Sentenza n. 202300468/2023
Servizio Sanitario - Remunerazione Di Funzioni Non Coperte Da Tariffe Predefinite - Esercizio 2017
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Clinica San Carlo Polispecialistica S.p.A., una struttura privata accreditata nel sistema sociosanitario della Regione Lombardia, ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel 2018 contro due Delibere della Giunta Regionale: la D.G.R. n. X/5954 del 5 dicembre 2016 e la D.G.R. n. XI/127 del 17 maggio 2018. Tali delibere riguardavano la gestione del servizio sociosanitario e la remunerazione delle funzioni svolte dalle strutture accreditate per l'anno 2017. In particolare, la Clinica ricorrente contestava le disposizioni regionali che introducevano la separazione dei fondi destinati alle funzioni non tariffate e la fissazione di un fondo complessivo pari a 135,5 milioni di euro per la loro remunerazione. Dopo quasi cinque anni di pendenza del ricorso, il 19 gennaio 2023 la Clinica ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al proseguimento della causa. Il Tribunale Amministrativo ha quindi provveduto a pronunciarsi sulla base di questa istanza nel febbraio 2023.
Il quadro normativo
Il sistema di governance del servizio sociosanitario nella Regione Lombardia si basa su un complesso articolato di deliberazioni regionali che determinano i criteri di remunerazione per gli enti e le strutture pubbliche e private accreditate. Tali criteri prevedono tariffe predefinite per talune funzioni sanitarie, mentre per altre funzioni definite come non tariffate il finanziamento è determinato secondo modalità differenziate e attraverso fondi separati. Il governo del sistema sociosanitario rappresenta una materia di competenza regionale concorrente, nella quale la Regione deve esercitare un equilibrio tra l'efficienza economica e la corretta allocazione delle risorse disponibili alle strutture che erogano prestazioni. La determinazione dei fondi di remunerazione costituisce quindi un atto amministrativo rilevante che incide direttamente sugli equilibri economici delle strutture accreditate e sulla loro sostenibilità finanziaria.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità della scelta regionale di separare i fondi destinati al pagamento delle funzioni non tariffate rispetto a quelle coperte da tariffe predefinite, nonché sulla congruità dell'importo complessivo di 135,5 milioni di euro destinato annualmente a tale scopo. La Clinica ricorrente probabilmente contestava che tale sistema di finanziamento non garantisse un equilibrio adeguato nella remunerazione dei servizi erogati dalle strutture private accreditate o violasse principi di corretta gestione amministrativa e di trasparenza. La questione rivestiva particolare importanza perché la configurazione dei fondi di remunerazione per le funzioni non tariffate incide sulla viabilità economica delle strutture e sulla loro capacità di fornire prestazioni qualificate. Il ricorso, quindi, presentava profili di interesse generale relativi all'equilibrio del sistema di finanziamento della sanità privata accreditata in Lombardia.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur disponendo di poteri di controllo sulla legittimità delle delibere regionali impugnate, ha ritenuto di procedere secondo le previsioni dell'articolo 35, comma 1, lettera c, del Codice del Processo Amministrativo, il quale disciplina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. La ricorrente stessa, con la dichiarazione depositata il 19 gennaio 2023, ha comunicato al giudice la sopravvenuta carenza di interesse concreto a proseguire nella controversia. Questo evento rappresenta un elemento estintivo dei presupposti essenziali per il proseguimento del giudizio amministrativo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi. Nel diritto amministrativo, la carenza di interesse rappresenta un vizio processuale soggettivo che elimina il fondamento stesso della azione ricorsoria, dal momento che viene meno la necessità pratica che il giudice pronunci una sentenza su una situazione ormai mutata nei suoi presupposti fattuali o nel suo interesse concreto. Il collegio giudicante ha quindi correttamente colto questa dichiarazione come motivo di improcedibilità, privilegiando l'efficienza processuale e la ragionevolezza della prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha dichiarato il ricorso improcedibile. Come conseguenza, non è stato affrontato nel merito il sindacato sulla legittimità delle Delibere regionali n. X/5954 e XI/127, proprio perché è venuta meno la condizione di interesse che legittima l'accesso al giudizio amministrativo. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, sicché ciascuna sostiene le proprie spese processuali. La sentenza è stata ordinata eseguita dall'Autorità Amministrativa secondo il regime processuale ordinario per i provvedimenti jurisdizionali definitivi.
Massima
Quando il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse concreto al proseguimento del ricorso, il giudice amministrativo deve pronunciare l'improcedibilità del ricorso medesimo, in quanto viene meno il presupposto essenziale di utilità pratica della decisione richiesta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento -della D.G.R. della Lombardia n. XI/127 in data 17 Maggio 2018 (pubblicata sul BURL S.O. n. 21 del 22 maggio 2018) recante “Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti, pubblici e privati accreditati per l’anno 2017”, nonché della D.G.R. n. X/5954 2 in data 5 Dicembre 2016, recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”, nelle parti in cui: a) dispone la separazione dei fondi destinati alla remunerazione delle funzioni non tariffate; b) fissa in € 135,5 milioni il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni non tariffate rese dalle strutture private. sul ricorso numero di registro generale 1915 dell’anno 2018 proposto dalla CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Giustino Ciampoli, Maria Silvia Ciampoli e Francesco Bellocchio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Marina n. 6; Regione Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Catia Carla Gatto e Pio Dario Vivone e con domicilio eletto presso gli Uffici in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1; ATS della Città Metropolitana Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; ASST Santi Paolo e Carlo in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione della Regione Lombardia; Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte ricorrente il 19 gennaio 2023; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 22 febbraio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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