Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202300610/2023

Servizio Sanitario - Remunerazione Di Funzioni Non Coperte Da Tariffe Predefinite - Esercizio 2017

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Cliniche Gavazzeni, struttura privata accreditata nel settore sociosanitario, ha proposto ricorso al TAR della Lombardia nel 2018 contro due delibere della Regione Lombardia riguardanti la remunerazione di prestazioni non soggette a tariffa predefinita nel servizio sociosanitario per l'anno 2017. In particolare il ricorso contestava la delibera n. XI/127 del 17 maggio 2018, che aveva determinato una dotazione finanziaria complessiva di 135,5 milioni di euro destinata alle strutture private per la remunerazione delle funzioni non tariffate, nonché la delibera precedente n. X/5954 del 5 dicembre 2016 relativa alla gestione complessiva del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017. Dopo quasi cinque anni dal deposito del ricorso, il 1° febbraio 2023 il ricorrente ha dichiarato una sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio, determinando l'esito sostanziale del procedimento.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nel sistema di finanziamento e remunerazione dei servizi sociosanitari in Lombardia, disciplinato dal diritto amministrativo regionale e dalle normative in materia di accreditamento e gestione delle strutture sanitarie. Il procedimento è stato condotto secondo le disposizioni del codice di procedura amministrativa, in particolare secondo quanto stabilito dagli articoli 35 e 85, che regolano le condizioni di ricevibilità e procedibilità del ricorso amministrativo. La questione dell'improcedibilità del ricorso a causa della sopravvenuta carenza di interesse rappresenta un profilo procedurale centrale nel sistema della giustizia amministrativa, che richiede la sussistenza dell'interesse a ricorrere in ogni fase del giudizio.

La questione giuridica

Il contenzioso originario riguardava la legittimità della separazione tra il fondo destinato alle funzioni tariffate e quello destinato alle funzioni non tariffate nelle delibere regionali sulla remunerazione dei servizi sociosanitari. In discussione era la correttezza dell'importo complessivo stanziato e il criterio di allocazione dei 135,5 milioni tra le strutture private accreditate, questione rilevante per l'adeguatezza dei compensi alle prestazioni rese. Il ricorrente contestava il meccanismo di finanziamento in quanto tale, asserendo che la metodologia adottata dalla Regione non garantiva un'equa remunerazione delle funzioni non tariffate svolte. Si trattava dunque di una controversia sulla corretta applicazione della normativa regionale in materia di remunerazione delle prestazioni sociosanitarie rese dalle strutture private.

La motivazione del giudice

Il collegio ha acquisito la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dal ricorrente nel febbraio 2023 e ha verificato la sussistenza dei presupposti legali per dichiarare l'improcedibilità del ricorso. Secondo la normativa del codice di procedura amministrativa, la carenza di interesse sopravvenuta durante il corso del giudizio costituisce un difetto processuale insanabile che rende il ricorso improcedibile, indipendentemente dalla fondatezza delle questioni di merito. Il giudice ha constatato che l'atto del ricorrente era formalmente idoneo e legittimo, manifestando la definitiva perdita di utilità a ottenere una pronuncia giudiziale nel merito. La dichiarazione di carenza sopravvenuta di interesse comporta l'estinzione di fatto della controversia, poiché viene meno l'elemento soggettivo dell'interesse a far valere la pretesa mediante il processo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, statuendo che non era più possibile proseguire nel giudizio nel merito delle questioni sollevate sulla legittimità delle delibere regionali. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, in applicazione della clausola secondo cui ciascuna sostiene i propri costi quando il ricorso risulta improcedibile. La sentenza è divenuta definitiva e deve essere eseguita dall'autorità amministrativa, con l'effetto di estinguere completamente il procedimento senza alcuna pronuncia sulla legittimità delle delibere contestate. Di conseguenza, le delibere della Regione Lombardia sulla remunerazione delle funzioni non tariffate e lo stanziamento dei 135,5 milioni alle strutture private rimangono vigenti, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a impugnarne la legittimità.

Massima

La carenza sopravvenuta di interesse a proseguire il giudizio amministrativo comporta l'improcedibilità del ricorso, anche quando il ricorso era originariamente fondato e quando le questioni di merito risulterebbero fondate, poiché viene meno il requisito soggettivo indispensabile per la continuazione del processo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Alessandro Cacciari,	Consigliere
Marcello Bolognesi,	Referendario
per l'annullamento
della D.G.R. della Lombardia n. XI/127 in data 17 Maggio 2018 (pubblicata sul BURL S.O. n. 21 del 22 maggio 2018) recante “Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti, pubblici e privati accreditati per l’anno 2017”, nonché della D.G.R. n. X/5954 2 in data 5 Dicembre 2016, recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”, nelle parti in cui: a) dispone la separazione dei fondi destinati alla remunerazione delle funzioni non tariffate; b) fissa in € 135,5 milioni il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni non tariffate rese dalle strutture private.
sul ricorso numero di registro generale 2000 dell’anno 2018 proposto dalla CLINICHE GAVAZZENI S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Giustino Ciampoli, Maria Silvia Ciampoli, Francesco Bellocchio e Alberto Cappellini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Marina n. 6;
Regione Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Catia Carla Gatto e Pio Dario Vivone e con domicilio eletto presso gli Uffici in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1;
ATS BERGAMO in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
ASST PAPA GIOVANNI XXIII in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione della Regione Lombardia;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte ricorrente il 1° febbraio 2023;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash