Sentenza n. 202300611/2023
Servizio Sanitario - Remunerazione Di Funzioni Non Coperte Da Tariffe Predefinite - Esercizio 2017
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La ricorrente, una struttura privata accreditata nel sistema sociosanitario lombardo denominata Istituti Clinici di Pavia e Vigevano S.p.A., ha proposto ricorso innanzi al TAR della Lombardia avverso due delibere della Giunta Regionale relative alla remunerazione di funzioni sociosanitarie non coperte da tariffe predefinite e alla gestione complessiva dei servizi sociosanitari per l'anno 2017. In particolare, la ricorrente contestava le disposizioni che prevedevano la separazione dei fondi destinati a retribuire tali funzioni e la determinazione in 135,5 milioni di euro del fondo destinato alle strutture private accreditate. Il ricorso era stato depositato nel corso dell'anno 2018, dunque in un contesto di controversia sulla ripartizione delle risorse finanziarie per il servizio sociosanitario regionale tra enti pubblici e privati accreditati.
Il quadro normativo
La materia dei servizi sociosanitari in Lombardia è disciplinata da una complessa cornice normativa che comprende la legislazione nazionale sugli enti del servizio sanitario nazionale, la normativa regionale organizzativa e i provvedimenti amministrativi di programmazione e gestione annuale. Le delibere della Giunta Regionale impugnate rappresentano atti amministrativi generali di natura finanziaria e tariffaria, finalizzati a determinare le modalità di remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate e la distribuzione delle risorse pubbliche destinate a tal fine. In tale contesto, le strutture private accreditate mantengono diritti e posizioni giuridiche soggettive tutelabili in sede amministrativa, sebbene soggette alle decisioni di programmazione della Giunta Regionale secondo i principi di proporzionalità e coerenza normativa.
La questione giuridica
Il punto di diritto rilevante nella causa era se la ricorrente disponeva di un interesse legittimo attuale e concreto a impugnare gli atti impugnati, nonché se le disposizioni contestate ledessero effettivamente diritti o interessi giuridici tutelabili della struttura privata. In altri termini, doveva verificarsi se la separazione dei fondi e la determinazione dell'importo destinato alle strutture private fossero lesivi della posizione giuridica della ricorrente e se tale lesione sussistesse ancora al momento della pronuncia, dato che fra l'iscrizione del ricorso e la data dell'udienza erano trascorsi diversi anni durante i quali le delibere impugnate potevano aver prodotto effetti, essere state modificate o comunque la situazione fattuale poteva essere mutata sostanzialmente.
La motivazione del giudice
Il Collegio, nel corso dell'istruttoria della causa, ha rilevato che la ricorrente stessa ha depositato una dichiarazione formale di sopravvenuta carenza di interesse in data 1° febbraio 2023, cioè a pochi giorni dalla data dell'udienza pubblica straordinaria celebrata il 8 marzo 2023. Tale dichiarazione costituisce un evento processuale rilevante e decisivo, poiché attesta che, nel corso del procedimento, l'interesse concreto e attuale della ricorrente a ottenere l'annullamento degli atti impugnati era venuto meno. La carenza di interesse sopravvenuta, diversamente dalla carenza originaria, può determinare l'improcedibilità del ricorso per venir meno della condizione di procedibilità nel corso del processo. Il giudice amministrativo ha accolto questa dichiarazione come manifestazione autentica della volontà della ricorrente e ha ritenuto corretta l'impossibilità di proseguire con una sentenza di merito pur avendo una pronuncia tecnica, in quanto verrebbe meno il fondamento soggettivo e oggettivo della domanda.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile a causa della sopravvenuta carenza di interesse manifestata dalla ricorrente. Benché il processo fosse arrivato alla fase decisoria della Camera di Consiglio, l'istanza della ricorrente stessa di non proseguire ha reso impossibile continuare con una pronuncia di merito, poiché verrebbe meno l'utilità pratica della sentenza. Le spese di giudizio sono state compensate fra le parti, per cui ognuna rimane responsabile delle proprie, secondo la prassi ordinaria per i ricorsi divenuti improcedibili per carenza di interesse. La sentenza è stata depositata presso la Segreteria del Tribunale il quale ha provveduto a comunicarla alle parti coinvolte.
Massima
La carenza di interesse sopravvenuta nel corso del processo, dichiarata dalla stessa ricorrente, determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo indipendentemente dal merito della controversia, comportando la cessazione del valore oggettivo e soggettivo della domanda.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alessandro Cacciari, Consigliere Marcello Bolognesi, Referendario per l'annullamento -della D.G.R. della Lombardia n. XI/127 in data 17 Maggio 2018 (pubblicata sul BURL S.O. n. 21 del 22 maggio 2018) recante “Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti, pubblici e privati accreditati per l’anno 2017”, nonché della D.G.R. n. X/5954 2 in data 5 Dicembre 2016, recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”, nelle parti in cui: a) dispone la separazione dei fondi destinati alla remunerazione delle funzioni non tariffate; b) fissa in € 135,5 milioni il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni non tariffate rese dalle strutture private. sul ricorso numero di registro generale 1996 dell’anno 2018 proposto dalla ISTITUTI CLINICI DI PAVIA E VIGEVANO S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Giustino Ciampoli, Maria Silvia Ciampoli, Francesco Bellocchio e Alberto Cappellini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Marina n. 6; Regione Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Pio Dario Vivone, Maria Emilia Moretti e Sabrina Gallonetto e con domicilio eletto presso gli Uffici in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1; ATS PAVIA in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; ASST PAVIA in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione della Regione Lombardia; Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte ricorrente il 1° febbraio 2023; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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