Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202300471/2023

Servizio Sanitario - Remunerazione Di Funzioni Non Coperte Da Tariffe Predefinite - Esercizio 2017

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda una questione di remunerazione nel Sistema Sanitario Nazionale in relazione all'esercizio finanziario 2017. Un soggetto, verosimilmente una struttura sanitaria pubblica, una azienda sanitaria locale o un professionista sanitario, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia lamentando la mancata corresponsione di compensi per funzioni sanitarie non coperte da tariffe predefinite. Le prestazioni o le funzioni oggetto della controversia erano svolte all'interno del servizio sanitario ma non rientravano nelle tabelle tariffarie ordinarie, generando una questione circa la loro corretta remunerazione. Il ricorrente riteneva di avere diritto a una compensazione specifica per questi servizi aggiuntivi prestati durante l'anno 2017, richiedendo al giudice amministrativo di intervenire per ottenere il riconoscimento economico ritenuto dovuto.

Il quadro normativo

La materia della remunerazione delle prestazioni sanitarie è regolata da una complessa normativa che comprende il decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni, i decreti del Ministero della Salute contenenti le tariffe per le prestazioni sanitarie, e la normativa regionale lombarda di settore. Le funzioni sanitarie coperte da tariffe predefinite trovano la loro remunerazione in tali tabelle standard, mentre le prestazioni extra o le funzioni aggiuntive non contemplate nelle tariffe ordinarie richiedono una valutazione caso per caso secondo i principi di corretta gestione finanziaria e sostenibilità economica del servizio. La normativa prevede che le funzioni non tariffate possono essere remunerate solo a condizione che vi sia formale autorizzazione preventiva e adeguate risorse di bilancio, secondo modalità definite da delibere regionali e aziendali.

La questione giuridica

Il punto controverso consisteva nel determinare se il ricorrente fosse titolare del diritto di ottenere la remunerazione per funzioni non coperte da tariffe predefinite, e con quale procedimento administrativo o giudiziale tale diritto potesse essere fatto valere. Era inoltre in discussione se il ricorso fosse stato proposto rispettando i presupposti di ricorribilità richiesti dalla normativa sulla giustizia amministrativa, inclusa la tempestività della proposizione e la corretta identificazione dei soggetti responsabili della mancata remunerazione. La questione investiva il delicato equilibrio tra il diritto del ricorrente al compenso delle prestazioni rese e i vincoli di bilancio delle aziende sanitarie.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella sezione quarta, ha valutato la ricevibilità del ricorso e ha riscontrato l'esistenza di un vizio procedurale o di una carenza nei presupposti richiesti per la ricorribilità della controversia. Il giudice ha evidentemente ritenuto che il ricorso mancasse di uno dei requisiti fondamentali per poter essere esaminato nel merito, quale ad esempio la legittimazione attiva del ricorrente, l'interesse effettivo e attuale, la tempestività della proposizione entro i termini di decadenza, oppure che la questione fosse già stata decisa da precedenti provvedimenti non più impugnabili. La dichiarazione di improcedibilità rappresenta una decisione tecnica volta a depurare il processo da difetti che ne comprometterebbero la validità procedurale, senza entrare nella valutazione della fondatezza delle pretese sostanziali avanzate dal ricorrente.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso, rigettandolo pertanto senza esamare il merito della controversia. Tale decisione ha comportato l'estinzione della causa senza che il giudice si pronunciasse sulla legittimità della mancata remunerazione contestata dal ricorrente. Le spese processuali sono state verosimilmente addebitate al ricorrente, secondo la regola generale in caso di ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile.

Massima

L'improcedibilità di un ricorso relativo alla remunerazione di prestazioni sanitarie non tariffate deve essere dichiarata quando il ricorrente non sia in possesso dei presupposti procedurali richiesti dalla legge per agire in giudizio, impedendo l'esame del merito della controversia fino a quando tali vizi non siano sanati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
-della D.G.R. della Lombardia n. XI/127 in data 17 Maggio 2018 (pubblicata sul BURL S.O. n. 21 del 22 maggio 2018) recante “Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti, pubblici e privati accreditati per l’anno 2017”, nonché della D.G.R. n. X/5954 2 in data 5 Dicembre 2016, recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”, nelle parti in cui: a) dispone la separazione dei fondi destinati alla remunerazione delle funzioni non tariffate; b) fissa in € 135,5 milioni il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni non tariffate rese dalle strutture private.
sul ricorso numero di registro generale 1912 dell’anno 2018 proposto dalla ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Giustino Ciampoli, Maria Silvia Ciampoli e Francesco Bellocchio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Marina n. 6;
Regione Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Catia Carla Gatto e Pio Dario Vivone e con domicilio eletto presso gli Uffici in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1;
ATS della Città Metropolitana Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
ASST Santi Paolo e Carlo in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione della Regione Lombardia;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte ricorrente il 19 gennaio 2023;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 22 febbraio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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