretta la capacità processuale della ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento con tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenziali e comunque connessi: a) della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/127 in data 17 maggio 2018 (pubblicata sul BURL S.O. n. 21 del 22 maggio 2018) recante “Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti pubblici e privati accreditati per l’anno 2017”; b) della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/5954 in data 5 dicembre 2016, recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”, nelle parti in cui: a) dispone la separazione dei fondi destinati alla remunerazione delle funzioni non tariffate; b) fissa in €. 135,5 milioni il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni non tariffate rese dalle strutture private. sul ricorso numero di registro generale 2002 del 2018, proposto da Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Giustino Ciampoli, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Francesco Bellocchio in Milano, Via Marina, 6; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Maria Emilia Moretti e Pio Dario Vivone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1; Ats Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Asst Spedali Civili di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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