Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202300612/2023

Servizio Sanitario - Remunerazione Di Funzioni Non Coperte Da Tariffe Predefinite - Esercizio 2017

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Istituti Clinici Zucchi S.p.A., struttura privata accreditata nel sistema sociosanitario della Lombardia, ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare due deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia risalenti al 2016 e al 2018. Le deliberazioni impugnate riguardavano la determinazione della remunerazione di funzioni sanitarie e sociosanitarie non coperte da tariffe predefinite rese da strutture pubbliche e private accreditate per l'esercizio 2017. In particolare la ricorrente contestava il meccanismo di separazione dei fondi dedicati a tali funzioni e il fissamento del fondo complessivo pari a centotrentacinque milioni e mezzo di euro destinato specificamente alla remunerazione delle funzioni non tariffate rese dalle strutture private. Il ricorso è stato depositato nel 2018 e rimasto pendente per circa quattro anni, fino all'udienza pubblica straordinaria del marzo 2023.

Il quadro normativo

Il caso si inserisce nel sistema della programmazione e finanziamento dei servizi sociosanitari regionali, disciplinato dal decreto legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni, e dalla legislazione regionale della Lombardia in materia di gestione della rete delle strutture accreditate. Le deliberazioni della Giunta Regionale costituiscono fonti di indirizzo amministrativo e programmazione nel settore sociosanitario, vincolanti per le aziende sanitarie e gli enti accreditati. La determinazione delle tariffe e della remunerazione delle prestazioni erogate rappresenta aspetto centrale della gestione economica del servizio e deve rispettare i principi di equilibrio finanziario, trasparenza e proporzionalità. Le controversie in materia di remunerazione sono sottoposte alla cognizione del giudice amministrativo in relazione alla legittimità dei provvedimenti amministrativi che ne stabiliscono i criteri e gli importi complessivi.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità della scelta della Regione Lombardia di operare una netta separazione tra i fondi destinati alle funzioni tariffate e quelli destinati alle funzioni non tariffate, nonché la legittimità dell'ammontare complessivo fissato per la remunerazione di quest'ultime, in relazione ai criteri di riparto e ai dati economici impiegati. La ricorrente sosteneva presumibilmente che il fissamento di un fondo inadeguato determinasse una remunerazione insufficiente rispetto ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture private per l'erogazione di tali prestazioni. La controversia verteva dunque sulla sindacabilità amministrativa delle scelte di programmazione finanziaria adottate dall'ente regionale, in particolare quanto alla congruità della dotazione economica destinata alle funzioni non coperte da tariffe predefinite per l'anno 2017.

La motivazione del giudice

La sentenza dichiara il ricorso improcedibile, il che significa che il tribunale ha riscontrato l'avvenuta acquisizione nel procedimento di una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse presentata dal ricorrente in data 1° febbraio 2023. La carenza di interesse sopravvenuta ricorre quando, nel corso del procedimento, viene meno l'interesse ad agire della parte ricorrente, determinato dalla cessazione degli effetti del provvedimento impugnato o dalla sua revoca o modifica. Nel caso specifico, poiché il ricorso riguardava la remunerazione per l'esercizio 2017 e la dichiarazione di carenza di interesse è stata depositata nel 2023, è verosimile che gli effetti economici dei provvedimenti contestati fossero ormai esauriti o che la Regione avesse comunque modificato o revocato il regime di remunerazione contestato. Riconosciuto il venir meno dell'interesse concreto della ricorrente a continuare il giudizio, il collegio ha correttamente dichiarato l'improcedibilità del ricorso, rimessione che estingue il giudizio senza che il tribunale sia tenuto a pronunciarsi sul merito della controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, conseguenza diretta della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse presentata dalla ricorrente. Il tribunale ha disposto la compensazione delle spese di giudizio, imponendo che ciascuna parte sopporti le proprie spese, data la situazione di parità tra le parti e l'estinzione per motivi di interesse processuale non dipendenti da colpa né dall'una né dall'altra. La sentenza è stata depositata presso la segreteria del tribunale che ha provveduto alla comunicazione alle parti, con ordinanza di esecuzione rivolta all'autorità amministrativa competente.

Massima

La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse prodotta nel corso del giudizio amministrativo determina l'improcedibilità del ricorso, poiché viene meno il presupposto dell'interesse ad agire della parte ricorrente, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa sostanziale dedotta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Alessandro Cacciari,	Consigliere
Marcello Bolognesi,	Referendario
per l'annullamento
-della D.G.R. della Lombardia n. XI/127 in data 17 Maggio 2018 (pubblicata sul BURL S.O. n. 21 del 22 maggio 2018) recante “Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti, pubblici e privati accreditati per l’anno 2017”, nonché della D.G.R. n. X/5954 2 in data 5 Dicembre 2016, recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”, nelle parti in cui: a) dispone la separazione dei fondi destinati alla remunerazione delle funzioni non tariffate; b) fissa in € 135,5 milioni il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni non tariffate rese dalle strutture private.
sul ricorso numero di registro generale 1995 dell’anno 2018 proposto dalla ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Giustino Ciampoli, Maria Silvia Ciampoli, Francesco Bellocchio e Alberto Cappellini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Marina n. 6;
Regione Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Pio Dario Vivone, Maria Emilia Moretti e Sabrina Gallonetto e con domicilio eletto presso gli Uffici in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1;
ATS BIANZA in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
ASST Monza in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione della Regione Lombardia;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte ricorrente il 1° febbraio 2023;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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