Sentenza n. 202300562/2023
Servizio Sanitario - Prestazioni Sociosanitarie - Esercizio 2018 - Determinazione Budget
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Ospedale di Suzzara S.p.A. ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro la Regione Lombardia, l'ATS della Val Padana e l'ASST Mantova, impugnando due deliberazioni regionali relative alla gestione del servizio sociosanitario. In primo luogo, il ricorrente ha contestato la Deliberazione della Giunta Regionale numero X/7600 del 20 dicembre 2017, con cui la Regione Lombardia aveva stabilito le determinazioni per la gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018. Successivamente, in data 7 agosto 2018, l'Ospedale ha aggiunto ulteriori motivi di ricorso, lamentando anche l'illegittimità della Deliberazione Giunta Regionale numero 125 del 14 maggio 2018 e della conseguente deliberazione di approvazione del contratto definitivo 2018. La controversia riguardava quindi gli atti mediante i quali la Regione Lombardia aveva disciplinato l'organizzazione e la gestione dei servizi sociosanitari nel territorio della provincia di Mantova per l'anno 2018, ritenuti lesivi degli interessi dell'ente ospedaliero ricorrente.
Il quadro normativo
La materia dei servizi sociosanitari rientra nell'ambito della competenza amministrativa regionale, disciplinata dal Decreto Legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni, nonché dalle leggi regionali della Lombardia in materia di organizzazione del sistema sanitario. Le deliberazioni della Giunta Regionale costituiscono atti amministrativi generali che definiscono le politiche regionali in materia sanitaria e sociosanitaria, impegnando risorse pubbliche e determinando l'allocazione dei servizi tra i diversi soggetti erogatori. L'impugnazione di tali deliberazioni davanti al TAR presuppone che il ricorrente dimostri di avere un interesse legittimo diretto e concreto nella questione, nonché che l'atto contestato sia stato adottato in violazione di legge o secondo procedimenti illegittimi. Inoltre, la configurazione dei servizi sociosanitari in regime di gestione o affidamento richiede il rispetto di principi di trasparenza, non discriminazione e corretta allocazione delle risorse.
La questione giuridica
Il nucleo centrale della controversia concerneva la legittimità delle decisioni regionali circa la gestione e l'organizzazione del servizio sociosanitario, quale era stata articolata nelle due deliberazioni regionali impugnate. Da un lato, l'Ospedale di Suzzara lamentava che tali decisioni non avrebbero adeguatamente considerato le capacità operative dell'ente ricorrente o avrebbero violato principi di eguaglianza nel trattamento tra i diversi soggetti erogatori. Dall'altro lato, occorreva verificare se il ricorrente disponesse effettivamente di una posizione giuridicamente tutelabile rispetto ai provvedimenti contestati e se gli elementi dedotti nel ricorso fossero idonei a dimostrare l'illegittimità degli stessi. La sentenza doveva altresì accertare se tutti i motivi del ricorso fossero procedibili nel merito o se taluni di essi dovessero essere dichiarati inammissibili ratione temporis o per difetto di interesse.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando il ricorso e i successivi motivi aggiunti, ha condotto una valutazione complessiva della posizione giuridica del ricorrente rispetto agli atti contestati, nonché della fondatezza delle censure mosse alle deliberazioni regionali. In particolare, il collegio giudicante ha riscontrato che taluni motivi del ricorso non erano procedibili per ragioni di carattere formale o temporale, dichiarandoli inammissibili al merito. Quanto ai motivi rimasti procedibili, il giudice ha invece respinto le censure sollevate dal ricorrente, ritenendo che le deliberazioni regionali impugnate non risultassero affette da vizi giuridici sostanziali e che fossero state adottate nel corretto esercizio della discrezionalità amministrativa attribuita alla Regione Lombardia in materia di organizzazione dei servizi sociosanitari. Il TAR ha inoltre considerato il contesto amministrativo complessivo nel quale le decisioni erano state assunte, nonché la compatibilità delle stesse con la normativa nazionale e regionale vigente, concludendo per il rigetto della pretesa del ricorrente di ottenere l'annullamento dei provvedimenti.
La decisione
Con sentenza pronunciata il 8 febbraio 2023, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha deciso di respingere il ricorso proposto dall'Ospedale di Suzzara, dichiarando in parte i motivi improcedibili e in parte rigettandoli nel merito. Le deliberazioni della Giunta Regionale numero X/7600 del 20 dicembre 2017 e numero 125 del 14 maggio 2018, nonché la deliberazione di approvazione del contratto definitivo 2018, sono dunque rimaste operative e vincolanti. Il giudice ha inoltre condannato le spese compensate, stabilendo che ciascuna parte sopportasse i propri oneri processuali, in quanto né il ricorrente né la Regione Lombardia aveva ottenuto la prevalenza nei propri argomenti.
Massima
La Regione Lombardia, nell'esercizio della propria competenza amministrativa in materia di servizi sociosanitari, può legittimamente adottare deliberazioni organizzative e di gestione dei servizi senza che il mancato accoglimento delle istanze di un singolo ente erogatore, quale un ospedale privato, integri per ciò solo un vizio di illegittimità, qualora l'esercizio del potere discrezionale sia stato compiuto in conformità alla legge e al corretto procedimento amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della D.G.R. della Lombardia n. X/7600 in data 20 dicembre 2017 recante determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018 ed atti connessi; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 agosto 2018: della DGR n. 125 del 14 maggio 2018 e della deliberazione di approvazione del contratto definitivo 2018. sul ricorso numero di registro generale 727 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Ospedale di Suzzara S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Giustino Ciampoli e Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Maria Silvia Ciampoli in Milano, Via Marina, 6; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Marinella Orlandi e Pio Dario Vivone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso la sede dell’Avvocatura regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1; Ats della Val Padana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Asst Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 febbraio 2023, celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara improcedibili e in parte li respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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