Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202300639/2023

Servizio Sanitario - Remunerazione Di Funzioni Non Coperte Da Tariffe Predefinite - Esercizio 2017

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.A., struttura sanitaria privata accreditata in Lombardia, ha proposto ricorso al TAR Lombardia contro due deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia emanate nel 2016 e nel 2018 in materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate. Nello specifico, l'Istituto ricorrente ha contestato la Deliberazione n. X/5954 del 5 dicembre 2016 e la successiva Deliberazione n. XI/127 del 17 maggio 2018, che disciplinavano la gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017 e determinano il sistema di remunerazione delle cosiddette funzioni non tariffate, ovvero le prestazioni sanitarie non coperte da tariffe predefinite. In particolare, il ricorso mette in discussione la scelta della Giunta Regionale di separare i fondi destinati alla remunerazione delle funzioni tariffate da quelli non tariffate e il fissaggio di uno stanziamento di 135,5 milioni di euro specificamente destinato alle strutture private per le funzioni non tariffate. La questione era stata sottoposta al giudice amministrativo nel 2018 e successivamente sottoposta all'udienza di discussione nel marzo 2023, quando il tribunale ha ritenuto il ricorso improcedibile.

Il quadro normativo

Il contesto normativo riguarda la disciplina della remunerazione delle prestazioni sanitarie nel sistema sanitario regionale lombardo, che si articola tra le prestazioni tariffate e le funzioni o prestazioni non tariffate. La normativa di riferimento è costituita dal codice del processo amministrativo, che disciplina le condizioni di ricevibilità dei ricorsi davanti ai giudici amministrativi, e dalle deliberazioni regionali che implementano il sistema di finanziamento e remunerazione del servizio sanitario regionale e delle strutture accreditate, sia pubbliche che private. In Lombardia, come in altri sistemi regionali, le strutture sanitarie private accreditate operano sulla base di convenzioni con l'ente sanitario regionale e ricevono compenso dalle risorse pubbliche destinate al servizio sanitario regionale, secondo criteri e modalità stabiliti da deliberazioni della Giunta. La separazione tra funzioni tariffate e non tariffate rappresenta un elemento cruciale nella distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle strutture private convenzionate.

La questione giuridica

La controversia riguarda la legittimità del sistema di allocazione e remunerazione stabilito dalla Giunta Regionale per le funzioni non tariffate nel servizio sociosanitario, con particolare riferimento alla scelta di separare i fondi e di destinare un importo specifico alle sole strutture private. La questione sottesa riguarda se la Regione Lombardia, nel determinare il sistema di remunerazione delle prestazioni non tariffate, avesse proceduto secondo criteri coerenti con la normativa vigente e i principi dell'equità nella distribuzione delle risorse pubbliche tra strutture pubbliche e private accreditate. Inoltre, era in discussione se l'Istituto Galeazzi avesse mantenuto un interesse concreto e attuale ad ottenere l'annullamento di deliberazioni risalenti ai 2016 e 2018, considerato il tempo trascorso e i possibili mutamenti intervenuti nella situazione di fatto e di diritto.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, pur senza sviluppare una motivazione articolata nel dispositivo conservato, ha ritenuto che durante il corso del giudizio fosse sopraggiunta una carenza di interesse della parte ricorrente, circostanza che comporta l'improcedibilità del ricorso a norma del codice del processo amministrativo. La carenza di interesse sopravvenuta si verifica quando, nel corso del processo, l'interesse concreto e attuale della parte a conseguire il provvedimento richiesto viene meno per mutamenti sopraggiunti della situazione di fatto o di diritto, oppure quando gli effetti delle deliberazioni impugnate hanno cessato di incidere sulla sfera giuridica del ricorrente. Nel caso di specie, tra il momento di presentazione del ricorso nel 2018 e l'udienza di discussione nel marzo 2023, la situazione normativa e la disciplina del servizio sanitario regionale lombardo potevano essere sostanzialmente mutate, ad esempio tramite l'adozione di nuove deliberazioni che avessero modificato o superato le discipline impugnate. Il giudice ha ritenuto che tali mutamenti, verificatisi nel corso del procedimento, avessero determinato una sopravvenuta carenza di interesse dell'Istituto ricorrente, rendendo il ricorso privo di uno dei presupposti fondamentali per la sua prosecuzione.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ordinando che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, e ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Questa decisione comporta che le Deliberazioni della Giunta Regionale n. X/5954 del 2016 e n. XI/127 del 2018 rimangono in vigore e non sono state sottoposte al vaglio del merito in relazione alle questioni sollevate dal ricorrente. La compensazione delle spese significa che l'Istituto ricorrente non è stato condannato al pagamento delle spese sostenute dalla Regione Lombardia per la difesa in giudizio, essendo stata ritenuta una idonea ragione di equità nel fatto che il ricorso era stato promosso su questioni ritenute, almeno inizialmente, meritevoli di discussione.

Massima

La carenza di interesse sopraggiunta durante il corso del processo, determinata da mutamenti nella situazione di fatto o di diritto, comporta l'improcedibilità del ricorso amministrativo, rendendo impossibile al giudice di esaminare le questioni controverse poiché viene a mancare uno dei presupposti processuali fondamentali per la prosecuzione della causa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/127 datata 17 maggio 2018 (pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 21 del 22 maggio 2018), recante “Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti, pubblici e privati accreditati per l’anno 2017”;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/5954 datata 5 dicembre 2016, recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”, nelle parti in cui: a) dispone la separazione dei fondi destinati alla remunerazione delle funzioni non tariffate; b) fissa in € 135,5 milioni il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni non tariffate rese dalle strutture private;
- di tutti gli atti preordinati, conseguenziali e comunque connessi.
sul ricorso numero di registro generale 2005 del 2018, proposto da
- Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Marina n. 6;
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Catia Gatto ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale;
- l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) dei Santi Paolo e Carlo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza smaltimento dell’8 marzo 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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