Sentenza n. 202300515/2023
Servizio Sanitario - Prestazioni Sociosanitarie - Esercizio 2018 - Determinazione Budget
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Centro Radiologico Polispecialistico S.r.l. (C.R.P.), una struttura privata accreditata operante nel sistema sanitario regionale lombardo, ha proposto ricorso al TAR Lombardia contro una serie di provvedimenti che riducevano il finanziamento per le sue prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale. Nello specifico, il ricorrente contestava la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. XI/125 del 14 maggio 2018, che aveva disposto uno scorporo di risorse pari al 2% da destinare alla "presa in carico" dei pazienti cronici, con conseguente riduzione del budget regionale per le attività di specialistica ambulatoriale. Tale riduzione era stata successivamente concretizzata nel contratto integrativo stipulato tra l'ATS della Città Metropolitana di Milano e il C.R.P., sottoscritto dal ricorrente "con riserva" il 30 maggio 2018, che aveva ridotto le risorse assegnate dalla quota del 97% al 95% rispetto al finanziato dell'anno 2017. Il ricorrente lamentava che tale manovra legislativa-amministrativa gli arrecava un danno economico diretto e invocava l'illegittimità della deliberazione regionale di base e della conseguente applicazione nel contratto.
Il quadro normativo
La controversia si collocava nell'ambito della sanità regionale, disciplinata dalla legislazione sanitaria nazionale e dalle deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia in materia di finanziamento e programmazione delle attività ospedaliere e ambulatoriali. La D.G.R. n. X/7600/2017 aveva fissato il complesso delle risorse assegnate per la negoziazione delle attività di specialistica ambulatoriale presso le strutture erogatrici, pubbliche e private accreditate. La successiva D.G.R. n. XI/125/2018 aveva operato uno scorporo dal budget complessivo, destinandone una quota alla "presa in carico" dei pazienti cronici, secondo una modalità di riparto finanziario disposta per legge o per indirizzo regionale. Il contratto integrativo tra ATS e C.R.P. rappresentava l'attuazione concreta di questi indirizzi normativo-amministrativi, traducendoli in una riduzione delle prestazioni finanziate e dunque della remunerazione spettante alla struttura ricorrente per l'attività svolta.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso riguardava la legittimità della riduzione unilaterale della dotazione finanziaria già assegnata a una struttura privata accreditata attraverso una deliberazione successiva, senza apparentemente un quadro normativo esplicito che autorizzasse tale variazione "in corso d'anno" del budget già deliberato. Veniva in questione il conflitto tra il principio di certezza del diritto, per cui le risorse assegnate con deliberazione precedente dovrebbero rimanere stabili, e il potere discrezionale della Regione di redistribuire le risorse sanitarie secondo le esigenze di programmazione e finanziamento. Inoltre, rilevante era se il ricorrente, sottoscrivendo il contratto "con riserva", avesse mantenuto il diritto di contestare l'intera operazione amministrativa di scorporo del budget, oppure se tale sottoscrizione anche con riserva comportasse una tacita accettazione della riduzione, compromettendo l'interesse alla pronuncia giurisdizionale.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non esponga per esteso le ragioni del provvedimento, l'esito di "improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse" indica che nel corso del giudizio è sopravvenuto un evento che ha estinto la situazione di interesse giuridicamente rilevante per il ricorrente. Tale evento potrebbe essere stato il raggungimento di un accordo transattivo tra le parti, la modifica della posizione contrattuale del ricorrente, oppure un mutamento della situazione fattuale che ha eliminato le conseguenze pregiudizievoli della riduzione originariamente lamentata. La sottoscrizione "con riserva" del contratto potrebbe aver alimentato incertezza in ordine alla persistenza dell'interesse alla pronuncia, qualora il ricorrente avesse successivamente negoziato una soluzione alternativa o avesse ripristinato pienamente il finanziamento attraverso una rinegoziazione che ha eliminato la lamentela originaria. Il giudice amministrativo, procedendo secondo i criteri consolidati in giurisprudenza, ha ritenuto che l'interesse deve sussistere anche al momento della decisione, non solo al momento della proposizione del ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza sindacare nel merito la legittimità della deliberazione della Giunta Regionale e del contratto integrativo contestati. La decisione comporta l'estinzione del giudizio senza pronuncia di accoglimento o rigetto nel merito, poiché venuto meno l'interesse concreto del ricorrente a ottenere l'annullamento. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, conformemente alla regola generale per i ricorsi dichiarati improcedibili. L'ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa conclude il procedimento.
Massima
Qualora nel corso del giudizio amministrativo sopravvenga un evento che estingua l'interesse del ricorrente a ottenere il provvedimento richiesto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, senza che sia necessaria una pronuncia nel merito della controversia, poiché la giurisdizione amministrativa presuppone sempre l'esistenza di un interesse concreto non meramente ipotetico al momento della decisione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, conseguenziali o comunque connessi: - della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/125 in data 14 Maggio 2018 (pubblicata sul B.U.R.L. – S.O. n. 20 del 17 Maggio 2018) nella parte in cui determina il “budget” regionale per la “presa in carico” dei pazienti cronici nel 2% delle risorse assegnate dalla D.G.R. n. X/7600/2017 per la negoziazione delle attività di specialistica ambulatoriale, disponendo una corrispondente riduzione da assegnare per tale attività alle strutture erogatrici per tale attività; - per l’ipotesi che occorra, della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/7600/2017, nella parte (punto 3.1.3.1) in cui prevede lo scorporo di un budget (regionale) per le prestazioni effettuate dai soggetti “presi in carico”; - della delibera (i cui estremi non sono soni) della ATS della Città Metropolitana di Milano di approvazione del “Contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’ATS della Città Metropolitana di Milano e l’Ente “C.R.P. Centro Radiologico Polispecialistico srl” per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale. Anno 2018” e del Contratto medesimo, sottoscritto dalla ricorrente con riserva in data 30/05/2018, nella parte in cui riducono la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nell’anno 2018 dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018. Nonché per l’accertamento e la dichiarazione della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva in data 30 Maggio 2018 con la ATS della Città Metropolitana di Milano, nella parte in cui riduce la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della DGR n. XI/125/2018. sul ricorso numero di registro generale 1975 del 2018, proposto da C.R.P. S.r.l. - Centro Radiologico Polispecialistico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bellocchio, Giustino Ciampoli e Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Francesco Bellocchio in Milano, Via Marina, 6; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Emilia Moretti, Marinella Orlandi e Pio Dario Vivone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, presso la sede dell’Avvocatura Regionale; Ats della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Asst Santi Paolo e Carlo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Data per letta all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 febbraio 2023, celebrata nelle forme di cui all’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione della dott.ssa Katiuscia Papi e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:
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