Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202300561/2023

Servizio Sanitario - Prestazioni Sociosanitarie - Esercizio 2018 - Determinazione Budget

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La ricorrente è Kos Care S.r.l., società gestore della Casa di Cura privata Villa San Giuseppe operante nel comprensorio dell'ATS dell'Insubria nella provincia di Varese. La controversia trae origine dalla riduzione dei finanziamenti regionali destinati alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale nel 2018. La ricorrente aveva originariamente ricevuto una quota di risorse pari al 97% di quelle finanziate nell'anno precedente, ma con la Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. XI/125 del 14 maggio 2018, la Regione ha destinato il 2% di tale budget alla "presa in carico" dei pazienti cronici in termini di complessità assistenziale. Tale provvedimento regionale è stato successivamente recepito nel contratto integrativo stipulato il 31 maggio 2018 tra l'ATS dell'Insubria e Kos Care, il quale ha ridotto la percentuale di finanziamento dal 97% al 95% del finanziato per il 2017. La ricorrente ha sottoscritto il contratto con riserva espressa di diritti e ha impugnato sia le deliberazioni regionali sia il contratto medesimo dinanzi al TAR.

Il quadro normativo

La materia rientra pienamente nelle competenze esclusive attribuite alle regioni in tema di organizzazione e gestione del servizio sanitario regionale, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 1999. Le deliberazioni della Giunta Regionale costituiscono atti amministrativi dotati di efficacia vincolante nei confronti delle aziende sanitarie e delle strutture autorizzate e accreditate operanti nel sistema sanitario regionale. I contratti integrativi tra gli erogatori pubblici e privati, pur rappresentando esiti di trattative bilaterali, rimangono soggetti al vincolo del rispetto delle direttive regionali e possono essere impugnati qualora violino norme di legge, principi di diritto amministrativo o diritti soggetti delle parti contraenti.

La questione giuridica

Il profilo controverso della vicenda riguardava l'esistenza di un potere della Regione Lombardia e dell'ATS di ridurre unilateralmente i finanziamenti assegnati alle prestazioni di specialistica ambulatoriale mediante deliberazione regionale e conseguente ricepimento in contratto integrativo. La ricorrente contestava tanto la legittimità del metodo prescelto, cioè lo scorporo mediante deliberazione, quanto il merito della misura della riduzione, sostenendo che tale restrizione finanziaria avrebbe violato i principi di trasparenza, proporzionalità e tutela dell'affidamento della ricorrente. Inoltre, la ricorrente eccepiva l'assenza di preventiva consultazione delle strutture interessate e la mancanza di motivazione adeguata rispetto alle ragioni che avevano determinato la scelta della percentuale del 2% destinata ai pazienti cronici.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non contenga la motivazione estesa, la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse indica il percorso logico seguito dal collegio giudicante. Il giudice ha ritenuto che, nel lasso di tempo intercorso tra la presentazione del ricorso nel 2018 e la pronuncia della sentenza nel febbraio 2023, la situazione fattuale era radicalmente mutata, determinando una perdita di interesse concreto della ricorrente ad ottenere l'accoglimento del ricorso. Ciò potrebbe derivare dal fatto che le risorse del 2018 erano ormai definitivamente acquisite al bilancio sanitario regionale e non più suscettibili di recupero mediante annullamento retrospettivo, ovvero che le parti avevano nel frattempo raggiunto una diversa soluzione concordata. Il giudice ha concluso che la prosecuzione del giudizio sulla questione di merito sarebbe rimasta priva di rilevanza pratica e concreta, rendendo inopportuno proseguire il procedimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronunciarsi sul merito delle eccezioni di illegittimità formale e sostanziale sollevate dalla ricorrente. Le spese processuali sono state compensate integralmente, sicché ciascuna parte sostiene i propri costi legali senza esecuzione di condanna al pagamento nei confronti dell'altra. La sentenza ha ordito l'esecuzione del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa secondo le forme ordinarie.

Massima

La carenza sopravvenuta di interesse rende improcedibile il ricorso amministrativo quando durante il procedimento si verifichino mutamenti fattici tali da escludere la possibilità di conseguire utilità pratica dalla pronuncia favorevole sul merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/125 datata 14 maggio 2018 (pubblicata sul B.U.R.L. – S.O. n. 20 del 17 maggio 2018) nella parte in cui ha determinato il “budget” regionale per la “presa in carico” dei pazienti cronici nel 2% delle risorse assegnate dalla D.G.R. n. X/7600/2017 per la negoziazione delle attività di specialistica ambulatoriale, disponendo una corrispondente riduzione da assegnare per tali attività alle strutture erogatrici;
- per l’ipotesi che occorra, della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/7600/2017, nella parte (punto 3.1.3.1) in cui ha previsto lo scorporo di un budget (regionale) per le prestazioni effettuate dai soggetti “presi a carico”;
- della delibera (i cui estremi non sono noti) dell’A.T.S. dell’Insubria di approvazione del “Contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria ed Ente Kos Care S.R.L. per la struttura Casa di Cura privata Villa San Giuseppe (cod. reg.le 32203034700) (Ric.) 322002797 (Amb.) (P.I./C.F. 01148190547) per l’erogazione di prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale” per l’anno 2018 e del Contratto medesimo, sottoscritto con riserva dalla ricorrente il 31 maggio 2018, nella parte in cui hanno ridotto la quota di risorse assegnata alla ricorrente per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nell’anno 2018 dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018;
- di tutti gli atti preordinati, conseguenziali o comunque connessi;
- nonché per l’accertamento e la dichiarazione della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva in data 31 maggio 2018 con l’A.T.S. dell’Insubria, nella parte in cui ha ridotto la quota di risorse assegnata alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della DGR n. XI/125/2018.
sul ricorso numero di registro generale 1966 del 2018, proposto da
- Kos Care S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio e Maria Silvia Ciampoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Marina n. 6;
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sabrina Gallonetto e Annalisa Santagostino ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale;
- l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) dell’Insubria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) dei Sette Laghi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista l’istanza presentata dai difensori della Regione Lombardia di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza smaltimento del 22 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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