Sentenza n. 202300565/2023
Servizio Sanitario - Remunerazione Prestazioni Bassa Complessità - Esercizio 2017
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Casa di Cura La Cittadella Sociale S.r.l., una struttura sanitaria privata operante in Lombardia, ha presentato ricorso al TAR per contestare i provvedimenti della Regione Lombardia e dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia relativi alla determinazione dei finanziamenti per l'esercizio 2017. Nello specifico, la clinica ha erogato prestazioni di bassa complessità a favore di pazienti residenti in altre regioni italiane, ma la Regione ha applicato un abbattimento tariffario complessivo del circa undici per cento alla produzione resa dalla struttura. Inoltre, l'amministrazione non ha riconosciuto alcun rimborso per le endoprotesi utilizzate negli interventi effettuati tra gennaio e aprile 2017 in favore dei pazienti extraregionali. Tale decisione è stata comunicata alla ricorrente attraverso una nota della A.T.S. di Pavia in data ventidue maggio duemiladiciotto. La controversia si inserisce nel complesso ambito della gestione dei servizi sociosanitari e della mobilità sanitaria interregionale, una materia caratterizzata da tensioni ricorrenti tra i principi di solidarietà nazionale e l'autonomia gestionale dei sistemi regionali.
Il quadro normativo
La materia rientra nel sistema di finanziamento delle prestazioni sociosanitarie erogate dalle strutture private accreditate alle regioni. Il riferimento normativo principale è la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia numero X/6592 del dodici maggio duemiladiciassette, recante le determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio duemiladiciassette. Tale provvedimento, all'Allegato 1, stabiliva un tetto massimo di prestazioni di bassa complessità erogabili nel corso dell'anno a favore dei pazienti fuori regione operati dalle strutture private. La normativa prevedeva inoltre l'applicazione di una regressione tariffaria al superamento di detto tetto massimo, a prescindere dal contributo percentuale dato allo sforamento dalla singola struttura. La disciplina si colloca nel contesto della programmazione sanitaria regionale e del riparto delle risorse tra i diversi erogatori privati accreditati, un ambito nel quale la Regione Lombardia gode di ampi margini discrezionali riconosciuti dall'ordinamento nazionale e comunitario.
La questione giuridica
Il nodo controverso attiene alla legittimità della regressione tariffaria applicata in modo indifferenziato a tutte le strutture che avessero contribuito al superamento del tetto regionale, indipendentemente dal peso quantitativo della loro singola produzione nello sforamento complessivo. La ricorrente sosteneva che tale modalità di calcolo fosse iniqua e non rispettasse il principio di proporzionalità, in quanto penalizzava anche le strutture che avevano prestazioni entro i limiti assegnati ma che subivano comunque la decurtazione per il comportamento complessivo del settore. Inoltre, il mancato riconoscimento dei rimborsi per i materiali consumati nelle procedure rappresentava una compressione ulteriore dei margini economici della struttura, sollevando questioni relative alla congruità della remunerazione delle prestazioni. La controversia toccava profili di legittimità costituzionale dell'esercizio del potere discrezionale amministrativo nel settore sanitario regionale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'udienza del ventidue febbraio duemilaventitre, ha proceduto all'esame della causa anche secondo le modalità semplificate consentite dal codice del processo amministrativo. La decisione di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse rappresenta una conclusione di natura processuale che non tocca il merito delle questioni sollevate. Ciò significa che durante il corso del giudizio, verosimilmente tra il deposito del ricorso nel duemiladiciotto e l'udienza di smaltimento del febbraio duemilaventitre, si è verificato un mutamento della situazione di fatto tale da eliminare l'interesse concreto della ricorrente alla pronuncia del giudice. Questa circostanza potrebbe derivare da un regolamento della controversia sottesa, da un pagamento avvenuto, da modifiche legislative sopravvenute ovvero da altre vicende che hanno fatto venire meno la pretesa azionabile in giudizio. Il collegio giudicante non ha ritenuto opportuno affrontare nel merito le eccezioni di legittimità sollevate, poiché la carenza di interesse rende il ricorso prematuro o tardivo rispetto alle esigenze di tutela.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese processuali tra le parti contendenti. Tale pronuncia determina l'estinzione del giudizio senza una valutazione della fondatezza o infondatezza delle censure mosse dalla Casa di Cura La Cittadella Sociale contro i provvedimenti della Regione e della A.T.S. di Pavia. La sentenza ha natura meramente processuale e non costituisce un riconoscimento della legittimità degli atti impugnati, ma unicamente la constatazione che il ricorso non presenta più i presupposti processuali per proseguire. Ordinariamente, tale esito espone entrambe le parti ai costi della lite, che per tal motivo sono stati equamente ripartiti.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità del ricorso amministrativo, indipendentemente dal valore delle questioni di merito sottoposte al giudice. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta ha pronunciato la presente sentenza nella camera di consiglio del ventidue febbraio duemilaventitre sulla base dell'udienza di smaltimento svolta secondo le disposizioni dell'articolo ottantasette comma quattro bis del codice del processo amministrativo. Le parti in causa erano la Casa di Cura La Cittadella Sociale S.r.l. ricorrente, la Regione Lombardia convenuta costituita in giudizio mediante il suo Avvocatura regionale, e l'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia che non si è costituita al giudizio. La ricorrente contestava gli atti della Regione Lombardia e della A.T.S. di Pavia con cui era stato determinato il finanziamento riconoscibile per l'esercizio duemiladiciassette alle prestazioni di bassa complessità erogate a favore di pazienti residenti in altre regioni, con l'applicazione di un abbattimento complessivo del circa undici per cento e il mancato riconoscimento di rimborsi per endoprotesi relative agli interventi del periodo gennaio-aprile duemiladiciassette. La ricorrente impugnava inoltre la Delibera della Giunta Regionale numero X/6592 del dodici maggio duemiladiciassette nella parte in cui stabiliva l'applicazione di una regressione tariffaria al superamento del tetto massimo regionale, indistintamente per tutte le strutture che avevano contribuito allo sforamento. Il collegio composto dal Presidente Gabriele Nunziata, dal Consigliere Estensore Antonio De Vita e dalla Prima Referendaria Katiuscia Papi, esaminati tutti gli atti della causa, ha ritenuto che durante il giudizio fosse sopravvenuta una carenza di interesse della ricorrente alla prosecuzione del ricorso, circostanza che comporta l'improcedibilità della domanda amministrativa. Pertanto il Tribunale ha dichiarato il ricorso indicato in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali, ripartendo equamente i costi della lite tra le parti. Ha ordinato infine che la presente sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano con esito improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - degli atti e/o provvedimenti (di estremi e contenuto ignoti alla ricorrente) con cui la Regione Lombardia ha determinato il finanziato riconoscibile per l’esercizio 2017 alla società Casa di Cura La Cittadella Sociale S.r.l. quanto alle prestazioni di bassa complessità erogate a favore dei pazienti residenti in altre Regioni, applicando alla produzione resa un abbattimento complessivo di circa l’11% e non riconoscendo nessun rimborso per le endoprotesi relative agli interventi effettuati nel periodo gennaio-aprile 2017 ai pazienti extraregionali, i cui esiti sono stati comunicati alla ricorrente con nota a mezzo mail della A.T.S. di Pavia in data 22 maggio 2018; - delle determinazioni (di estremi e contenuto ignoti alla ricorrente) con cui la A.T.S. di Pavia ha approvato gli atti di liquidazione a saldo delle prestazioni di bassa complessità erogate nel periodo gennaio-aprile 2017 dalla società Casa di Cura La Cittadella Sociale S.r.l. a favore dei pazienti residenti in altre Regioni, applicando alla produzione resa un abbattimento di circa l’11% e non riconoscendo nessun rimborso per le endoprotesi relative agli interventi effettuati nel 2017 ai pazienti extraregionali, i cui esiti sono stati comunicati alla ricorrente con nota a mezzo mail della A.T.S. Pavia in data 22 maggio 2018; - laddove occorrer possa, della D.G.R. della Regione Lombardia n. X/6592 in data 12 maggio 2017 (recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017: secondo provvedimento 2017”), nella parte in cui all’Allegato 1 “Tetto per le prestazioni di bassa complessità per pazienti fuori Regione (erogatori privati)” stabilisce l’applicazione di una regressione tariffaria al superamento del tetto massimo regionale di prestazioni di bassa complessità erogabili nel 2017 a favore dei pazienti residenti in altre regioni, a prescindere dal contributo dato allo sforamento del tetto da parte delle singole strutture; - di tutti gli atti preordinati, conseguenziali e/o connessi. sul ricorso numero di registro generale 1911 del 2018, proposto da - Casa di Cura La Cittadella Sociale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Bellocchio e Maria Silvia Ciampoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Marina n. 6; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Raffaela Antonietta Maria Schiena ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale; - l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Pavia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza smaltimento del 22 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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